31986R0165

Regolamento (CEE) n. 165/86 della Commissione del 27 gennaio 1986 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Italia

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 28/01/1986 pag. 0012 - 0013


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 165/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1986

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa del manifestarsi dell'afta epizootica in una regione di produzione in Italia, la spedizione di suini vivi da tale regione è temporaneamente impossibile; che anche la spedizione di carni suine è vietata a partire da ogni parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad ogni focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1o novembre 1985; che tali restrizioni si applicano anche nel commercio del bestiame e delle carni con altri stati membri in virtù della decisione 85/632/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1985, concernente talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia (3), modificata dalla decisione 86/7/CEE (4); che la spedizione della carne suina per ammasso fuori di detta regione può aver luogo a condizione che vengano osservate le disposizioni della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (5), modificata da ultimo dalla direttiva 85/322/CEE (6);

considerando che, per tener conto delle conseguenti limitazioni alla libera circolazione, occorre applicare in questa regione misure eccezionali di sostegno del mercato;

considerando che a tal fine è opportuno accordare, per taluni prodotti, sensibili aiuti all'ammasso privato secondo le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine quali sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 201/85 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A datare dal 27 gennaio 1986 e fino al 1o marzo 1986 possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine presso l'organismo d'intervento italiano conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento.

Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti da suini allevati in una zona di 10 km di raggio attorno ad ogni focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1o novembre 1985 nella provincia di Reggio Emilia, Unità sanitarie locali n. 9, 11 e 12; nella provincia di Modena, Unità sanitarie locali n. 14 e 16 e la parte nord del n. 17, delimitata a sud da una linea tracciata est-ovest a partire dal punto di congiunzione dei confini delle Unità sanitarie locali n. 12 e 13, nonché nella provincia di Bologna, Unità sanitaria locale n. 26.

L'ammasso può aver luogo al di fuori della zona di protezione definita qui sopra, a condizione che siano rispettate le disposizioni della direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti è adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o delle detrazioni per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 6 e 7.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotti, sono fissati a 2 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 27 gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 379 del 31. 12. 1985.

(4) Vedi pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(6) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 41

(7) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.

(8) GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 19.

ALLEGATO

(in ECU/t)

1.2.3,5.6,7 // // // // // Numero della tariffa doganale comune // Prodotti per i quali sono concessi aiuti // Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di // Supplementi o detrazioni 1.2.3.4.5.6.7 // // // 5 mesi // 6 mesi // 7 mesi // per mese // per giorno // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // // // // // // // // ex 02.01 A III a) 1 // Carcasse intere o mezzene, presentate senza testa, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, diaframma e midollo spinale, fresche o refrigerate (1) // 292 // 323 // 354 // 31 // 1,03 // ex 02.01 A III a) 2 // Prosciutti, freschi o refrigerati // 349 // 384 // 419 // 35 // 1,17 // ex 02.01 A III a) 3 // Parti anteriori o spalle fresche o refrigerate // 349 // 384 // 419 // 35 // 1,17 // ex 02.01 A III a) 4 // Lombate, con o senza schiena, schiene fresche o refrigerate (2) // 349 // 384 // 419 // 35 // 1,17 // ex 02.01 A III a) 5 // Pancette tal quali o in taglio rettangolare, fresche o refrigerate // 190 // 217 // 244 // 27 // 0,90 // ex 02.01 A III a) 6 aa) // Prosciutti, parti anteriori, spalle, con o senza schiena, schiene, disossati, freschi o refrigerati (3) // 349 // 384 // 419 // 35 // 1,17 // ex 02.06 B I b) 1 // Prosciutti secchi o affumicati // - // 370 // 422 // 52 // 1,73 // // // // // // //

(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse o mezzene, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2) Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

(3) Le lombate e le schiene di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 6 aa) si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

La quantità minima di 2 tonnellate concerne l'insieme dei prodotti.