Regolamento (CEE) n. 1146/86 della Commissione del 18 aprile 1986 che adotta misure di salvaguardia all' importazione delle patate dolci
Gazzetta ufficiale n. L 103 del 19/04/1986 pag. 0058 - 0058
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1146/86 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1986 che adotta misure di salvaguardia all'importazione delle patate dolci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, se il mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni in provenienza dai paesi terzi, gravi perturbazioni, possono essere prese le misure necessarie; che la fine dell'applicazione di tali misure è determinata dalla scomparsa della minaccia di perturbazione; considerando che il regolamento (CEE) n. 2748/75 del Consiglio (3) ha previsto la natura delle misure che possono essere prese, nonché le condizioni di applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2727/75; considerando che attualmente sono stati constatati ingenti quantitativi di patate dolci, che superano di molto il volume tradizionale delle importazioni di tali prodotti nella Comunità; considerando che le patate dolci sono uno dei prodotti di sostituzione dei cereali da foraggio; che, nell'attuale situazione del mercato dei cereali, lo sviluppo molto considerevole di tali importazioni potrebbe dare luogo a gravi perturbazioni sul mercato, che potrebbero compromettere l'attuazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, stando così le cose, è necessario adottare misure di salvaguardia nei riguardi delle importazioni di tali prodotti, sospendendo il rilascio dei titoli d'importazione fintantoché lo richieda la situazione del mercato dei prodotti in questione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il rilascio dei titoli d'importazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospeso per le patate dolci della sottovoce 07.06 B della tariffa doganale comune. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1986. Per la Commissione Lorenzo NATALI Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 85.