31986R1185

Regolamento (CEE) n. 1185/86 della Commissione del 21 aprile 1986 che fissa, per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 1986, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 107 del 24/04/1986 pag. 0028 - 0029


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// REGOLAME (CEE) N. 1185/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1986

che fissa, per il periodo 1o marzo - 31 dicembre 1986, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione delle Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (1), in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo (2), in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Spagna (3), occorre fissare i quantitativi di oli e di grassi da mettere in consumo in detto paese, i limiti del volume annuo d'importazione di tali prodotti, nonché la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna che può beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86; che occorre fissare tali valori conformemente ai criteri definiti all'articolo 94 dell'atto di adesione;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Portogallo (4), occorre fissare i quantitativi di oli e di grassi da mettere in consumo in detto paese, nonché i limiti del volume annuo d'importazione di tali prodotti; che occorre fissare tali valori conformemente ai criteri definiti all'articolo 292 dell'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, i quantitativi da mettere in consumo in Spagna sono fissati ai livelli sotto indicati:

a) 274 000 t di olio di girasole destinato all'alimentazione umana,

b) 105 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana, fra cui 75 000 t di olio di soia,

c) 42 000 t di altri oli a grassi destinati all'alimentazione umana,

d) 13 000 t di oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana.

2. Per il periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, i quantitativi da mettere in consumo in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati:

a) 42 000 t di olio di soia,

b) 100 000 t di olio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,

c) 25 000 t di altri oli e grassi alimentari.

Articolo 2

1. Per il periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, i limiti del volume d'importazione in Spagna sono fisatti ai livelli sotto indicati:

a) 0 t di olio di girasole destinato all'alimentazione umana,

b) 0 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana,

c) 34 000 t di altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana,

d) 13 000 t di oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana.

2. Per il periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, i limiti del volume d'importazione in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati:

a) 42 000 t di olio di soia,

b) 100 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,

c) 25 000 t di altri oli e grassi alimentari.

Articolo 3

Per il periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna e lavorati ai fini della fabbricazione di olio destinato all'esportazione che può beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 è fissata a 83 000 t.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

(3) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.