31986R0660

Regolamento (CEE) n. 660/86 della Commissione del 28 febbraio 1986 che fissa l' importo del premio di magazzinaggio per taluni prodotti della pesca per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 1986

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 08/03/1986 pag. 0020 - 0021


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REGOLAMENTO (CEE) N. 660/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa l'importo del premio di magazzinaggio per taluni prodotti della pesca per il periodo 1o marzo - 31 dicembre 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3696/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 14 bis,

considerando che, a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81, l'importo del premio di magazzinaggio non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in oggetto;

considerando che l'importo del premio dovrebbe incentivare le organizzazioni di produttori ad applicare il regime di aiuto al magazzinaggio, in particolare per quanto riguarda il relativo prezzo di vendita, al fine di stabilizzare il mercato di tali prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 314/86 della Commissione (2), l'importo del premio è fissato sulla base delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni in oggetto, constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente, senza tener conto delle spese più elevate;

considerando che, sulla base dei dati relativi alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni di cui trattasi, constatate nella Comunità, è opportuno fissare, per il periodo 1o marzo - 31 dicembre 1986, l'importo del premio come indicato in allegato;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo 1o marzo - 31 dicembre 1986, l'importo del premio di magazzinaggio per gli scampi e i granchi è fissato come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 39 del 14. 2. 1986, pag. 8.

ALLEGATO

Importo del premio di magazzinaggio

1.2.3,4 // // // // Operazioni di stabilizzazione e di magazzinaggio di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 314/86 // Prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 314/86 // Importo del premio per i prodotti elencati nella colonna 2 (ECU/t) // // // // 1 // 2 // 3 // // // // 1.2.3.4 // // // 1o mese // per mese supple- mentare (1) // // // // // I. Congelamento e magazzinaggio // Scampi Code di scampi // 200 120 // 20 30 // // // // // II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio // Scampi // 55 // 30 // // // // // III. Cottura, congelamento e magazzinaggio // Scampi Granchi // 210 80 // 20 15 // // // // // IV. Conservazione in vivaio o in gabbia // Granchi // 70 // // // // //

(1) L'importo si riferisce ai pesi netti dei prodotti magazzinati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sotto b) del regolamento (CEE) n. 314/86.