31986R1426

Regolamento (CEE) n. 1426/86 della Commissione del 14 maggio 1986 relativo al fatto generatore del diritto all' aiuto per l' ammasso privato di fibre di lino e di canapa

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 15/05/1986 pag. 0020 - 0020


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1426/86 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1986

relativo al fatto generatore del diritto all'aiuto per l'ammasso privato di fibre di lino e di canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la concessione di un aiuto ai detentori di fibre di lino e di canapa che hanno stipulato un contratto di ammasso privato;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), sono state adottate disposizioni che disciplinano i tassi di cambio tra l'ECU e le monete nazionali da utilizzare nell'ambito della politica agraria comune e sono state determinate le conseguenze che derivano dal metodo di fissazione dei tassi di conversione agricoli; che, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento, la modifica di un tasso di conversione agricolo incide sugli importi per i quali il fatto generatore si produce dopo l'entrata in vigore del nuovo tasso di conversione agricolo;

considerando che occorre quindi definire il fatto generatore del diritto all'aiuto in caso di stipulazione di un contratto per l'ammasso privato di fibre di lino e di canapa;

considerando che, secondo l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, per fatto generatore si intende, fra l'altro, la stipulazione di un contratto; che la data corrispondente appare la più adeguata per quanto riguarda l'ammasso di fibre di lino e di canapa; che è pertanto opportuno stabilire che il fatto generatore del diritto all'aiuto per l'ammasso privato delle fibre di lino e di canapa insorge alla data di stipulazione del contratto di ammasso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto per l'ammasso privato delle fibre di lino e di canapa si considera avvenuto alla data in cui è stato stipulato il contratto di ammasso fra il detentore delle fibre stesse e l'organismo d'intervento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 6 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.