31986R0497

Regolamento (CEE) n. 497/86 del Consiglio del 25 febbraio 1986 che fissa le restrizioni quantitative iniziali all' importazione in Portogallo di taluni prodotti della floricoltura in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 01/03/1986 pag. 0040 - 0041


REGOLAMENTO (CEE) N. 497/86 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1986 che fissa le restrizioni quantitative iniziali all'importazione in Portogallo di taluni prodotti della floricoltura in provenienza dai paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 245 dell'atto di adesione, il Portogallo è autorizzato ad applicare sino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato XXI dell'atto, e più particolarmente di taluni prodotti di cui alle voci 06.02, 06.03 e 06.04 della tariffa doganale comune, appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura; considerando che l'applicazione, da parte della Repubblica portoghese, dell'articolo 245 dell'atto presuppone la fissazione del contingente iniziale per i prodotti sopra menzionati; considerando che, se per fissare i contingenti si applicano, in base alle informazioni disponibili, i criteri definiti all'articolo 245 dell'atto conducono a fissare il contingente al livello indicato nel presente regolamento; considerando che il presente regolamento si applica a tutti i paesi terzi, fatti salvi peraltro i protocolli da concludere con i paesi terzi preferenziali a norma dell'articolo 366 dell'atto di adesione ovvero le misure transitorie di cui all'articolo 367 del medesimo; che va tuttavia precisato che, ove vengano decise restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione di detti articoli sono inclusi in quello fissato dal presente regolamento per il complesso dei paesi terzi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1 I contingenti iniziali di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione, che la Repubblica portoghese è autorizzata ad applicare all'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti di cui alle sottovoci ex 06.02, ex 06.03 ed ex 06.04 della tariffa doganale comune, sono fissati come indicato in allegato. 2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, i contingenti di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di un sesto. 3. Per quanto riguarda i paesi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 366 dell'atto di adesione ovvero, in mancanza di essi, le misure autonome adottate in virtù dell'articolo 367 del medesimo prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione delle suddette disposizioni vengono fissati prima dei quantitativi per gli altri paesi terzi, fermo restando lo schema definito al paragrafo 1.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del regime dei contingenti di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione vengono stabilite, per quanto necessario, secondo la procedura descritta all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricultura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS

(1) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

ALLEGATO

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