31986L0594

Direttiva 86/594/CEE del Consiglio del 1ºdicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 06/12/1986 pag. 0024 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0153
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0153


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 1986

relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici

(86/594/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente del 1973 (4) e del 1977 (5) mettono in evidenza l'importanza del problema dei disturbi acustici ed in particolare la necessità di agire sulle fonti rumorose;

considerando che occorre informare il pubblico, nel modo più comprensibile ed uniforme possibile, circa il livello di rumore emesso dagli apparecchi domestici; che un'informazione esatta, pertinente e comparabile può orientare la scelta del pubblico a favore degli apparecchi domestici meno rumorosi; che i fabbricanti sono quindi indotti a prendere misure per ridurre le emissioni sonore degli apparecchi domestici di propria fabbricazione;

considerando che per motivi pratici e per evitare una molteplicità di etichette sugli apparecchi domestici, occorre includere le informazioni sul livello di rumore nell'etichetta prevista nelle direttive di applicazione adottate in virtù della direttiva 79/530/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (6), quando si tratta di una stessa famiglia di apparecchi domestici;

considerando che nel caso presente l'armonizzazione legislativa deve limitarsi alle sole esigenze necessarie per misurare il rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici e per effettuare la verifica del livello dichiarato; che queste esigenze devono sostituire le prescrizioni nazionali in materia;

considerando che la presente direttiva definisce solo le esigenze necessarie; che si presume la conformità a dette esigenze quando sono applicate le norme armonizzate; che è quindi indispensabile disporre di queste norme in merito alla misura ed alla verifica del livello dichiarato del rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici durante il loro funzionamento;

considerando che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono riconosciuti come gli organismi competenti per elaborare ed adottare le norme armonizzate (norme europee o documenti di armonizzazione) su mandato della Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche (7), ed agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, firmati il 13 novembre 1984;

considerando che, in attesa dell'adozione delle norme armonizzate, si assicura la libera circolazione delle merci attraverso l'accettazione dei prodotti che rispondono alle norme ed alle regole tecniche nazionali riconosciute, mediante una procedura di controllo, conformi alle esigenze della presente direttiva;

considerando che il comitato permanente istituito all'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE deve assicurare il controllo di conformità delle norme armonizzate e delle norme e regole tecniche nazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda le disposizioni concernenti:

- i principi generali sulla pubblicazione delle informazioni in merito al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici,

- i metodi di misurazione per la determinazione del rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici,

- le modalità di controllo del rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

2. La presente direttiva non si applica:

- agli apparecchi, impianti o macchine concepiti esclusivamente per uso industriale o professionale;

- agli apparecchi che fanno parte integrante di un edificio o dei suoi impianti, quali gli impianti di aria condizionata, di riscaldamento o di ventilazione (ad eccezione dei ventilatori domestici, delle cappe aspiranti per cucina e degli apparecchi di riscaldamento indipendenti), i bruciatori a nafta per il riscaldamento centrale e le pompe per l'alimentazione d'acqua e per i sistemi di evacuazione;

- ai componenti di impianti come, per esempio, i motori;

- agli apparecchi elettroacustici.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) « apparecchio domestico »: qualsiasi macchina, parte di macchina o impianto, fabbricato essenzialmente per essere impiegato all'interno delle abitazioni, compresi le cantine, le autorimesse e gli altri annessi, in particolare gli apparecchi domestici di manutenzione, pulizia, preparazione e conservazione degli alimenti, produzione e diffusione di calorie e frigorie, condizionamento dell'aria, nonché altri apparecchi impiegati per scopi non professionali;

b) « famiglia » di apparecchi domestici: l'insieme di tutti i modelli (o tipi) dei vari apparecchi domestici concepiti per svolgere la stessa funzione e alimentati da un'identica fonte principale di energia. In genere una « famiglia » comprende più modelli (o tipi);

c) « serie » di apparecchi domestici: l'insieme di apparecchi domestici di uno stesso modello (o tipo), aventi caratteristiche ben definite, prodotti da uno stesso fabbricante;

d) « partita » di apparecchi domestici: una data quantità di una determinata « serie », fabbricata o prodotta in condizioni uniformi;

e) « rumore aereo »: il livello di potenza acustica, ponderato A, (LWA), dell'apparecchio domestico, espresso in decibel (dB) con riferimento ad un picowatt (1pW), trasmesso nell'aria.

Articolo 3

1. Gli Stati membri possono imporre, per determinate famiglie di apparecchi, la pubblicazione di un'informazione sul rumore aereo emesso da tali apparecchi.

Tale informazione è fornita dal fabbricante degli apparecchi o dall'importatore stabilito nella Comunità, qualora il fabbricante sia stabilito fuori della Comunità.

In tal caso:

a) il livello di rumore destinato all'informazione viene determinato alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

b) qualsiasi verifica dell'informazione può essere effettuata per sondaggio in base ai principi di cui all'articolo 6, paragrafo 2; lo Stato membro interessato prende tutte le misure atte a far sì che l'informazione fornita sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva;

c) il fabbricante o l'importatore è responsabile della veridicità dell'informazione fornita.

2. Qualora uno Stato membro non richieda la pubblicazione dell'informazione sul rumore aereo, il fabbricante o l'importatore può comunque procedere a tale pubblicazione, ma resta applicabile il paragrafo 1, terzo comma, lettere a), b) e c).

Articolo 4

Quando, per una famiglia di apparecchi domestici, è prevista un'etichetta concernente varie informazioni, quali quelle previste a norma di una direttiva particolare adottata nel quadro della direttiva 79/530/CEE, l'informazione sul rumore emesso è fornita in tale etichetta.

Articolo 5

1. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato degli apparecchi domestici per motivi riguardanti l'informazione sul rumore aereo da essi emesso se tale informazione è conforme alle prescrizioni della presente direttiva per detti apparecchi.

2. Fatti salvi i risultati dei controlli per sondaggio che possono essere effettuati dal momento in cui gli apparecchi domestici sono esposti ai potenziale acquirenti, gli Stati membri ritengono che la pubblicazione delle informazioni sul rumore aereo è conforme alla presente direttiva. Articolo 6

1. a) Il metodo generale di misurazione per determinare il rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici deve possedere una precisione tale che l'incertezza delle misurazioni, per i livelli di potenza acustica ponderati A, comporti deviazioni normali non superiori a 2 dB.

Le deviazioni normali di cui al primo comma traducono gli effetti cumulati di tutte le cause di incertezza delle misurazioni, salvo le variazioni dell'emissione di rumore della fonte sonora dell'apparecchio le quali si verificano tra una prova e l'altra.

b) Per ciascuna famiglia di apparecchi, il metodo generale di cui alla lettera a) è completato da una descrizione riguardante ubicazione, montaggio, carico e funzionamento degli apparecchi domestici nelle condizioni di misurazione che simulano un'utilizzazione normale e che garantiscono soddisfacenti condizioni di ripetitività e di riproducibilità della prova. Lo scarto tipo di riproducibilità deve essere precisato per ciascuna famiglia di apparecchi.

2. Il metodo statistico che serve per verificare il livello di rumore dichiarato degli apparecchi di una partita è un controllo mediante la misurazione di un campione, prelevato da singole partite di apparecchi, mediante prove unilaterali.

I parametri statistici fondamentali del metodo statistico devono essere tali che la probabilità di accettazione sia pari al 95 % nel caso in cui il 6,5 % dei valori di emissione acustica di una partita risulti superiore al valore annunciato. L'effettivo di un campione semplice o equivalente è pari a 3. Il metodo statistico prescelto richiede l'uso di uno scarto tipo totale di riferimento pari a 3,5 dB.

Anteriormente al 1o gennaio 1991 il Consiglio, su proposta della Commissione, fissa nuovi valori di effettivo e di scarto tipo di riferimento per ciascuna famiglia di apparecchi domestici.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a far sì che il fabbricante, o l'importatore, se decide di non ritirare dal mercato la partita difettosa, corregga immediatamente l'informazione qualora, da un controllo effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, risulti che il livello di rumore aereo emesso dalla partita degli apparecchi in questione è superiore al livello dichiarato.

Articolo 8

1. Gli Stati membri presumono che l'indicazione del rumore aereo emesso da un apparecchio domestico risponda alle prescrizioni della presente direttiva e che i controlli siano stati effettuati dagli Stati membri in modo adeguato se le misure per la determinazione del livello nominale del rumore aereo emesso e i controlli sono stati effettuati:

a) conformemente alle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali, oppure

b) conformemente alle norme o regole tecniche nazionali di cui al paragrafo 2, qualora, nei settori contemplati da tali norme e regole, non esistano norme armonizzate.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle rispettive norme e regole tecniche nazionali che sono previste al paragrafo 1, lettera b), e che essi ritengono conformi alle prescrizioni dell'articolo 6. La Commissione comunica immediatamente questo testo agli altri Stati membri. Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione notifica agli Stati membri le norme e regole tecniche che beneficiano della presunzione di conformità alle prescrizioni dell'articolo 6.

Gli Stati membri devono assicurare la pubblicazione dei riferimenti di tali norme e regole tecniche nazionali. La Commissione ne assicura parimenti la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), non soddisfino completamente le prescrizioni dell'articolo 6, detto Stato membro o la Commissione adisce il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in seguito denominato « comitato », ed espone i motivi. Il comitato rende un parere d'urgenza.

Tenendo conto del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità di ritirare le norme oggetto delle pubblicazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2. Per quanto riguarda le norme e le regole tecniche nazionali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, il comitato agisce secondo la procedura seguente:

a) Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato rende il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

b) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato. c) Quando le misure progettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alla misura da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

d) Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

(1) GU n. C 181 del 19. 7. 1982, pag. 1, e

GU n. C 334 del 10. 12. 1983, pag. 15.

(2) GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 166.

(3) GU n. C 205 del 9. 8. 1982, pag. 13.

(4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.

(5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 3.

(6) GU n. L 145 del 13. 6. 1979, pag. 1.

(7) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 4 dicembre 1986.