Regolamento (CEE) n. 579/86 della Commissione del 28 febbraio 1986 che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 01/03/1986 pag. 0021 - 0024
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 579/86 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1986 che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1o marzo 1986 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visti i regolamenti (CEE) n. 3770/85 (1) e (CEE) n. 3771/85 (2) del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativi alle scorte di prodotti agricoli presenti rispettivamente in Spagna e in Portogallo, in particolare il loro articolo 8, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo dispone agli articoli 86 e 254 che qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica in questi due stati membri al 1o marzo 1986, che superi in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto, deve essere eliminata da questi due stati membri a loro carico; considerando che i regolamenti (CEE) n. 3770/85 e (CEE) n. 3771/85, hanno definito le regole generali per l'applicazione dei suddetti articoli 86 e 254 dell'atto di adesione; che, ai sensi dell'articolo 8 di tali regolamenti, le modalità d'applicazione devono vertere in particolare sulla fissazione delle modalità di smaltimento dei prodotti eccedentari e sulle condizioni in cui deve effettuarsi detto smaltimento; che, tenuto conto dei rischi di speculazione esistenti nei nuovi stati membri per lo zucchero e l'isoglucosio, prodotti immagazzinabili per i quali sono fissate restituzioni all'esportazione, occorre prevedere disposizioni relative alle scorte esistenti in Spagna e in Portogallo al 1o marzo 1986; considerando che è quindi necessario prevedere l'obbligo per la Spagna e il Portogallo di effettuare un censimento; che a tal fine, per la conversione dei diversi tipi di zucchero bianco, è opportuno applicare le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (5) e dal regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/85 (7); considerando che, per determinare i quantitativi di zucchero e di isoglucosio che devono essere eliminati dal mercato, occorre stabilire per ciascuno di questi prodotti la scorta normale di riporto ritenuta necessaria in funzione del consumo, della produzione, delle esportazioni tradizionali e delle scorte di funzionamento delle imprese di raffinazione; che la concessione del rimborso delle spese di magazzinaggio per i quantitativi di zucchero compresi nelle scorte normali di riporto è giustificata soltanto se il contributo di magazzinaggio è dovuto a decorrere dal 1o marzo 1986, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 645/85 (9); considerando che, tenuto conto delle caratteristiche dei mercati dello zucchero e dell'isoglucosio, lo smaltimento dei quantitativi che superano le scorte normali di riporto deve effettuarsi in determinate condizioni mediante l'esportazione fuori della Comunità nello stato in cui si trovano o sotto forma di prodotti trasformati ai sensi del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1982/85 (11); che a tale scopo occorre avvalersi, ai fini della prova dell'avvenuta esportazione, di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (13); considerando che i quantitativi eccedenti la scorta di riporto in causa che non siano stati esportati entro la data prevista e quindi non eliminati dal mercato si devono considerare smaltiti sul mercato interno della Comunità e come fossero stati importati dai paesi terzi; che, di conseguenza, è giusto prevedere che sia riscosso un importo pari al prelievo all'importazione per il prodotto in causa applicabile alla data di scadenza del termine fissato per l'esportazione; che per convertire detto importo in moneta nazionale si deve prendere in considerazione il tasso agricolo applicabile alla stessa data; considerando che, ai sensi degli articoli 86 e 254 dell'atto di adesione, l'obbligo di eliminare i quantitativi che superano la scorta normale di riporto incombe, ciascuno per quanto lo concerne, alla Spagna e al Portogallo; che spetta quindi a questi stati membri provvedere affinché i quantitativi in causa siano effettivamente esportati fuori della Comunità e prendere tutte le misure all'uopo necessarie; considerando che per rispettare le esigenze di una corretta gestione dei mercati del settore è necessario prevedere che i nuovi stati membri comunichino i livelli constatati delle proprie scorte e i quantitativi che si considerano smaltiti sul mercato interno; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende per: a) zucchero: - lo zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido, della voce 17.01 della tariffa doganale comune; - lo sciroppo di zucchero delle sottovoci ex 17.02 D II e ex 21.07 F IV della tariffa doganale comune; b) isoglucosio: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno il 10 % di fruttosio, qualunque sia il suo tenore di fruttosio oltre tale limite, e compreso nelle sottovoci 17.02 D I e 21.07 F III della tariffa doganale comune; c) nuovi stati membri: la Spagna e il Portogallo. Articolo 2 1. La scorta normale di riporto al 1o marzo 1986, ore 0.00, è fissata per quanto riguarda: a) la Spagna: - per lo zucchero, a 587 875 t, espresse in zucchero bianco, - per l'isoglucosio, a 10 375 t, espresse in sostanza secca; b) il Portogallo: - per lo zucchero, espresso in zucchero bianco: - a 85 676 t per il Portogallo, escluse le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, - a 7 083 t per le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, - per l'isoglucosio, a 1 250 t espresse in sostanza secca. 2. Il rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si applica ai quantitativi di zucchero fissati al paragrafo 1 soltanto se il contributo di magazzinaggio contemplato allo stesso articolo è dovuto a decorrere dal 1o marzo 1986 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1998/78. Articolo 3 1. I nuovi stati membri effettuano separatamente il censimento delle scorte di zucchero e di isoglucosio che si trovano in libera pratica sul loro territorio alle ore 0.00 del 1o marzo 1986. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, chiunque detenga a qualsiasi titolo un quantitativo di zucchero o di isoglucosio di almeno 3 000 kg espressi, secondo il caso, in zucchero bianco o in sostanza secca, che si trova in libera pratica alle ore 0.00 del 1o marzo 1986, deve dichiararlo alle autorità competenti anteriormente al 13 marzo 1986. 3. Le quantità di zucchero greggio sono convertite in zucchero bianco in base al rendimento constatato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/86. Le quantità di sciroppi di zucchero sono convertite in zucchero bianco in base al tenore: - in saccarosio dello sciroppo in causa, se ha una purezza pari o superiore al 98 %, o - in zucchero estraibile dello sciroppo in causa constatato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1443/82, se lo sciroppo ha una purezza inferiore al 98 %. Articolo 4 1. Qualora il quantitativo della scorta di zucchero o di isoglucosio rilevato con il censimento di cui all'articolo 3 superi per un nuovo stato membro il quantitativo fissato all'articolo 2, paragrafo 1, lo stato membro in causa provvede affinché, anteriormente al 1o gennaio 1987, un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo censito e quello fissato di cui sopra sia esportato fuori della Comunità, sia sotto forma di prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sia sotto forma di prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sia sotto forma di prodotti trasformati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3035/80. Per determinare il quantitativo che deve essere esportato, i quantitativi di zucchero e di isoglucosio non possono essere cumulati, né è ammessa la sostituzione tra lo zucchero e l'isoglucosio da esportare. Per quanto riguarda il Portogallo, il rilevamento delle scorte e la determinazione dei quantitativi di zucchero da esportare ai sensi del primo comma sono effettuati separatamente per le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, da un lato, e le altre regioni del Portogallo, dall'altro. 2. Per i quantitativi da esportare ai sensi del paragrafo 1: a) non si applicano le restituzioni all'esportazione, i prelievi all'esportazione, gli importi compensativi monetari e gli importi compensativi adesione; b) non si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 1785/81; c) il prodotto in causa deve essere esportato anteriormente al 1o gennaio 1987 a partire dal territorio del nuovo stato membro in cui è avvenuto il rilevamento di cui al paragrafo 1 e deve aver lasciato il territorio geografico della Comunità prima di tale data. Articolo 5 1. Salvo caso di forza maggiore, la prova dell'avvenuta esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, deve essere fornita anteriormente al 1o marzo 1987 mediante presentazione: a) dei titoli di esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 6 dall'organismo competente del nuovo stato membro interessato; b) dei documenti appositi di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 3183/80 necessari per lo svincolo della cauzione. 2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita anteriormente al 1o marzo 1987, il quantitativo in causa si ritiene smaltito sul mercato interno della Comunità. 3. In caso di forza maggiore, l'organismo competente del nuovo stato membro in causa adotta le misure che ritiene necessarie, tenuto conto del caso particolare di cui trattasi. Articolo 6 1. La domanda del titolo di esportazione e il titolo recano: a) nella casella 12, una delle diciture seguenti: - para exportación conforme al artículo 4 del Reglamento (CEE) no 579/86, - para exportação nos termos do artigo 4º do Regulamento (CEE) nº 579 86, b) e se trattasi di zucchero o di isoglucosio esportato sotto forma di prodotto trasformato: - nella casella 6, una delle diciture seguenti: « azúcar » o « isoglucosa » « açúcar » o « isoglicose »; - nelle caselle 10 e 11, il quantitativo espresso in peso netto di zucchero bianco o di isoglucosio utilizzato per la fabbricazione del prodotto trasformato; l'esportatore dichiara all'atto dell'esportazione detto quantitativo e fornisce all'organismo competente, a sostegno della sua dichiarazione, tutte le informazioni e tutti i documenti necessari; - nella casella 12, la designazione della merce o delle merci da esportare e l'indicazione della voce o delle voci o sottovoci tariffarie in cui sono comprese. 2. Il titolo di esportazione reca nella casella 18a una delle diciture seguenti: - til eksport uden restitution, eksportafgift, monetaert udligningsbeloeb eller tiltraedelsesudligningsbeloeb . . . kg (den maengde, for hvilken licensen er udstedt); licens gyldig udelukkende i . . . (den nye medlemsstat, der har udstedt licensen), - Ohne Erstattung oder Abschoepfung oder Waehrungsausgleichsbetrag oder Beitrittsausgleichsbetrag auszufuehren . . . (Menge, fuer die diese Lizenz erteilt wurde) kg; nur in . . . (neuer Erteilungsmitgliedstaat) geltende Lizenz, - pros exagogí ánef epistrofís, eisforás, nomismatikoý exisotikoý posoý proschórisis . . . (posótita gia tin opoía ekdóthike to pistopoiitikó) chiliógramma; pistopoiitikó poy ischýei móno stin . . . (néo krátos mélos ékdosis), - (quantity for which the licence or certificate is issued) kg, to be exported without any refund, levy, monetary compensatory amount or accession compensatory amount . . . licence or certificate valid in . . . (new Member State of issue) only, - para exportar sin restitución, ni exacción reguladora, ni montante compensatorio monetario, ni montante compensatorio de adhesión . . . (cantidad por la que se haya expedido el certificado) kg; certificado válido únicamente en . . . (nuevo Estado miembro que lo haya expedido), - à exporter sans restitution, ni prélèvement, ni montant compensatoire monétaire, ni montant compensatoire « adhésion » . . . (quantité pour laquelle ce certificat a été délivré) kg; certificat valable uniquement en . . . (nouvel État membre de délivrance), - da esportare senza restituzione, senza prelievo, senza importo compensativo monetario, senza importo compensativo adesione . . . (quantitativo per cui viene rilasciato il titolo) kg; titolo valido unicamente in . . . (nuovo stato membro che rilascia il titolo), - voor uitvoer zonder restitutie, noch heffing, noch monetair compenserend bedrag, noch compenserend bedrag toetreding . . . (hoeveelheid waarvoor dit certificaat is afgegeven) kilogram; certificaat uitsluitend geldig in . . . (nieuwe Lid-Staat van afgifte), - a exportar sem restituição, nem direito nivelador, nem montante compensatório, nem montante compensatório de adesão . . . (quantidade para a qual este certificado foi emitido) kg; certificado válido unicamente em . . . (novo Estado-membro de emissão). 3. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 1986. 4. Il tasso della cauzione per i titoli concernenti lo zucchero e l'isoglucosio è fissato a 0,25 ECU per 100 kg di zucchero, peso netto, o per 100 kg di isoglucosio espresso in sostanza secca, peso netto. Articolo 7 1. Sui quantitativi che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, vengono considerati smaltiti sul mercato interno, viene riscosso un importo pari: a) per quanto riguarda lo zucchero, per 100 kg, al prelievo all'importazione applicabile il 31 dicembre 1986 allo zucchero bianco, maggiorato o diminuito, secondo il caso, dell'importo compensativo adesione applicabile alla stessa data allo zucchero bianco per il nuovo stato membro in causa; b) per quanto riguarda l'isoglucosio, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile il 31 dicembre 1986 agli sciroppi di saccarosio. 2. Per convertire in moneta nazionale gli importi di cui al paragrafo 1, si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il 31 dicembre 1986 nel settore dello zucchero per il nuovo stato membro interessato. Articolo 8 1. I nuovi stati membri prendono i provvedimenti opportuni per l'applicazione del presente regolamento e stabiliscono in particolare tutte le procedure di controllo necessarie per l'esecuzione del censimento di cui all'articolo 3 e per l'adempimento dell'obbligo di esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1. 2. I nuovi stati membri comunicano alla Commissione, separatamente per lo zucchero e per l'isoglucosio: a) anteriormente al 22 marzo 1986, il livello delle proprie scorte rilevate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1; b) anteriormente al 1o aprile 1987, i quantitativi che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, si considerano smaltiti sul mercato interno e i casi per i quali è stato applicato il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 21. (3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (5) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3. (6) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17. (7) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 25. (8) GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5. (9) GU n. L 73 del 14. 3. 1985, pag. 18. (10) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (11) GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 5. (12) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (13) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.