31986R1607

Regolamento (CEE) n. 1607/86 del Consiglio del 26 maggio 1986 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliegie da tavola, ad eccezione delle visciole, della sottovoce ex 08.07 C della tariffa doganale comune, originarie della Svizzera

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 28/05/1986 pag. 0003 - 0004


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1607/86 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliegie da tavola, ad eccezione delle visciole, della sottovoce ex 08.07 C della tariffa doganale comune, originarie della Svizzera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un protocollo complementare sarà firmato entro breve termine; che, in attesa dell'entrata in vigore di detto protocollo, il Consiglio ha stabilito, con il regolamento (CEE) n. 774/86 (1), il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli con la Svizzera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 774/86 prevede l'apertura, a decorrere dal 1o marzo 1986, di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per le ciliegie da tavola, ad eccezione delle visciole, originarie della Svizzera; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario in questione per il periodo 1o marzo - 31 dicembre 1986; che in assenza di una clausola « pro rata temporis » è opportuno aprire per il periodo considerato il volume contingentale annuale previsto;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario che è destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1986, il dazio della tariffa doganale comune per le ciliegie da tavola, ad eccezione delle visciole, della sottovoce ex 08.07 C della tariffa doganale comune, originarie della Svizzera, è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 000 tonnellate.

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985.

Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 113.