31986R0067

Regolamento (CEE) n. 67/86 della Commissione del 15 gennaio 1986 recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di lamponi conservati provvisoriamente

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 16/01/1986 pag. 0013 - 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 67/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1986

recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di lamponi conservati provvisoriamente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dall'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che la commercializzazione dei lamponi conservati provvisoriamente, della sottovoce ex 08.11 E della tariffa doganale comune, è caratterizzata dalla concorrenza a prezzi sensibilmente inferiori ai prezzi comunitari attuata da alcuni paesi terzi; che i livelli dei prezzi convenuti con i principali paesi terzi fornitori, per la campagna di commercializzazione 1985-1986, non sono rispettati; che i quantitativi importati nel 1985 sono considerevolmente aumentati rispetto alla media degli ultimi tre anni;

considerando che, in tali circostanze, il mercato comunitario è esposto a gravi perturbazioni, atte a compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è quindi necessario applicare misure di salvaguardia;

considerando che le misure di salvaguardia mirano ad evitare che i prodotti importati vengano commercializzati a prezzi anormalmente bassi;

considerando che questo obiettivo può essere conseguito istituendo un prezzo minimo per le importazioni nella Comunità e applicando un onere compensativo ai prodotti che non rispettano tale prezzo; che l'onere compensativo dev'essere calcolato sulla base dei prezzi praticati dai paesi fornitori;

considerando che il prezzo minimo all'importazione può essere ridotto a motivo di eventi non connessi con i prezzi praticati dai paesi terzi, ad esempio in seguito alla fluttuazione dei tassi di cambio; che di ciò occorre tener conto in sede di fissazione degli oneri compensativi;

considerando che l'onere compensativo non dovrebbe essere riscosso sui prodotti provenienti dai paesi terzi che accettano e sono in grado di garantire sia i prezzi dei prodotti da essi esportati sia che vengano evitate deviazioni di traffico;

considerando che occorre tener presente la situazione particolare dei prodotti che hanno già lasciato il paese di esportazione alla data di pubblicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'atto dell'importazione nella Comunità dei lamponi conservati provvisoriamente, della sottovoce ex 08.11 E della tariffa doganale comune, il prezzo minimo da rispettare all'importazione è di 56,9 ECU/100 kg peso netto (2).

2. Se il prezzo minimo non è rispettato, si applica l'onere compensativo indicato qui di seguito:

(in ECU/100 kg di peso netto)

1,2.3 // // // Prezzo all'importazione praticato // Onere compensativo da riscuotere // 1.2.3 // inferiore a // senza essere inferiore a // // // // // 56,90 // 54,06 // 2,84 // 54,06 // 51,21 // 5,69 // 51,21 // 45,52 // 11,38 // 45,52 // // 25,70 // // //

3. L'onere compensativo di cui al paragrafo 2 non viene riscosso sulle importazioni dai paesi terzi che accettano e sono in grado di garantire sia che il prezzo all'importazione dei prodotti originari del loro territorio e da esso provenienti non sia inferiore al prezzo minimo, sia che vengano evitate deviazioni di traffico.

I paesi terzi cui si applica il presente paragrafo figurano in un elenco compilato dalla Commissione.

Articolo 2

1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello stato membro importatore non è inferiore al prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:

a) prezzo fob nel paese di origine,

b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in detto paese. Dal prezzo fob sono esluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo dal mezzo di trasporto.

4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione di immissione in libera pratica.

5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in una moneta diversa da quella dello stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di quest'ultimo si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.

Articolo 3

1. Per ogni partita, al momento dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione.

2. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo.

3. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all'importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticati all'importatore:

a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese di origine dei prodotti,

b) se le suddette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda al prezzo all'importazione effettivo, o

c) che il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 4

L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.

Articolo 5

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti per i quali sia stata fornita la prova che hanno lasciato il paese fornitore prima della data di pubblicazione del presente regolamento.

2. Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che ricorrono le condizioni previste al paragrafo 1.

Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese fornitore prima della data di pubblicazione del presente regolamento quando viene presentato uno dei seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di quella data;

- in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese speditore prima di quella data;

- in caso di trasporto stradale, il carnet TIR presentato al primo ufficio doganale prima di quella data;

- in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di quella data.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a condizione che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia stata accettata dalle autorità doganali anteriormente al 16 aprile 1986.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica sino al 30 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) Nel peso netto dei prodotti presentati in recipienti contenenti un liquido di conservazione provvisoria è compreso il peso di tale liquido.