31986L0216

Direttiva 86/216/CEE del Consiglio del 26 maggio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 83/416/CEE relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati Membri

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 06/06/1986 pag. 0047 - 0047


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 83/416/CEE relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri

(86/216/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che si adatti la direttiva 83/416/CEE (1) per aggiungere la classificazione degli aeroporti portoghesi accessibili al traffico internazionale regolare;

considerando che lo sviluppo del traffico aereo nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre è attualmente insufficiente; che, per questo motivo, gli aeroporti situati in tali isole dovrebbero essere temporaneamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 83/416/CEE;

considerando che si sta tuttora lavorando all'infrastruttura dell'aeroporto di Porto affinché possa far fronte ad un potenziamento dei servizi regolari; che occorre quindi temporaneamente escludere detto aeroporto dall'applicazione della direttiva 83/416/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/416/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 15, paragrafi 1 e 3, è sostituito dal testo seguente:

« 1. La presente direttiva non si applica, sino al 1o luglio 1993, agli aeroporti situati nelle isole greche e nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre.

3. La Commissione presenterà una relazione sulla situazione del traffico aereo nelle isole greche e nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre entro il 31 dicembre 1991 ed un'ulteriore relazione entro il 31 dicembre 1996. »;

2) viene inserito l'articolo seguente:

« Articolo 15 bis

1. In deroga alla classificazione degli aeroporti di cui all'allegato A, la presente direttiva non si applica, fino al 1o gennaio 1993, all'aeroporto di Porto.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 verrà annullata non appena la Repubblica portoghese constaterà che le condizioni economiche di detto aeroporto sono migliorate. A tal fine essa informerà la Commissione che provvederà ad adottare la decisione che s'impone. »;

3) nell'allegato A della direttiva 83/416/CEE, è inserito il testo seguente dopo Paesi Bassi:

1.2.3 // « PORTOGALLO // Lisboa // 1 // // Faro // 1 // // Funchal // 2 // // Porto // 2 ».

Articolo 2

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1986.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 19.