31986R1866

Regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio del 12 giugno 1986 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mare Baltico, dei Belt e dell'Øresund

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 18/06/1986 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0117
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0117


70 MM

ARINGA ( CLUPEA HARENGUS )

SOTTODIVISIONI 22-27

RETI DA TRAINO, SCIABICHE DANESI E RETI ANALOGHE

32 MM //

SOTTODIVISIONI 28 E 29 A SUD DI 59*30 DI LATITUDINE NORD

RETI DA TRAINO, SCIABICHE DANESI E RETI ANALOGHE

28 MM //

SOTTODIVISIONI 30-32 E SOTTODIVISIONE 29 A NORD DI 59*30 DI LATITUDINE NORD

RETI DA TRAINO, SCIABICHE DANESI E RETI ANALOGHE

16 MM

SPRATTO ( CLUPEA SPRATTUS )

SOTTODIVISIONI 22-32

RETI DA TRAINO, SCIABICHE DANESI E RETI ANALOGHE

16 MM

SALMONE ( SALMO SALAR )

SOTTODIVISIONI 22-32, TRANNE LA ZONA GEOGRAFICA SITUATA A NORD DEI LIMITI INDICATI NELL'ALLEGATO II

RETI AD IMBROCCO E RETI DA POSTA DERIVANTI

165 MM ( FIBRE NATURALI ) 157 MM ( FIBRE SINTETICHE ) // // // //*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1866/86 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1986

che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'OEresund

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento devono essere elaborate alla luce dei pareri scientifici disponibili;

considerando che l'adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione, in appresso denominata « convenzione del mar Baltico », è stata approvata con la decisione 83/414/CEE (2);

considerando che la convenzione del mar Baltico è entrata in vigore per la Comunità il 18 marzo 1984 e che quest'ultima si è assunta tutti i diritti e gli obblighi della Danimarca e della Repubblica federale di Germania stipulati dalla convenzione stessa;

considerando che la commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico, istituita dalla convenzione del mar Baltico e in appresso denominata « commissione del mar Baltico », ha adottato, dopo la sua istituzione, un insieme di misure per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche del Baltico, modificate da ultimo dalle raccomandazioni del 20 settembre 1985;

considerando che, in virtù delle norme della convenzione, la Comunità è tenuta a mettere in vigore tali raccomandazioni nelle acque del Baltico e dei Belt, fatte salve le obiezioni presentate secondo la procedura prevista all'articolo XI della convenzione stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Delimitazione della zona geografica

1. Il presente regolamento concerne la cattura e lo sbarco delle risorse ittiche che si trovano nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'OEresund, delimitate ad ovest da una linea che congiunge capo Hasenoere a punta Gniben, Korshage a Spodsbjerg e capo Gilbjerg a Kullen. Esso non si applica alle acque comprese entro le linee di base.

2. Esso si applica:

- ai pescatori comunitari che esercitano la loro attività nella zona geografica descritta al paragrafo 1,

- a tutti i pescatori che esercitano la loro attività nelle acque di questa zona soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri.

3. La zona geografica è suddivisa in 11 sottodivisioni recanti i numeri da 22 a 32, descritte nell'allegato I.

Articolo 2

Divieto di pesca per talune specie entro zone geografiche e periodi determinati

1. È vietato tenere a bordo pesce delle specie in appresso elencate, catturato nelle acque e nei periodi seguenti:

1.2.3 // // // // Specie // Zona geografica // Periodo vietato // // // // // // // Passera pianuzza (Platichthys flesus) // Sottodivisione 26 // 1o febbraio - 30 aprile // Passera pianuzza // Sottodivisioni 27, 28 e 29 a sud di 59°30 di latitudine nord // 1o febbraio - 31 maggio // Passera pianuzza // Sottodivisione 32 // 1o febbraio - 30 giugno // Passera pianuzza femmina // Sottodivisione 22 a sud del limite indicato nell'allegato II // 1o febbraio - 30 aprile // Passera di mare (Pleuronectes platessa) // Sottodivisione 26 // 1o febbraio - 30 aprile // Passera di mare // Sottodivisioni 27, 28 e 29 a sud di 59°30 di latitudine nord // 1o febbraio - 31 maggio // Passera di mare // Sottodivisione 32 // 1o febbraio - 30 giugno // Passera di mare femmina // Sottodivisione 22 a sud del limite indicato nell'allegato II e sottodivisioni 24 e 25 // 1o febbraio - 30 aprile // Rombo chiodato (Psetta maxima) // Sottodivisioni 22, 24, 25 e 26 // 1o giugno - 31 luglio // Rombo liscio (Scophthalmus rhombus) // Sottodivisioni 22, 24, 25 e 26 // 1o giugno - 31 luglio // Salmone (Salmo salar) // Sottodivisione 22 a sud del limite indicato nell'allegato II e a più di 4 miglia marine dalle linee di base // 15 giugno - 31 agosto (1) // // Sottodivisioni 23-31, a più di 4 miglia marine dalle linee di base // 15 giugno - 31 agosto (1) // // Sottodivisione 32, a più di 4 miglia marine dalle line di base // 1o luglio - 31 agosto (1) // Trota di mare (Salmo trutta) // Sottodivisione 22 a sud del limite indicato nell'allegato II e a più di 4 miglia marine dalle linee di base // 15 giugno - 31 agosto (1) // // Sottodivisioni 23-31, a più di 4 miglia marine dalle linee di base // 15 giugno - 31 agosto (1) // // Sottodivisione 32, a più di 4 miglia marine dalle linee di base // 1o luglio - 31 agosto (1) // // //

(1) Per il 1986, la stagione di chiusura dell'attività di pesca del salmone e della trota di mare nel mar Baltico è prolungata dal 31 agosto al 15 settembre.

2. In deroga del paragrafo 1, durante la pesca del merluzzo bianco le catture accessorie di passere pianuzze e di passere di mare effettuate nei periodi di divieto specificati in detto paragrafo possono essere tenute a bordo entro il limite del 10 % in peso delle catture totali di merluzzi bianchi a bordo.

Articolo 3

Dimensioni minime dei pesci

1. Per pesce sotto misura si intende un pesce le cui dimensioni siano inferiori alle norme minime fissate nell'allegato III per la specie e la zona geografica in causa.

2. La dimensione di un pesce viene misurata dalla punta del muso a bocca chiusa fino all'estremità della pinna caudale.

3. I pesci che non raggiungono le dimensioni minime, anche se formano parte di una cattura accessoria, non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, lavorati, conservati, venduti o inmagazzinati, esposti e messi in vendita, ma devono essere rigettati in mare, per quanto possibile ancora vivi, immediatamente dopo la cattura.

4. In deroga del paragrafo 3, i merluzzi bianchi sotto misura catturati a sud di 59°30 di latitudine nord possono essere tenuti a bordo entro il limite del 5 % in peso delle catture di tutte le specie a bordo.

Articolo 4

Misurazione della percentuale delle catture accessorie

1. La percentuale delle catture accessorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, viene calcolata in peso del volume totale dei merluzzi bianchi rimasti a bordo dopo la cernita o del volume totale dei merluzzi bianchi trasportati nella stiva o sbarcati.

2. La percentuale delle catture accessorie di cui all'articolo 3, paragrafo 4, viene calcolata in peso del volume totale del pesce rimasto a bordo dopo la cernita o del volume totale del pesce trasportato nella stiva o sbarcato. 3. Norme particolareggiate per determinare le percentuali delle catture accessorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 5

Dimensioni minime delle maglie

1. È vietato utilizzare o rimorchiare reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe che abbiano maglie di dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per la zona geografica e la specie ittica, o il gruppo di specie ittiche, in causa.

2. Per la pesca del salmone è vietato utilizzare reti da imbrocco fisse o reti da posta derivanti con maglie inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV per queste specie.

Articolo 6

Determinazione della dimensione delle maglie

1. Nelle reti da traino, nelle sciabiche danesi e in reti analoghe, nelle reti da imbrocco fisse e nelle reti da posta derivanti, la dimensione delle maglie viene determinata per mezzo di un misuratore piatto, di 2 mm di spessore, fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile, recante una serie di bordi paralleli collegati da bordi intermedi convergenti secondo un restringimento di 2 cm in 8 cm. Sulla faccia del misuratore è impressa la larghezza in millimetri, sia nelle sezioni a bordi paralleli sia in quelle a bordi convergenti. In quest'ultimo caso, la larghezza è impressa ad ogni millimetro di distanza ed è indicata a intervalli regolari.

2. Per misurare la dimensione di una maglia, il misuratore è inserito con l'estremità più piccola nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete in modo da misurare l'asse longitudinale della maglia stirata diagonalmente nel senso della lunghezza. Il misuratore è introdotto nell'apertura della maglia manualmente finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti. La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso viene bloccato.

3. La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla dimensione media di almeno una serie di 20 maglie consecutive scelte a caso nel senso dell'asse longitudinale della rete. Non si misurano maglie situate a meno di dieci maglie e a meno di 50 cm dalle cuciture, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza va misurata perpendicolarmente alle cuciture, ai cavi o alla sagola di chiusura mantenendo la rete tirata nella direzione in cui si effettua la misura.

4. La misurazione delle maglie va effettuata unicamente su reti bagnate.

5. La dimensione della maglia non è considerata sotto misura se la sezione del misuratore corrispondente alla dimensione minima indicata nell'allegato IV per la specie, la zona geografica e il tipo di rete in causa passa facilmente attraverso di essa.

Articolo 7

Attacco di dispositivi alle reti

1. In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1, sulla parte inferiore esterna del sacco di una rete da traino, di una sciabica danese o di una rete analoga si può attaccare un telo, una rete o qualsiasi altro materiale destinati ad eliminare o a ridurne l'usura. Detti materiali possono essere attaccati soltanto sul bordo anteriore e sui bordi laterali del sacco.

2. In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1, una fodera di rinforzo può essere attaccata all'esterno del sacco della rete o della gola del sacco. La fodera di rinforzo è una pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco della rete; può essere fabbricata sia con lo stesso materiale del sacco o della gola sia con materiale più pesante. La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete, ma non può essere inferiore a 80 mm.

La fodera di rinforzo può essere attaccata nei modi seguenti:

a) fissata sul bordo anteriore,

b) fissata sul bordo posteriore,

c) cucita lungo la circonferenza del sacco su una fila di maglie, oppure

d) cucita longitudinalmente su una fila di maglie.

3. In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1, nelle reti da traino, nelle sciabiche danesi e in reti analoghe si può utilizzare un'enca con maglie di dimensione inferiore a quella delle maglie del sacco della rete.

L'enca può essere attaccata all'interno del sacco o nella sua parte anteriore.

La distanza tra il punto di attacco anteriore dell'enca e l'estremità del sacco della rete deve essere almeno tripla della lunghezza dell'enca.

Articolo 8

Uso degli attrezzi

1. Gli attrezzi il cui impiego è proibito in una zona geografica o durante un periodo determinati devono essere riposti a bordo in modo da non essere pronti all'impiego nella zona o nel periodo vietati. Gli attrezzi di riserva devono essere riposti separatamente e in modo che non siano pronti all'impiego.

2. Non si considerano pronti all'impiego:

- le reti da traino, le sciabiche danesi o le reti analoghe, sempreché:

a) i divergenti siano legati sul lato esterno o su quello interno del parapetto o alle cavigliere,

b) i cavi dei divergenti o i bracci siano slacciati dai divergenti o dai pesi; - gli attrezzi destinati alla pesca del salmone, sempreché:

a) i divergenti siano riposti e coperti da un telone,

b) le lenze e gli ami siano conservati in casse chiuse.

- i ciancioli, sempreché il cavo principale o inferiore sia slacciato dal cianciolo.

Articolo 9

Limitazione dello sforzo di pesca del salmone e della trota di mare

Per la pesca del salmone e della trota di mare nella zona geografica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è vietato, salvo a nord dei limiti indicati nell'allegato II:

- utilizzare contemporaneamente, in caso di pesca con reti ad imbrocco fisse o reti da posta derivanti, più di 600 reti per peschereccio; la lunghezza di ogni rete, misurata sulla lima da sugheri, non può superare 35 metri.

Oltre al numero di reti autorizzate per la pesca, non si possono tenere a bordo più di 100 reti di riserva;

- utilizzare simultaneamente, in caso di pesca con lenze di superficie, più di 2 000 ami per peschereccio.

Lo scarto degli ami (la distanza più breve fra l'uncino e il gambo) impiegati su lenze di superficie e su lenze ancorate deve essere di almeno 19 mm.

Oltre al numero di ami autorizzati per la pesca, non si possono tenere a bordo più di 200 ami di riserva.

Disposizioni generali

Articolo 10

1. È vietata la pesca diretta di merluzzi bianchi e di pesci piatti (Pleuronectidae) destinati ad essere sbarcati per fini diversi dal consumo umano.

2. È vietata la pesca mediante esplosivi, veleni, narcotici.

3. È vietato l'impiego di attrezzi ancorati o derivanti non segnalati per mezzo di boe o di altri segni di identificazione.

4. È vietato immettere specie non indigene nel mar Baltico, nei Belt e nell'OEresund e pescare specie non indigene e dello storione, a meno che sia autorizzata da norme adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 e conforme agli obblighi derivanti dalla convenzione del mar Baltico. Per specie non indigene si intendono quelle che non si trovano naturalmente nel mar Baltico, nei Belt e nell'OEresund.

Articolo 11

Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati, di cui la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri in cui ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.

I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità di cui al primo comma possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:

- rispondano ai requisiti di cui agli allegati II e III e ai requisiti di commercializzazione adottati ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), o

- siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

Le navi che effettuano le operazioni di cui al primo comma devono tenere a bordo l'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di cui battono bandiera.

Articolo 12

Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuati nel corso del ripopolamento artificiale o del trapianto di pesci, crostacei e molluschi.

I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità specificate nel primo comma non possono essere venduti direttamente per il consumo umano, detenuti, esposti o messi in vendita in contravvenzione alle altre disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono prendere misure di conservazione e di gestione concernenti:

a) riserve prettamente locali, importanti soltanto per i pescatori dello Stato membro interessato, o

b) condizioni o modalità intese a limitare le catture mediante misure tecniche:

i) che completano quelle definite nella normativa comunitaria sulla pesca o

ii) che oltrepassano le esigenze minime definite nella normativa suddetta,

a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescatori dello Stato membro interessato, siano compatibili con il diritto comunitario nonché conformi alla politica comune della pesca e agli obblighi derivanti dalla convenzione del Mar Baltico.

2. Ogni progetto inteso ad istituire o a modificare misure tecniche nazionali deve essere comunicato tempestivamente alla Commissione perché possa presentare le proprie osservazioni.

Se la Commissione ne fa richiesta entro un mese da tale notifica, lo Stato membro interessato sospende l'entrata in vigore delle misure contemplate per un periodo di tre mesi dalla data della notifica per consentire alla Commissione di pronunciarsi entro tale termine sulla conformità delle misure in oggetto con le disposizioni del paragrafo 1.

Qualora la Commissione constati, mediante decisione comunicata agli altri Stati membri, che una misura contemplata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro interessto può metterla in vigore soltanto dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

Lo Stato membro interessato comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, se del caso dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le informazioni opportune per determinare la conformità di misure tecniche nazionali con le disposizioni del paragrafo 1.

4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 può essere esaminata in seno al comitato di gestione conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 170/83 nonché costituire oggetto di una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento. In quest'ultimo caso si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.

5. Qualora constati che una misura notificata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione decide, al più tardi entro un anno dalla data in cui la misura le è stata notificata, che lo Stato membro interessato deve sopprimerla o modificarla entro il termine da essa stabilito. Le disposizioni del paragrafo 2, quarto comma, si applicano per quanto di ragione.

6. Le misure concernenti l'acquicoltura e la pesca a piedi sono comunicate dallo Stato membro alla Commissione soltanto a titolo informativo.

Per acquicoltura si intende l'allevamento di pesci, crostacei e molluschi in acque salate o salmastre.

Articolo 14

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WINSEMIUS

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 4.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Sottodivisione 22

Le acque delimitate da una linea che congiunge capo Hasenore (56°09) N, 10°44 E) sulla costa orientale dello Jutland a punta Gniben (56°01 N, 11°18 E) sulla costa occidentale dell'isola di Sjaelland; di là prosegue lungo la costa occidentale e la costa meridionale dell'isola di Sjaelland fino al punto situato a 12°00 di longitudine est; di là, diritto verso sud, fino all'isola di Falster; di là, lungo la costa orientale dell'isola di Falster, scende fino a Gedser Odde (54°34 N, 11°58 E); di là va diritta ad est fino a 12°00 di longitudine est e poi diritta verso sud fino alla costa della Repubblica democratica tedesca; di là continua verso sud-ovest seguendo le coste della Repubblica democratica tedesca, della Repubblica federale di Germania e la costa orientale dello Jutland fino al punto di partenza.

Sottodivisione 23

Le acque delimitate da una linea che congiunge capo Gilbjerg (56°08 N, 12°18 E) sulla costa settentrionale dell'isola di Sjaelland a Kullen (56°18 N, 12°28 E) sulla costa della Svezia; di là scende verso sud lungo la costa svedese fino al faro di Falsterbo (55°23 N, 12°50 E); poi attraversa l'imboccatura meridionale dell'OEre Sund fino al faro di Stevns (55°19 N, 12°28 E) sulla costa dell'isola di Sjaelland; di là prosegue verso nord lungo la costa orientale dell'isola di Sjaelland fino al punto di partenza.

Sottodivisione 24

Le acque delimitate da una linea che parte dal faro di Stevns (55°19 N, 12°28 E) sulla costa orientale dell'isola di Sjaelland; attraversa l'imboccatura meridionale dell'OEre Sund fino al faro di Falsterbo (55°23 N, 12°50 E) sulla costa della Svezia; di là segue la costa meridionale svedese fino al faro di Sandhammaren (55°24 N, 14°12 E); da dove continua fino al faro di Hammerodde (55°18 N, 14°47 E) sulla costa settentrionale dell'isola di Bornholm; di là segue la costa occidentale e la costa meridionale dell'isola di Bornholm, fino al punto situato a 15°00 di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino alla costa della Polonia e prosegue poi verso ovest seguendo le coste della Polonia e della Repubblica democratica tedesca fino al punto situato a 12°00 di longitudine est; di là risale diritta verso nord fino al punto situato a 54°34 di latitudine nord e 12°00 di longitudine est; di là prosegue verso ovest fino a Gedser Odde (54°34 N, 11°58 E); di là segue le coste est e nord di Falster fino al punto situato a 12°00 di longitudine est; di là, diritto verso nord fino alla costa meridionale dell'isola di Sjaelland; di là continua verso ovest e nord lungo la costa occidentale dell'isola di Sjaelland fino al punto di partenza.

Sottodivisione 25

Le acque delimitate da una linea che comincia in un punto della costa continentale est della Svezia situato a 56°30 di latitudine nord; di là va diritta verso est fino alla costa occidentale dell'isola di OEland; poi, dopo aver aggirato a sud l'isola di OEland fino al punto della costa orientale situato a 56°30 di latitudine nord, continua diritta verso est fino a 18°00 di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino alla costa della Polonia, proseguendo poi verso ovest lungo la costa della Polonia fino al punto situato a 15°00 di longitudine est; di là risale diritta verso nord fino all'isola di Bornholm e quindi lungo la costa meridionale e la costa occidentale dell'isola di Bornholm fino al faro di Hammerode (55°18 N, 14°47 E); di là prosegue fino al faro di Sandhammaren (55°24 N, 14°12 E) sulla costa meridionale della Svezia e di là, in direzione nord, lungo la costa orientale svedese fino al punto di partenza.

Sottodivisione 26

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto situato a 56°30 di latitudine nord e 18°00 di longitudine est; di là va diritta verso est fino alla costa occidentale dell'URSS, da dove scende verso sud lungo le coste dell'URSS e della Polonia fino al punto della costa polacca situato a 18°00 di longitudine est; di là risale diritta fino al punto di partenza.

Sottodivisione 27

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa continentale est della Svezia situato a 59°41 di latitudine nord e 19°00 di longitudine est e scende diritta verso sud fino alla costa settentrionale dell'isola di Gotland; di là prosegue verso sud lungo la costa occidentale dell'isola di Gotland fino al punto situato a 57°00 di latitudine nord: di là va diritta verso ovest fino a 18°00 di longitudine est, poi diritta verso sud fino a 56°30 di latitudine nord, quindi verso ovest fino alla costa orientale dell'isola di OEland; poi, dopo aver aggirato a sud l'isola di OEland, continua fino al punto della costa occidentale dell'isola situato a 56°30 di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino alla costa della Svezia, poi verso nord lungo la costa orientale svedese fino al punto di partenza. Sottodivisione 28

Le acque delimitate da una linea che parte dal punto situato a 58°30 di latitudine nord e 19°00 di longitudine est e va diritta verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Saaremaa; poi, dopo aver aggirato l'isola di Saaremaa a nord, prosegue fino al punto della costa orientale dell'isola situato a 58°30 di latitudine nord; di là va diritta verso est fino alla costa dell'URSS; di là scende verso sud lungo la costa occidentale dell'URSS fino al punto situato a 56°30 di latitudine nord e continua verso ovest fino a 18°00 di longitudine est; di là sale diritta verso nord fino a 57°00 di latitudine nord; di là va diritta verso est, fino alla costa occidentale dell'isola di Gotland, poi verso nord fino al punto della costa settentrionale dell'isola di Gotland situato a 19°00 di longitudine est; di là sale diritta verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione 29

Le acque delimitate da una linea che parte dal punto della costa continentale est della Svezia situato a 60°30 di latitudine nord e va diritta verso est fino alla costa continentale della Finlandia; poi scende verso sud lungo la costa occidentale e la costa meridionale della Finlandia, fino al punto della costa continentale sud situato a 23°00 di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino a 59°00 di latitudine nord; di là prosegue diritta verso est fino alla costa continentale dell'URSS, poi verso sud lungo la costa occidentale dell'URSS fino al punto situato a 58°30 di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino alla costa orientale dell'isola di Saaremaa; poi, dopo aver aggirato l'isola a nord, continua fino al punto della costa occidentale dell'isola situato a 58°30 di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino a 19°00 di longitudine est; di là sale diritta verso nord fino al punto della costa continentale est della Svezia situato a 59°41 di latitudine nord e quindi verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto di partenza.

Sottodivisione 30

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63°30 di latitudine nord e va diritta verso est fino alla costa continentale della Finlandia; di là scende verso sud lungo la costa della Finlandia fino al punto situato a 60°30 di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino alla costa continentale della Svezia e quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

Sottodivisione 31

Le acque delimitate da una linea che comincia in un punto della costa orientale della Svezia situato a 63°30 di latitudine nord e va, dopo aver aggirato il golfo di Bothnia a nord, fino al punto della costa continentale ovest della Finlandia situato a 63°30 di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino al punto di partenza.

Sottodivisione 32

Le acque delimitate da una linea che comincia in un punto della costa meridionale della Finlandia situato a 23°00 di longitudine est e va, dopo aver aggirato il golfo di Finlandia ad est, fino al punto della costa occidentale dell'URSS situato a 59°00 di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino a 23°00 di longitudine est; di là risale diritta verso nord fino al punto di partenza.

ALLEGATO II

LIMITI DI TALUNE ZONE GEOGRAFICHE DU CUI ALL'ARTICOLO 2

Limiti delle zone geografiche, negli stretti di OEresund, del Grande Belt e del Piccolo Belt, per quanto riguarda la pesca della passera pianuzza femmina, della passera di mare femmina, del salmone e della trota di mare:

- Faro di Falsterbo - faro di Stevns

- Jungshoved - Boegenaessand

- Faro di Hestehoved - Maddes Klint

- Skelby Kirke - Flinthorne Odde

- Kappel Kirke - Gulstav

- Ristingehale - AEroehale

- Skjoldnaes - Poels Huk

- Pont Christian X - Soenderborg

ALLEGATO III

DIMENSIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 3 PARAGRAFO 3

1.2.3 // // // // Specie // Zona geografica // Dimensione minima // // // // Merluzzo bianco (Gadus morhua) // Tutte le sottodivisioni a sud di 59°30 NB // 30 cm // Passera pianuzza (Platichthys flesus) // Sottodivisioni 22-25 Sottodivisioni 26-28 In entrambe le sottodivisioni 29 e 32 a sud di 59°30 di latitudine nord // 25 cm 21 cm 18 cm // Passera di mare (Pleuronectes platessa) // Sottodivisioni 22-25 Sottodivisioni 26-28 Sottodivisioni 29 a sud di 59°30 di latitudine nord // 25 cm 21 cm 18 cm // Rombo chiodato (Psetta maxima) // Sottodivisioni 22-32 // 30 cm // Rombo liscio (Scophthalmus rhombus) // Sottodivisioni 22-32 // 30 cm // Anguilla (Anguilla anguilla) // Sottodivisioni 22-32 // 35 cm // Salmone (Salmo salar) // Sottodivisioni 22-32, tranne la zona geografica situata a nord dei limiti indicati nell'allegato II // 60 cm // // //

ALLEGATO IV

DIMENSIONE MINIMA DELLE MAGLIE PREVISTA ALL'ARTICOLO 5

1.2.3.4 // // // // // Specie // Zona geografica // Tipo di rete // Dimensione minima delle maglie Lunghezza della diagonale maggiore // // // // // Merluzzo bianco (Gadus morhua) // A sud di 59°30 di latudine nord // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 95 mm // Pesci a corpo appiattito (Pleuronectidae) // Sottodivisioni 22-27 e sottodivisione 28 ad ovest di 21°00 di longitudine est, nonché sottodivisione 29 a sud di 59°30 di latitudine nord e ad ovest di 21°00 di longitudine est // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 90 mm // // Sottodivisione 28 ad est di 21°00 di longitudine est // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 80 mm // // Sottodivisioni 29 e 32 a sud di 59°30 di latitudine nord e ad est di 21°00 di longitudine est // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 70 mm // Aringa (Clupea harengus) // Sottodivisioni 22-27 // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 32 mm // // Sottodivisioni 28 e 29 a sud di 59°30 di latitudine nord // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 28 mm // // Sottodivisioni 30-32 e sottodivisione 29 a nord di 59°30 di latitudine nord // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 16 mm // Spratto (Clupea sprattus) // Sottodivisioni 22-32 // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 16 mm // Salmone (Salmo salar) // Sottodivisioni 22-32, tranne la zona geografica situata a nord dei limiti indicati nell'allegato II // Reti ad imbrocco e reti da posta derivanti // 165 mm (fibre naturali) 157 mm (fibre sintetiche) // // // //