31986R0164

Regolamento (CEE) n. 164/86 della Commissione del 27 gennaio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 28/01/1986 pag. 0010 - 0011


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 164/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 10,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3523/85 (3) del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 e del regolamento (CEE) n. 3524/85 (4), che modifica il regolamento (CEE) n. 872/84 (5), il premio concesso ai produttori di carni ovine per compensare una perdita di reddito è stato esteso ai produttori di carni caprine e ai produttori di alcune femmine diverse dalle pecore; che è pertanto opportuno, per tener conto di tali modifiche, procedere ad un adeguamento del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3378/85 (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3007/84 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 872/84, si considera come utilizzazione in comune di mezzi di produzione agricoli, nel caso di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, l'utilizzazione da parte di detta associazione di pascoli o di fabbricati e attrezzature annesse occorrenti per allevare almeno dieci pecore e, per quanto concerne le zone specificate nell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1837/80, dieci pecore e/o capre, nelle condizioni normali dello stato membro. »

2. All'articolo 2 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Il premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80 è dovuto per il numero di ciascuna categoria di animali che danno diritto al premio ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 872/84, che il produttore si impegna a tenere nell'azienda per 100 giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2. »

3. All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, l'inizio della frase « le domande di premio e, se del caso, di acconto a favore dei produttori di carni ovine . . . » è sostituito dal seguente testo:

« Le domande di premio e, se del caso, di acconto a favore dei produttori di carni ovine e/o caprine . . . »

4. All'articolo 4 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Il premio per animale ammesso al premio e l'acconto sul premio estimativo per animale ammesso al premio - nel caso di pagamento di un acconto - sono versati soltanto se il loro importo fissato per pecora è pari o superiore a 1 ECU. »

5. All'articolo 5 il testo del primo e secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Prima dello scadere del periodo di cento giorni determinato in conformità dell'articolo 2, le autorità competenti designate dagli stati membri procedono al controllo amministrativo, completato da ispezioni in loco, sistematiche o per sondaggio, del numero di animali ammessi al premio dichiarato nella domanda di premio.

Ai fini del controllo si considerano femmine montate per la prima volta le femmine, diverse dalle pecore e/o capre, visibilmente gravide. »

6. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

Se il numero di animali che danno effettivamente diritto al premio, constatato all'atto del controllo, è inferiore a quello per il quale è stata presentata la domanda di premio, il premio è dovuto per il numero di animali che hanno effettivamente diritto al premio tenuti durante il periodo di cui all'articolo 2, sempreché tale diminuzione sia imputabile alle circostanze naturali della vita del gregge. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione che comincia nel 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 186 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 336 del 14. 12. 1985, pag. 2.

(4) GU n. L 336 del 14. 12. 1985, pag. 5.

(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.

(6) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.

(7) GU n. L 321 del 30. 11. 1985, pag. 67.