Regolamento (CEE) n. 1715/86 della Commissione del 2 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85, per quanto riguarda la concessione della compensazione finanziaria per i limoni
Gazzetta ufficiale n. L 149 del 03/06/1986 pag. 0019 - 0019
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/86 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85, per quanto riguarda la concessione della compensazione finanziaria per i limoni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/86 (2), considerando che il regolamento (CEE) n. 1353/86 della Commissione, ha ridotto dall'85 al 40 % la quantità di limoni d'origine comunitaria acquistata al prezzo d'acquisto minimo che può fruire della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 senza che occorra fornire la prova che il prodotto finito è stato venduto fuori d'Italia; considerando che il regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3416/85 (4), deve essere ritoccato in funzione della nuova percentuale; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1562/85, l'aliquota dell'85 % è sostituita da quella del 40 %. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53. (3) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 324 del 5. 12. 1985, pag. 15.