Regolamento (CEE) n. 331/86 della Commissione del 13 febbraio 1986 recante deroga temporanea al regime comunitario dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca importati in Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 040 del 15/02/1986 pag. 0014 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 331/86 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1986 recante deroga temporanea al regime comunitario dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca importati in Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 378, visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando che l'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81 fa obbligo agli stati membri di comunicare regolarmente alla Commissione i corsi e i prezzi franco frontiera dei prodotti importati nel loro territorio; che le modalità di tale comunicazione sono precisate nel regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca (2); considerando che, in virtù dell'articolo 378, paragrafo 1, dell'atto di adesione e in deroga all'articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3796/81, il Portogallo è autorizzato, fino al 31 dicembre 1988 al più tardi, a comunicare informazioni alla Commissione a condizioni meno rigorose di quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 3191/82 e ad intervalli da stabilirsi secondo la procedura dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81; che occorre pertanto determinare la periodicità in causa; considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 2 del presente regolamento (CEE) n. 3191/82, la comunicazione dei prezzi franco frontiera potrà essere effettuata dal Portogallo alla fine di ogni settimana. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.