86/619/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma relativo alla commercializzazione degli ortofrutticoli nel Land Baden-Württemberg (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0040
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma relativo alla commercializzazione degli ortofrutticoli nel Land Baden-Wuerttemberg (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (86/619/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che, in data 2 dicembre 1985, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato un addendum al programma approvato dalla decisione 80/1059/CEE della Commissione (3), relativo alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi prodotti nel Land Baden-Wuerttemberg e, il 10 aprile 1986, ha fornito informazioni supplementari; considerando che l'addendum al programma prevede il miglioramento della raccolta degli ortofrutticoli presso i produttori, del loro magazzinaggio, del loro condizionamento e della loro commercializzazione, al fine di garantire la buona conservazione dei prodotti fragili e contribuire in tal modo a migliorare la situazione del settore degli ortofrutticoli freschi nel Baden-Wuerttemberg e a valorizzarne i prodotti; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che l'addendum reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore della commercializzazione degli ortofrutticoli freschi nel Baden-Wuerttemberg; che il termine fissato per l'esecuzione dell'addendum non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'addendum al programma relativo al settore della commercializzazione degli ortofrutticoli freschi nel Land Baden-Wuerttemberg, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania il 2 dicembre 1985 e completato il 10 aprile 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 308 del 19. 11. 1980, pag. 19.