Regolamento (CEE) n. 1324/86 della Commissione del 5 maggio 1986 che proroga talune date limite previste per la certificazione del luppolo
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 06/05/1986 pag. 0013 - 0013
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1324/86 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 1986 che proroga talune date limite previste per la certificazione del luppolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/85 (2), visto il regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 1o luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/85 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 ha stabilito una data limite annuale per la certificazione del luppolo in coni; ch'esso prevede tuttavia che tale data possa essere differita di quattro mesi se per un dato raccolto si constatano difficoltà di smercio; che questa situazione si è manifestata per il raccolto 1985, in alcune regioni della Comunità; che occorre quindi prorogare fino al 31 luglio 1986 la data limite prevista per la certificazione del luppolo in coni del raccolto 1985; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il raccolto 1985, il termine ultimo per la certificazione del luppolo in coni fissato è prorogato sino al 31 luglio 1986. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 32. (3) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 1.