31986L0279

Direttiva 86/279/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 che modifica la direttiva 84/631/CEE relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/1986 pag. 0013 - 0015


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1986 che modifica la direttiva 84/631/CEE relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (86/279/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973(4), il cui proseguimento e la cui attuazione hanno formato oggetto delle risoluzioni del 17 maggio 1977(5) e del 7 febbraio 1983(6), prevede un'azione comunitaria intesa a controllare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ;

considerando che gli Stati membri sono tenuti, in applicazione della direttiva 78/319/CEE(7), a prendere le misure necessarie per smaltire i rifiuti tossici e pericolosi per la salute dell'uomo o per l'ambiente senza metterli in pericolo ;

considerando inoltre che a tal fine la direttiva 84/631/CEE(8) istituisce la sorveglianza ed il controllo nella Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi ;

considerando che, nella protezione dell'ambiente contro i rischi provenienti da detti rifiuti, occorre tener conto dei rischi di inquinamento che potrebbero verificarsi all'esterno della Comunità ;

considerando pertanto che in caso di trasferimento di rifiuti al di fuori della Comunità il detentore dovrà fornire, nell'ambito della comunicazione del trasferimento, informazioni soddisfacenti sull'accordo dello Stato terzo di destinazione e che il destinatario dei rifiuti dovrà possedere una capacità tecnica adeguata per lo smaltimento dei rifiuti medesimi ;

considerando inoltre che in caso di trasferimento dei rifiuti al di fuori della Comunità l'esperienza ha dimostrato che sarebbe più opportuno conferire allo Stato membro di spedizione il diritto di rilasciare l'attestato di ricevimento della comunicazione o di sollevare obiezioni al trasferimento ; che tuttavia, in determinate circostanze, l'ultimo Stato membro di transito dei rifiuti dovrebbe poter esercitare tale diritto ;

considerando che, per tener conto di tali varie esigenze, è opportuno modificare la direttiva 84/631/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il testo degli articoli 3, 4, 5, 7 e 17 della direttiva 84/631/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 3 1. Il detentore di rifiuti che intenda trasportarli o farli trasportare da uno Stato membro in un altro, oppure farli transitare attraverso uno o più Stati membri oppure spedirli in uno Stato membro a partire da uno Stato terzo oppure trasferirli a partire da uno Stato membro in uno Stato terzo dà comunicazione all'autorità competente dello Stato membro responsabile del rilascio dell'attestato di ricevimento, con copia alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati e, se del caso, allo Stato terzo di destinazione e/o allo Stato terzo (agli Stati terzi) di transito.

2. La comunicazione è effettuata sulla base dell'apposita sezione del bollettino di spedizione che deve essere redatta conformemente all'articolo 15 ed il cui contenuto è previsto nell'allegato I, in seguito denominato « bollettino di spedizione ».

3. Nell'ambito di tale comunicazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro responsabile del rilascio dell'attestato di ricevimento, il detentore dei rifiuti fornisce a questa informazioni soddisfacenti riguardanti in particolare :

-l'origine e la composizione dei rifiuti, compresa l'identità del produttore, e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, allorché esista tale informazione, l'identità dei produttori iniziali ;

-le disposizioni previste in materia di itinerari e di assicurazioni relative ai danni a terzi ;

-le misure da prendere par assicurare la sicurezza dei trasporti ed in particolare il rispetto da parte del vettore delle condizioni fissate dagli Stati membri interessati per l'esercizio di attività di trasporto di questo tipo ;

-l'esistenza di un'espressione di volontà contrattuale del destinatario dei rifiuti, che deve possedere una capacità tecnica adeguata per lo smaltimento dei rifiuti in questione, senza pericolo per la salute umana o per l'ambiente. In caso di ammasso, trattamento o deposito dei rifiuti in uno Stato membro, il destinatario deve anche possedere un'autorizzazione conformemente all'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE o all'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE.

4. In caso di spedizione da uno Stato membro ad uno Stato terzo, il detentore dei rifiuti deve ottenere il consenso dello Stato terzo di destinazione prima di avviare la procedura di comunicazione di cui al paragrafo 3. La comunicazione deve contenere soddisfacenti informazioni su tale consenso.

Articolo 4 1. La spedizione transfrontaliera non può essere effettuata prima che le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) o c), abbiano rilasciato un attestato di ricevimento della comunicazione. Tale attestato deve essere annotato nel bollettino di spedizione.

2. L'attestato di ricevimento o qualsiasi obiezione sollevata in conformità del paragrafo 3 deve essere trasmesso al detentore dei rifiuti al massimo entro un mese dal ricevimento della comunicazione :

a)dalle autorità competenti dello Stato membro di desinazione, o b)in caso di spedizione di rifiuti effettuata a partire da uno Stato terzo in transito attraverso la Comunità, per smaltimento fuori di quest'ultima, dalle autorità competenti dell'ultimo Stato membro attraverso il quale deve passare la spedizione, oppure c)in caso di spedizione di rifiuti da uno Stato membro per smaltimento fuori della Comunità in uno Stato terzo, dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, salvo nel caso previsto nell'ultimo comma del presente paragrafo,

con copia al destinatario dei rifiuti ed alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati e, se del caso, allo (agli) Stato(i) terzo(i) di transito e di destinazione.

Qualora i rifiuti siano smaltiti in uno Stato terzo limitrofo con l'ultimo Stato membro di transito, quest'ultimo dispone del diritto di rilasciare l'attestato di ricevimento o di sollevare obiezioni invece dello Stato membro previsto al primo comma, lettera c). Uno Stato membro di transito che intenda esercitare il diritto conferitogli dal presente comma ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Esso non può esercitare questo diritto prima di tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

3. Le obiezioni devono essere motivate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dell'ambiente, di sicurezza e di ordine pubblico o di protezione della salute, conformi alla presente direttiva, sulla base di altri strumenti comunitari o convenzioni internazionali concluse in materia dallo Stato membro interessato anteriormente alla notifica della presente direttiva.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 2, dopo essersi accertate che i problemi che motivano le loro obiezioni sono stati risolti, trasmettono immediatamente un attestato di ricevimento al detentore dei rifiuti con copia al destinatario dei rifiuti ed alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati e, se del caso, allo Stato terzo di destinazione e allo (agli) Stato(i) terzo(i) di transito.

5. L'attestato di ricevimento trasmesso dalle autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 2, al detentore dei rifiuti ai sensi del presente articolo non libera il produttore di detti rifiuti o chiunque altro dai suoi obblighi ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie in vigore.

6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e, se del caso, dello Stato o degli Stati membri di transito dispongono di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione per formulare, se del caso, condizioni relative al trasporto dei rifiuti nel loro territorio nazionale. Tali condizioni, che devono essere comunicate al detentore dei rifiuti, con copia alle autorità competenti degli Stati membri interessati, non possono essere più severe di quelle previste per le spedizioni analoghe effettuate interamente all'interno dello Stato membro interessato e devono rispettare le convenzioni esistenti. Il detentore dei rifiuti deve conformarsi a tali condizioni per poter effettuare il trasporto.

Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono obiettare che la spedizione dei rifiuti compromette l'esecuzione dei programmi predisposti in virtù dell'articolo 12 della direttiva 78/319/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE o è contraria agli obblighi risultanti dagli accordi internazionali da esso conclusi in materia anteriormente alla notifica della presente direttiva. Tali obiezioni sono comunicate al detentore dei rifiuti con copia alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 5 1. Il detentore dei rifiuti può ricorrere ad una procedura di comunicazione cumulativa qualora si effettuino in modo regolare spedizioni, al medesimo destinatario, di rifiuti che presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche, attraverso lo stesso ufficio doganale di uscita dello Stato membro di spedizione, attraverso lo stesso ufficio doganale di entrata dello Stato membro di destinazione e, in caso di transito, attraverso gli stessi uffici doganali di entrata e di uscita dello Stato membro o degli Stati membri di transito.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e, se del caso, dello Stato membro o degli Stati membri di transito, possono subordinare il proprio accordo all'uso di tale procedura di comunicazione cumulativa alla fornitura di talune informazioni, quali gli esatti quantitativi o elenchi periodici dei rifiuti da spedire.

3. Nell'ambito di una procedura di comunicazione cumulativa, un unico attestato di ricevimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, può riferirsi a più spedizioni di rifiuti per un periodo massimo di un anno.

4. La comunicazione cumulativa è effettuata mediante l'apposita sezione del bollettino di spedizione.

Articolo 7 1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, se i rifiuti lasciano la Comunità per il loro smaltimento fuori della medesima, il servizio doganale dell'ultimo Stato membro attraverso il quale passa la spedizione trasmette una copia del bollettino di spedizione all'autorità competente di detto Stato membro, la quale nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera c), ne trasmette una copia anche alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Queste copie cono conservate per almeno due anni.

2. Inoltre, il detentore dei rifuti dichiara o certífica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c), entro sei settimane dalla data in cui i rifiuti hanno lasciato la Comunità, che i rifiuti stessi hanno raggiunto la destinazione prevista e indica l'ultimo ufficio doganale nella Comunità attraverso il quale la spedizione è passata.

Articolo 17 I rifiuti (compresi in particolare gli scarti, i rottami, i fanghi, le ceneri e le polveri) di metalli non ferrosi destinati ad essere riutilizzati, rigenerati o riciclati in base ad un contratto relativo alle suddette operazioni sono esentati dalle disposizioni della presente direttiva purché siano rispettate le condizioni seguenti :

a)il detentore deve dichiarare in un modulo il cui contenuto è stabilito nell'allegato III e che deve accompagnare la spedizione che tali materali sono destinati alle operazioni in questione e trasmettere una copia di questo documento alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 4, paragrafo 2 ;

b)il destinatario deve dichiarare entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti, sul medesimo documento, che egli deve trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro indicato alla lettera a), che tali operazioni saranno effettivamente eseguite. ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il ConsiglioIl PresidenteP. WINSEMIUS

(1)GU n. C 284 del 7. 11. 1985, pag. 5.

(2)GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 197.

(3)GU n. C 354 del 31. 12. 1985, pag. 4.

(4)GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.

(5)GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 3.

(6)GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

(7)GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

(8)GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31.