Regolamento (CEE) n. 850/86 della Commissione del 24 marzo 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale, della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, originarie della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 25/03/1986 pag. 0007 - 0007
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 850/86 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale, della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, originarie della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi a territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi dogonali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per le calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale, della sottovoce 64.02 B della tariffa dognale comune, il massimale individuale è fissato a 2 300 000 ECU; che, in data 19 marzo 1986, l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 28 marzo 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 64.02 (Codici Nimexe 64.02-60, 61, 69, 99) // Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale B. Altre // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1986 Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.