31986L0084

Direttiva 86/84/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 76/625/CEE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi da parte degli Stati Membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 22/03/1986 pag. 0032 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0164
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0164


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 76/625/CEE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi da parte degli stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

(86/84/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 76/625/CEE (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), prevede indagini statistiche da effettuarsi da parte degli stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto;

considerando che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adeguare la direttiva in questione e, in particolare, definire il concorso finanziario della Comunità per quanto riguarda le spese sostenute dai nuovi stati membri per l'indagine da eseguire nel 1987,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto dal 1o marzo 1986, la direttiva 76/625/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, secondo comma, è sostituito dal testo dal testo seguente:

« L'indagine relativa alle pesche sarà effettuata soltanto in Italia, Francia, Grecia, Spagna, Portogallo e Germania, prescindendo per quest'ultimo paese dalla distinzione per varietà. L'indagine relativa alle arance verrà effettuata soltanto in Italia, Grecia, Spagna e Portogallo »;

2) all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« Il contributo alle spese sostenute dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese in occasione dell'indagine da effettuarsi nel 1987 sarà iscritto al bilancio delle Comunità europee fino a concorrenza di un importo massimo di 250 000 ECU per la Spagna e di 70 000 ECU per il Portogallo. ».

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 218 dell'11. 8. 1976, pag. 10.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.