Regolamento (CEE) n. 1946/86 del Consiglio del 24 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 273/83 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell' Unione sovietica
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 26/06/1986 pag. 0001 - 0001
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1946/86 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 273/83 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione sovietica IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12, vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del Comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento, considerando quanto segue: 1. Con regolamento (CEE) n. 273/83 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione sovietica. 2. In seguito è emerso che il carbonato di sodio viene occasionalmente mescolato con piccoli quantitativi di sabbia, senza che ciò modifichi l'uso fattone. Tuttavia, a seguito di questa aggiunta, il carbonato di sodio non rientra più in tale forma nel codice Nimexe 28.42-31, bensì nel codice Nimexe 38.19-99. 3. È pertanto opportuno estendere il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 273/83, affinché le importazioni dei prodotti di cui al codice Nimexe 38.19-99 siano soggette al dazio antidumping. 4. I produttori comunitari e gli esportatori notoriamente interessati hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 273/83 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio leggero della sottovoce 28.42 A ex II della tariffa doganale comune, con o senza aggiunta di sabbia della sottovoce 38.19 ex X - corrispondenti rispettivamente ai codici Nimexe ex 28.42-31 e ex 38.19-99 - e originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione sovietica. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 32 del 3. 2. 1983, pag. 1.