Regolamento (CEE) n. 1186/86 della Commissione del 23 aprile 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe della voce 92.12 della tariffa doganale comune originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 107 del 24/04/1986 pag. 0030 - 0030
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1186/86 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe della voce 92.12 della tariffa doganale comune originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe della voce 92.12 della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 5 475 000 ECU; che, in data 21 aprile 1986, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari di Hong Kong, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Hong Kong, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 27 aprile 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 92.12 (Codice Nimexe 92.12-tutti i numeri) // Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe; dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.