86/595/CEE: Decisione del Consiglio del 3 dicembre 1986 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo allegato all' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe
Gazzetta ufficiale n. L 344 del 06/12/1986 pag. 0028
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1986 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe (86/595/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe (1), in particolare l'articolo 8, vista la proposta della Commissione, considerando che la Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno avviato i negoziati di cui all'articolo 8 dell'accordo per determinare il regime applicabile dopo il 31 agosto 1986, data di scadenza del protocollo allegato all'accordo; considerando che il 22 agosto 1986 le due parti hanno concordato la proroga del protocollo per un periodo provvisorio di due mesi a decorrere dal 31 agosto 1986 in attesa del risultato definitivo dei negoziati, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1986. Per la Commissione Per il Consiglio M. JOPLING (1) GU n. L 54 del 25. 2. 1984, pag. 2.