31986R1662

Regolamento (CEE) n. 1662/86 della Commissione del 29 maggio 1986 che stabilisce misure transitorie in materia di trasferimenti di quote nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 30/05/1986 pag. 0041 - 0041


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1986

che stabilisce misure transitorie in materia di trasferimenti di quote nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (2), in particolare l'articolo 48,

considerando che l'attuale regime delle quote di produzione viene a scadenza il 30 giugno 1986; che il regime di quote che deve subentrargli a decorrere dal 1o luglio 1986 è entrato in vigore solamente il 2 aprile 1986 in virtù del regolamento (CEE) n. 934/86; che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli Stati membri possono diminuire la quota A e la quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero o di isoglucosio, stabilite sul loro territorio, di una quantità totale che non superi il 10 %, secondo il caso, della quota A o della quota B; che, in virtù del paragrafo 3 del suddetto articolo i quantitativi detratti vengono assegnati a una o più imprese stabilite sul loro territorio;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero (3), se uno Stato membro applica l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, esso assegna le quote modificate anteriormente al 1o marzo, affinché siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva; che, stando così le cose, affinché gli Stati membri possano, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, far ricorso alla possibilità prevista dal suddetto articolo 25, paragrafo 2, occorre fissare, in via transitoria, il 1o luglio 1986 come termine ultimo per l'assegnazione delle quote modificate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Lo Stato membro che decida di applicare l'articolo 25, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 per la campagna di commercializzazione 1986/1987, assegna, in deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 193/82, anteriormente al 1o luglio 1986, le quote modificate.

2. Entro il 15 agosto 1986 gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche effettuate in applicazione del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 3.