31986R1719

Regolamento (CEE) n. 1719/86 della Commissione del 2 giugno 1986 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo da pagare ai produttori di ciliegie e l' importo dell' aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 03/06/1986 pag. 0025 - 0026


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1719/86 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1986

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo da pagare ai produttori di ciliegie e l'importo dell'aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (2), contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre, in particolare, tener conto dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo pagato ai produttori, del prezzo dei paesi terzi e, se necessario, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfettariamente;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna ed in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti dev'essere determinato in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo (3); che, in conseguenza del disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del suddetto regolamento, le ciliegie sciroppate ottenute dalle marasche coltivate in Spagna e in Portogallo non beneficiano dell'aiuto alla produzione durante il periodo di transizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare al produttore per le ciliegie e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle ciliegie sciroppate

sono quelli che figurano in allegato.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro deve fornire allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione, la prova che il prezzo minimo da pagare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

(3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

1.2,4 // // // Prodotto // ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in: // // 1.2.3.4 // // Spagna // Portogallo // Altri Stati membri // // // // // Ciliegie duracine ed altre ciliegie dolci destinati alla trasformazione in ciliegie sciroppate // 40,812 // 58,341 // 58,341 // Marasche destinate alla fabbricazione di ciliegie sciroppate // - // - // 58,341 // // // //

Aiuto alla produzione

1.2,4 // // // Prodotto // ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in: // // 1.2.3.4 // // Spagna // Portogallo // Altri Stati membri // // // // // Ciliegie duracine ed altre ciliegie dolci sciroppate: // // // // a) non snocciolate // 1,788 // 14,927 // 14,927 // b) altre // 1,987 // 16,585 // 16,585 // Marasche sciroppate: // // // // a) non snocciolate // 0 // 0 // 13,766 // b) altre // 0 // 0 // 16,585 // // // //