31986L0137

Direttiva 86/137/CEE del Consiglio del 17 aprile 1986 che autorizza alcuni Stati Membri a differire ulteriormente l'applicazione della direttiva 77/780/CEE per quanto concerne taluni enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 23/04/1986 pag. 0035 - 0035


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1986

che autorizza alcuni stati membri a differire ulteriormente l'applicazione della direttiva 77/780/CEE per quanto concerne taluni enti creditizi

(86/137/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 6, terzo comma della direttiva 77/780/CEE prevede che entro sette anni a decorrere dalla notifica di detta direttiva la Commissione presenti al Consiglio, previa consultazione del comitato consultivo bancario, una relazione sulla situazione dell'applicazione differita per quanto riguarda determinati enti creditizi specializzati;

considerando che la Commissione ha consultato il comitato consultivo bancario il 12 dicembre 1984 e ha presentato in data 15 marzo 1985 una relazione al Consiglio per informarlo sulla situazione dell'applicazione differita;

considerando che il predetto articolo 2, paragrafo 6, terzo comma prevede inoltre che la Commissione presenti eventualmente al Consiglio, entro sei mesi a decorrere dalla presentazione di tale relazione, proposte intese ad autorizzare un'ulteriore proroga dell'applicazione differita e che il Consiglio deliberi su tali proposte entro sei mesi a decorrere dalla loro presentazione;

considerando che taluni stati membri, sollecitati dalla Commissione, hanno presentato una richiesta debitamente motivata per la proroga del termine per l'applicazione differita in ordine a taluni enti creditizi;

considerando che la Commissione ha stimato opportuno proporre al Consiglio che l'applicazione della direttiva sia differita nei confronti di detti enti creditizi per un nuovo periodo di tre anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I seguenti stati membri sono autorizzati a differire l'applicazione della direttiva 77/780/CEE fino al 15 dicembre 1988, nei confronti degli enti creditizi indicati qui di seguito:

Danimarca:

- Bankiervirksomhed, der udoeves af en fondsboersvekselerer (Attività bancaria degli agenti di cambio);

Grecia:

- Agrotiki Trapeza Ellados A.E. (Banca agricola della Grecia),

- Ethniki Ktimatiki Trapeza Ellados (Banca fondiaria nazionale della Grecia);

Irlanda:

- Trustee Savings Banks (Casse di risparmio);

Paesi Bassi:

- Rijkspostspaarbank (Cassa di risparmio postale dello stato);

Regno Unito:

- Trustee Savings Banks (Casse di risparmio).

Articolo 2

Gli stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. M. SCHOO

(1) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.