31986R0331

Regolamento (CEE) n. 331/86 della Commissione del 13 febbraio 1986 recante deroga temporanea al regime comunitario dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca importati in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 15/02/1986 pag. 0014 - 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 331/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1986

recante deroga temporanea al regime comunitario dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca importati in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 378,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81 fa obbligo agli stati membri di comunicare regolarmente alla Commissione i corsi e i prezzi franco frontiera dei prodotti importati nel loro territorio; che le modalità di tale comunicazione sono precisate nel regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca (2);

considerando che, in virtù dell'articolo 378, paragrafo 1, dell'atto di adesione e in deroga all'articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3796/81, il Portogallo è autorizzato, fino al 31 dicembre 1988 al più tardi, a comunicare informazioni alla Commissione a condizioni meno rigorose di quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 3191/82 e ad intervalli da stabilirsi secondo la procedura dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81; che occorre pertanto determinare la periodicità in causa;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2 del presente regolamento (CEE) n. 3191/82, la comunicazione dei prezzi franco frontiera potrà essere effettuata dal Portogallo alla fine di ogni settimana.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.