31986R0584

Regolamento (CEE) n. 584/86 della Commissione del 28 febbraio 1986 recante modifica transitoria del regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d' acquisto e di magazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 01/03/1986 pag. 0033 - 0034


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REGOLAMENTO (CEE) N. 584/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

recante modifica transitoria del regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 90 e 257,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 453/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa i prezzi d'intervento dell'olio d'oliva applicabili in Spagna e in Portogallo per la campagna 1985/1986 (1), dà luogo, in Spagna, alla formazione di un prezzo d'intervento sensibilmente diverso dal prezzo comune; che, in tali condizioni, l'applicazione in Spagna della riduzione per l'olio di sansa di oliva prevista dal regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento (2), provocherebbe una perturbazione del mercato; che è pertanto opportuno prevedere, per detto stato membro e come misura transitoria, una riduzione specifica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3472/85 è sostituito, dal 1o marzo 1986 al 31 ottobre 1986, dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 5.

(2) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

1.2.3 // // // // Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi, espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi d'olio) // Maggiora- zione // Riduzione // // // // Olio vergine extra // 17,29 // - // Olio vergine fino // 12,09 // - // Olio vergine semifino // - // - // Olio vergine lampante 1° // // 8,14 // Altri oli vergini lampanti: - da più di 1° di acidità sino a 8° // // Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più // - più di 8° di acidità // // Aumento della riduzione di 0,35 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più // Olio di sansa di oliva sino a 5°di acidità // // // - acquistato in Spagna // // 55,00 // - acquistato negli altri stati membri // // 123,00 // Altri oli di sansa di oliva: - da più di 5° di acidità fino a 8° // // Aumento della riduzione di 0,17 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più // - più di 8° di acidità // // Aumento della riduzione di 0,20 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più // // //