Regolamento (CEE) n. 1388/86 del Consiglio del 12 maggio 1986 relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 13/05/1986 pag. 0001 - 0003
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1388/86 DEL CONSIGLIO del 12 maggio 1986 relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la proposta della Commissione, considerando che a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil e alla dispersione nell'atmosfera di elementi radioattivi le cui ricadute sono state constatate in Europa, alcuni stati membri hanno adottato misure di divieto o di controllo delle importazioni nei confronti dei paesi terzi della zona contaminata, allo scopo di garantire la sicurezza dei consumatori; considerando che conviene prendere misure comunitarie per preservare l'unicità del mercato comune e prevenire deviazioni di traffico all'interno della Comunità, senza pregiudizio del mantenimento delle misure nazionali già prese; considerando che è quindi opportuno sospendere provvisoriamente le importazioni di taluni prodotti agricoli originari di paesi terzi che sono stati contaminati dalle ricadute radioattive, tenendo conto della gravità della situazione secondo la localizzazione geografica di tali paesi; considerando che, per agevolare l'adozione delle modalità d'applicazione e dei necessari adeguamenti, conviene prevedere una procedura semplificata; considerando che sarà opportuno riesaminare, in base alle informazioni che saranno disponibili sul decadimento degli elementi radioattivi negli ambienti terrestri ed acquatici dei paesi terzi in causa, la necessità di mantenere o di abrogare le misure previste dal presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le importazioni dei prodotti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato e originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Iugoslavia, della Polonia, della Romania, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica sono sospese. Articolo 2 La sospensione delle importazioni di cui all'articolo 1 si applica anche ai prodotti contemplati in detto articolo per i quali è presentato un titolo di importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo. Articolo 3 Fatte salve le disposizioni comunitarie che potrebbero essere adottate ulteriormente, in particolare in applicazione dell'articolo 4, il presente regolamento non osta al mantenimento delle decisioni nazionali di divieto o di sospensione d'importazione adottate in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1765/82 (1), dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 288/82 (2) e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3420/83 (3) nei riguardi di prodotti o di paesi terzi cui non si applica il presente regolamento. Gli stati membri informano al più presto la Commissione delle decisioni adottate. Articolo 4 Le modalità d'applicazione del presente regolamento, che possono comprendere in particolare l'iscrizione o il ritiro dall'elenco che figura nell'allegato o dall'elenco dei paesi di cui all'articolo 1, nonché le condizioni alle quali le importazioni possono essere sottoposte, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (4), o, secondo i casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per quanto riguarda i prodotti che non rientrano in un'organizzazione comune dei mercati, le misure precitate sono adottate rispettivamente: - per il settore degli animali, secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 (5), è competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento; - per il settore dei vegetali, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (1), è competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento; - per il settore della pesca, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (2) è competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento. Articolo 5 Il presente regolamento è applicabile fino al 31 maggio 1986. Al più tardi il 20 maggio 1986 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'evoluzione della situazione, eventualmente corredata di appropriate proposte. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente W. F. van EEKELEN (1) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. (4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. ALLEGATO Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 1.2 // // Numero della tariffa doganale comune // - Cavalli, asini, muli e bardotti vivi // 01.01 // - Animali vivi delle specie ovina e caprina // 01.04 // - Volatili vivi da cortile // 01.05 // - Altri animali vivi: conigli domestici e altri // 01.06 A 01.06 C // - Carni e frattaglie commestibili (escluse quelle che rientrano nella direttiva 72/462/CEE) // ex capitolo 2 // - Cosce di rane // ex 02.04 C I // - Pesci di acqua dolce e uova di pesce // 03.01 A // - Crostacei e molluschi: // // - gamberi di acqua dolce // ex 03.03 A III // - lumache, escluse quelle di mare // ex 03.03 B III // - Latte e derivati del latte freschi // 04.01 // - Ortaggi freschi (comprese le patate) // 07 // - Frutta fresche // 08