Regolamento (CEE) n. 1918/86 della Commissione del 20 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 582/86 della Commissione recante disposizioni transitorie relative alle modalità del regime del controllo dei prezzi e dei quantitativi immessi in consumo in Spagna e in Portogallo di taluni prodotti del settore dei grassi
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 21/06/1986 pag. 0025 - 0025
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1918/86 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 582/86 della Commissione recante disposizioni transitorie relative alle modalità del regime del controllo dei prezzi e dei quantitativi immessi in consumo in Spagna e in Portogallo di taluni prodotti del settore dei grassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, considerando che il regolamento (CEE) n. 582/86 della Commissione (1) prevede che i regimi nazionali di controllo esistenti in Spagna e in Portogallo prima dell'adesione sono mantenuti anche nel mese di marzo del 1986; considerando che, ai fini di una corretta amministrazione, è opportuno prorogare, per il periodo strettamente necessario, il regime nazionale di compensazione di prezzo applicabile in Spagna prima dell'adesione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 582/86 viene aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, il regime di compensazione di prezzo praticato in Spagna resta applicabile sino al 30 giugno 1986 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 30.