31986R1323

Regolamento (CEE) n. 1323/86 della Commissione del 5 maggio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1351/72 relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 06/05/1986 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0201
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0201


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1323/86 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1351/72 relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/85 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3332/85 del Consiglio, del 26 novembre 1985 (3), ha modificato l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71, autorizzando le associazioni di produttori ad avvalersi dell'aiuto per attuare non solo misure che - attraverso la commercializzazione dell'intera produzione nei soci - permettano di concentrare l'offerta e contribuiscano a stabilizzare il mercato, ma anche misure che consentano di migliorare tale produzione e di adeguarla alle esigenze del mercato; che occorre pertanto completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione (4), contenente le modalità d'applicazione del suddetto articolo 7;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto cc), del regolamento (CEE) n. 1351/72, dopo i termini « per azioni di stabilizzazione del mercato » è aggiunto il membro di frase seguente: « nonché per azioni di adeguamento alle esigenze del mercato e di miglioramento della produzione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 175 dell'11. 8. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 12. 1985, pag. 32.

(3) GU n. L 318 del 29. 11. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 13.