31986R0489

Regolamento (CEE) n. 489/86 del Consiglio del 25 febbraio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1463/84 che organizza indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 e il 1987

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 01/03/1986 pag. 0021 - 0021


REGOLAMENTO (CEE) N. 489/86 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1463/84 che organizza indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 e il 1987

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, vista la proposta della Commissione, considerando che, a seguito dell'adesione dei predetti stati, occorre adattare il regolamento (CEE) n. 1463/84 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2); considerando che è opportuno prevedere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dai nuovi stati membri nel quadro della prima indagine nel 1987, come avvenuto già in passato per gli altri stati membri; considerando che, al fine di tener conto delle peculiarità dell'agricoltura portoghese, è necessario un adeguamento dell'elenco delle caratteristiche da sottoporre a censimento nel corso dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la realizzazione dell'indagine del 1987, al Regno di Spagna e alla Repubblica portoghese vengono rimborsati, a titolo di contributo per le spese sostenute, 10 ECU per ciascuna azienda inserita nell'indagine, fino a concorrenza di un importo massimo di 2 milioni di ECU per la Spagna e di 850 000 ECU per il Portogallo, da imputare sul bilancio delle Comunità europee.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1463/84, le seguenti caratteristiche sono facoltative per il Portogallo: - D/11 Barbabietole da zucchero - D/13aTabacco - D/13bLuppolo - D/13cCotone - G/07Coltivazioni permanenti sotto vetro - I/02Funghi La Repubblica portoghese è altresì autorizzata a raggruppare le rubriche F/01 e F/02 (prati permanenti e pascoli).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS

(1) GU n. L 142 del 20. 9. 1984, pag. 3. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.