Regolamento (CEE) n. 502/86 del Consiglio del 25 febbraio 1986 che stabilisce le modalità d' applicazione delle restrizioni quantitative all' importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli provenienti dalle isole Canarie
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 01/03/1986 pag. 0049 - 0051
REGOLAMENTO (CEE) N. 502/86 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1986 che stabilisce le modalità d'applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli provenienti dalle isole Canarie IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 9 del protocollo n. 2 ad esso allegato, vista la proposta della Commissione, considerando che, in virtù del protocollo n. 2, la Comunità applica nei suoi scambi di prodotti agricoli con le isole Canarie il regime generale da essa applicato nei suoi scambi esterni; considerando che l'atto di adesione autorizza la Repubblica portoghese a mantenere, in via temporanea, restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi; considerando che è opportuno autorizzare questo stato membro a mantenere restrizioni alle importazioni dalle isole Canarie di alcuni dei suddetti prodotti, che costituiscono una parte notevole delle esportazioni di dette isole, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. La Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dalle isole Canarie: - dei prodotti di cui all'allegato, lettera a), sino al 31 dicembre 1992; - dei prodotti di cui all'allegato, lettera b) sino al 31 dicembre 1995; 2. Le restrizioni quantitative consistono in contingenti annui, aperti senza praticare discriminazioni tra gli operatori economici. 3. Per ogni prodotto, il contingente iniziale valido per il 1986 è fissato tra lo 0,1 e lo 0,5 % del volume medio della produzione portoghese registrata negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si dispone di statistiche. 4. Il ritmo minimo di aumento dei contingenti viene fissato secondo la procedura descritta all'articolo 3. Esso può essere differenziato secondo i prodotti. Esso viene fissato tenendo conto in particolare delle correnti di scambio. 5. Il contingente applicabile durante il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 è pari al contingente iniziale diminuito di un sesto. Articolo 2 1. Il contingente fissato per un prodotto proveniente dalle isole Canarie non può superare quello fissato per lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunità. 2. Qualora la Repubblica portoghese autorizzi l'importazione di un prodotto dalle isole Canarie per un quantitativo superiore a quello del relativo contingente, il contingente applicabile all'importazione dello stesso prodotto in provenienza dalla Comunità è maggiorato di un quantitativo almeno pari a quello di cui risulta superato il contingente per l'importazione in provenienza dalle isole Canarie. Articolo 3 1. Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/ 85 (2), oppure secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85. 2. Le modalità di applicazione del presente regolamento comprendono, in particolare: a) per ogni prodotto, la fissazione del contingente iniziale, b)l'indicazione dei dati che la Repubblica portoghese deve comunicare alla Commissione. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU. n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU. n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU. n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>