Regolamento (CEE) n. 1844/86 della Commissione del 13 giugno 1986 che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 14/06/1986 pag. 0016 - 0017
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1844/86 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1986 che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 (4), in particolare l'articolo 7, considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/85 (6), qualora le offerte e i corsi si riferiscano ad una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale il prezzo indicativo è stato fissato, il relativo importo viene adeguato in conformità dei coefficienti di equivalenza che figurano in allegato; considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1457/86 (7), il Consiglio ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo indicativo per i semi di girasole con un tenore di olio del 44 %; che è opportuno adeguare, per la stessa campagna, i coefficienti di equivalenza in questione che figurano nell'allegato del regolamento n. 225/67/CEE e che sono stati fissati per i semi di girasole con un tenore di olio del 42 %; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La tabella che figura nell'allegato del regolamento n. 225/67/CEE è sostituita dalla seguente: « (in ECU/100 kg) 1.2,3 // // // // Coefficiente di equivalenza // 1.2.3 // // Importo da detrarre dal prezzo // Importo da aggiungere al prezzo // // // // A. Semi di colza e di ravizzone in provenienza: // // // - dal Canada // 1,268 // - // - dagli altri paesi terzi // 1,075 // - // B. Semi di girasole in provenienza: // // // - dagli Stati Uniti d'America o dal Canada // - // 0,854 (1) resp. 1,854 (2) // - dagli altri paesi terzi // - // 0,592 (1) resp. 1,592 (2) // // // (1) Da applicare ai prezzi validi per un carico da effettuare anteriormente al 1o agosto 1986. (2) Da applicare ai prezzi validi per un carico da effettuare a decorrere dal 1o agosto 1986 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8. (3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67. (4) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6. (5) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67. (6) GU n. L 185 del 18. 7. 1985, pag. 15. (7) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 13.