31986R1302

Regolamento (CEE) n. 1302/86 della Commissione del 30 aprile 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1022/86 relativo a misure transitorie concernenti l' applicazione degli importi compensativi monetari

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 01/05/1986 pag. 0082 - 0082


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1302/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1022/86 relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1245/86 del Consiglio, del 28 aprile 1986, che sospende l'applicazione di una parte degli importi compensativi monetari applicabili nei settori delle carni suine e delle uova e dei volatili da cortile (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3156/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione degli importi compensativi monetari (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1022/86 della Commissione (3) prevede misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari, al fine di evitare deviazioni di traffico in occasione di mutamenti nel regime agromonetario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1245/86 ha sospeso sino al 1o giugno l'applicazione degli importi compensativi monetari nel settore delle carni suine e nel settore delle uova e del pollame, segnatamente in Francia; che, di conseguenza, il rischio che è all'origine del regolamento (CEE) n. 1022/86 non sussisterà più, il 1o maggio 1986, per i prodotti in questione; che, pertanto, le misure transitorie specifiche previste l'8 aprile 1986 per tali prodotti non sono più necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1022/86 le rubriche « Settore delle carni suine » e « Settore delle uova e del pollame » sono soppresse.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai prodotti che rientrano nelle suddette rubriche per i quali la dichiarazione d'importazione è stata accettata in Francia a partire dal 1o maggio 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 8.

(2) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27.

(3) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 37.