31986R0547

Regolamento (CEE) n. 547/86 della Commissione del 27 febbraio 1986 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 01/03/1986 pag. 0050 - 0051


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REGOLAMENTO (CEE) N. 547/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1986

che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/84 (5), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 420/86 della Commissione (6);

considerando che, per le monete degli stati membri, mantenute fra loro entro un divario instantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante del tasso centrale; che, per le altre monete, il tasso speciale per il periodo compreso fra 1o marzo 1986 e il 31 agosto 1986 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli stati membri mantenute fra loro entro un divario instantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari validi il 1o febbraio 1986;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (7), in particolare dell'articolo 6, paragrafo 2, ai tassi centrali e ai tassi del mercato va applicato un coefficiente correttore pari a 1,035239,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:

1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0215462 ECU;

b) per la corona danese:

1 corona danese = 0,118835 ECU;

c) per il marco tedesco:

1 marco tedesco = 0,431540 ECU;

d) per il franco francese:

1 franco francese = 0,140728 ECU;

e) per la sterlina inglese:

1 sterlina inglese = 1,47538 ECU;

f) per la sterlina irlandese:

1 sterlina irlandese = 1,33314 ECU;

g) per la lira italiana:

100 lire italiane = 0,0636745 ECU;

h) per il fiorino olandese:

1 fiorino olandese = 0,383001 ECU;

i) per la dracma greca:

100 dracme greche = 0,714223 ECU;

j) per la peseta spagnola:

100 pesete spagnole = 0,693622 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 420/86 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.

(5) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 212.

(6) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 24.

(7) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.