31986D0619

86/619/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma relativo alla commercializzazione degli ortofrutticoli nel Land Baden-Württemberg (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0040


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1986

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma relativo alla commercializzazione degli ortofrutticoli nel Land Baden-Wuerttemberg

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(86/619/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 2 dicembre 1985, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato un addendum al programma approvato dalla decisione 80/1059/CEE della Commissione (3), relativo alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi prodotti nel Land Baden-Wuerttemberg e, il 10 aprile 1986, ha fornito informazioni supplementari;

considerando che l'addendum al programma prevede il miglioramento della raccolta degli ortofrutticoli presso i produttori, del loro magazzinaggio, del loro condizionamento e della loro commercializzazione, al fine di garantire la buona conservazione dei prodotti fragili e contribuire in tal modo a migliorare la situazione del settore degli ortofrutticoli freschi nel Baden-Wuerttemberg e a valorizzarne i prodotti; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'addendum reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore della commercializzazione degli ortofrutticoli freschi nel Baden-Wuerttemberg; che il termine fissato per l'esecuzione dell'addendum non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'addendum al programma relativo al settore della commercializzazione degli ortofrutticoli freschi nel Land Baden-Wuerttemberg, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania il 2 dicembre 1985 e completato il 10 aprile 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.

(3) GU n. L 308 del 19. 11. 1980, pag. 19.