31986D0509

86/509/CEE: Decisione della Commissione del 21 maggio 1986 relativa agli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania dal Land della Baviera ad un produttore di filo poliammidico e poliestere di Deggendorf (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 24/10/1986 pag. 0034 - 0040


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1986

relativa agli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania dal Land della Baviera ad un produttore di filo poliammidico e poliestere di Deggendorf

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(86/509/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato gli interessati a presentare le loro osservazioni, ai sensi del suddetto articolo 93, ed averne preso atto,

considerando quanto segue:

I

In seguito a sue ripetute richieste, la Commissione è stata tardivamente informata dal governo tedesco, con lettere del 22 marzo e del 25 luglio 1985, che un produttore di filo poliammidico e poliestere di Deggendorf aveva beneficiato di aiuti finanziari.

Tali aiuti sono stati concessi nel periodo compreso fra il 1981 e la fine del 1983 nel quadro del programma congiunto di aiuti regionali del governo federale e dei Laender (Gemeinschaftsaufgabe) e nel quadro del regime di aiuti regionali della Baviera.

In base al programma comune di aiuti del governo federale e dei Laender è stata erogata una sovvenzione di 6,12 milioni di DM a fronte di investimenti dell'ammontare di 61,2 milioni di DM, mentre nell'ambito del programma di aiuti regionali della Baviera è stato concesso un mutuo di 11 milioni di DM al tasso di interesse del 5 % e della durata di 8 anni per finanziare una parte di tali investimenti, dell'ammontare di 35,9 milioni di DM. Gli aiuti rappresentano pertanto complessivamente il 28 % dell'investimento totale.

In seguito ad un primo esame, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti, erogati fra il 1981 e la fine del 1983, e non notificati preliminarmente alla Commissione, erano illegali in quanto il governo tedesco non aveva adempiuto agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. A norma del codice degli aiuti a favore della produzione di fibre e di fili sintetici, istituito nel 1977, notificato agli Stati membri con la lettera del 19 luglio 1977 e pubblicato nel Bollettino delle Comunità europee di luglio/agosto 1977 (punto 1.5.3) e di novembre 1977 (punto 2.1.47) e prorogato nel 1979, nel 1981, nel 1983 e nel 1985, tutti i progetti di aiuti, di qualunque tipo, a favore di imprese del settore delle fibre e dei fili sintetici devono essere notificati alla Commissione in tempo utile perché essa possa formulare le proprie osservazioni al riguardo ed eventualmente avviare nei confronti delle misure proposte la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

La Commissione ha anche ritenuto che gli aiuti non hanno contribuito a ristrutturare gli impianti di produzione di filati poliammidici e poliesteri nel senso del predetto codice comunitario per gli aiuti, giacché essi non hanno contribuito né a riduzioni di capacità né ad una riconversione verso attività diverse dalle fibre e dai filati sintetici.

La Commissione ha anche considerato che l'investimento, presentato dal governo tedesco come una razionalizzazione di base, riguardava semplicemente l'ammodernamento degli impianti di produzione e di trasformazione di filati sintetici nell'intento di mantenere gli impianti in attività e preservarne, se non estenderne, la produzione senza effettuare modifiche radicali. Quasi il 50 % degli investimenti complessivi che hanno beneficiato dei due aiuti riguardavano direttamente la produzione del filato e lo stadio della filatura. Il resto degli investimenti riguardava le fasi di testurizzazione e ritorcitura, la tintura e la lavorazione a maglia del filato prodotto. Poiché tuttavia queste operazioni non possono essere logicamente separate dalla produzione vera e propria del filo, nella quale sono pienamente integrate nella maggior parte delle imprese, ne consegue che l'intero investimento avrebbe dovuto essere effettuato utilizzando le risorse finanziarie proprie dell'impresa, senza ricorrere ad aiuti pubblici.

La Commissione ha infine ritenuto che mentre gli altri produttori comunitari di filati e di fibre sintetiche proseguivano lo sforzo di adattamento alla situazione del mercato riducendo considerevolmente le loro capacità, gli aiuti in questione non favorivano affatto una situazione idonea a compensare, sotto il profilo comunitario, le distorsioni che essi implicavano per gli scambi commerciali e che, favorendo imprese beneficiarie in un settore caratterizzato da un forte volume di scambi commerciali e da un'intensa concorrenza, gli aiuti rischiavano di incidere sul commercio fra gli Stati membri, diventando in tal modo incompatibili con il mercato comune.

Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti non soddisfacevano alle condizioni per poter beneficiare di una delle deroghe enunciate all'articolo 92 ed ha avviato nei loro confronti la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE.

Con lettera del 23 settembre 1985, essa ha invitato il governo tedesco a presentarle le proprie osservazioni. Gli altri Stati membri sono stati informati il 17 ottobre 1985 ed i terzi interessati il 29 ottobre 1985.

II

Nel presentare le proprie osservazioni nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, con lettera del 30 dicembre 1985, il governo tedesco ha rilevato che l'investimento era necessario dato che i filati della qualità richiesta non erano disponibili in quantitativi sufficienti sul mercato internazionale. Inoltre, il progetto di investimenti aveva consentito di effettuare una razionalizzazione fondamentale da cui è scaturito un processo di produzione moderno e pienamente integrato, che ha garantito il mantenimento dei 1 400 posti di lavoro esistenti e la creazione di 110 nuovi posti.

Secondo il governo tedesco, gli aiuti concessi in base ai due regimi erano destinati a compensare gli svantaggi economici del Zonenrandgebiet (Aree di zone di confine), che comprende la zona di Deggendorf, per cui erano soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c). Gli aiuti miravano anche a promuovere lo sviluppo di tale zona, caratterizzata da un tenore di vita anormalmente basso e da una grave forma di sottoccupazione, ciò che giustificava anche l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

Il governo tedesco concludeva di conseguenza che gli aiuti erano compatibili con il mercato comune.

Nelle osservazioni presentate nel quadro della stessa procedura, tre altri Stati membri e quattro federazioni di imprese del settore hanno appoggiato la posizione della Commissione ed hanno espresso gravi preoccupazioni circa le conseguenze delle misure di sostegno. Essi hanno sottolineato che il settore dei filati poliammidici e poliesteri continua ad accusare gravi problemi di eccessi di capacità ed un ristagno dei prezzi e che in tale situazione aiuti destinati ad ammodernare gli impianti ed anche ad accrescerne le capacità avrebbero falsato il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune conferendo al beneficiario un indebito vantaggio.

Essi hanno altresì sottolineato che le misure violavano il codice degli aiuti al settore dei filati e delle fibre sintetiche.

III

Il sostegno finanziario concesso alla società di Deggendorf in base al regime comune di aiuti regionali del governo federale e dei Laender (Gemeinschaftsaufgabe) ed al regime bavarese degli aiuti regionali costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

Questa conclusione non può essere inficiata dall'argomento secondo il quale l'aiuto regionale non farebbe che compensare gli svantaggi che le zone assistite presentano agli occhi delle imprese alla ricerca di una localizzazione per i loro investimenti.

Va osservato anzitutto che la compensazione degli svantaggi che una zona presenta favorisce di per sé il beneficiario degli aiuti, in quanto ne riduce i costi. In secondo luogo, è dubbio che gli svantaggi di una zona possano essere quantificati con precisione tale da permettere di stabilire l'aiuto ad un livello che li compensi esattamente. Gli Stati membri fissano in generale gli aiuti regionali ad un livello così elevato da rappresentare per le imprese un vero incentivo finanziario ad installarsi ed a investire in determinate zone. Il fatto che gli aiuti regionali favoriscano i beneficiari è confermato dalla stessa formulazione dell'articolo 92, paragrafo 3, che prevede che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Questi aiuti ricadono pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 e sarebbe falso sostenere che gli aiuti regionali non favoriscono i beneficiari poiché non fanno che compensare gli svantaggi di una particolare localizzazione. Ne consegue che questi aiuti devono essere notificati alla Commissione come previsto dall'articolo 93, paragrafo 3. Il codice degli aiuti al settore dei filati e delle fibre sintetiche esige del pari che siano notificati preliminarmente alla Commissione tutti i progetti di aiuto, di diritto comunitario, sin dal momento in cui il regime è entrato in vigore. La situazione creata dalla mancata osservanza di questi obblighi è aggravata dal fatto che gli aiuti sono già stati versati al beneficiario. Nella fattispecie, gli aiuti hanno avuto effetti che sono ritenuti incompatibili con il mercato comune.

In caso di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, la Commissione, avvalendosi di una possibilità offerta dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973 nella causa 70/72 (1), obbliga gli Stati membri a ricuperare dai beneficiari gli aiuti concessi in modo illecito.

IV

Il settore dei filati e delle fibre sintetiche è caratterizzato dall'esistenza di intensi scambi commerciali, soprattutto per quanto riguarda il filo poliammidico ed il filo poliestere, di cui rispettivamente il 66 % ed il 65 % della produzione comunitaria sono oggetto di scambio nella Comunità.

La società in questione rappresenta il 3,0 % della capacità comunitaria complessiva di poliammide ed il 4,9 % di quella di poliestere. La sua capacità produttiva di poliammide è passata da 7 000 t nel 1980 a 10 000 t nel 1983 e quella di poliestere da 7 000 nel 1980 a 18 000 t nel 1983. Inoltre, la società partecipa attivamente al commercio all'interno della Comunità, nella quale vende sia i filati sia i prodotti finali fabbricati utilizzando tali filati come materia prima.

Esistono sostanziali sovraccapacità di produzione di filati poliammidici e poliestere nella Comunità, nonostante un recente miglioramento congiunturale, che è imputabile essenzialmente al calo delle importazioni dagli Stati Uniti in seguito all'apprezzamento del dollaro, ma che può anche essere spiegato dal bassissimo livello delle esportazioni negli anni precedenti. Nonostante questa tendenza, continua lo slittamento della produzione a favore del terzo mondo. Nel 1984, il tasso di utilizzazione delle capacità di poliammide è passato al 79 % rispetto al 65 % nel 1982, essenzialmente in seguito alla chiusura di capacità per circa 66 000 t. Ulteriori chiusure sono state annunciate per il 1986 e per gli anni successivi. Il volume della produzione è calato del 9 % nel corso degli ultimi quattro anni. Il tasso di utilizzazione delle capacità di poliestere è passato dal 67 % nel 1982 all'85 % nel 1984, e questo miglioramento è imputabile essenzialmente alla chiusura di capacità produttive per 73 000 t nel corso di tale periodo. Le consegne sono calate del 3 % nel corso degli ultimi quattro anni.

Questa situazione determina una feroce concorrenza fra i produttori di filati poliammidici e poliestere nel mercato comune; la maggior parte di essi continua a subire perdite giacché i prezzi del poliammide non superano i livelli del 1974 e quelli del poliestere sono calati al 70 % di tali livelli.

Le due categorie di filati appartengono al gruppo di prodotti soggetto ad accordi industriali di settore che prevedono riduzione di capacità.

Gli aiuti contestati nella fattispecie falsano il gioco della concorrenza in quanto accrescono l'utile che il beneficiario ricava dal proprio investimento, rafforzandone in tale modo la posizione finanziaria rispetto a quella di concorrenti che tali aiuti non ricevono. Gli aiuti sono pari al 10,85 % in equivalente-sovvenzione netto; questa percentuale, che riduce in pari misura i costi dell'investimento dell'impresa beneficiaria, danno a quest'ultima un sensibile vantaggio rispetto ai concorrenti non beneficiari.

Quando la posizione relativa di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nel commercio intracomunitario viene ad essere rafforzata da aiuti finanziari pubblici, si deve ritenere che gli aiuti in questione incidono su tale commercio. Nella fattispecie, l'aiuto previsto, che ha consentito di ridurre i costi di investimento che l'impresa di Deggendorf avrebbe dovuto normalmente sostenere, rischia di alterare gli scambi e di falsare la concorrenza favorendo tale impresa ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE che stabilisce il principio che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che presentano le caratteristiche ivi descritte.

Le deroghe a questo principio, previste dall'articolo 92, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato CEE, non sono applicabili nella fattispecie, in considerazione della natura dell'aiuto che non persegue inoltre le finalità contemplate dalle deroghe.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE, stabilisce quali aiuti possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere valutata nel contesto della Comunità e non in quello di un solo Stato membro. Per preservare il corretto funzionamento del mercato comune e per tener conto dei principi sanciti dall'articolo 3, lettera f), del trattato, le deroghe al divieto dell'articolo 92, paragrafo 1, enunciate nel paragrafo 3 dello stesso articolo, devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi regime di aiuto o di intervento finanziario specifico.

Tali deroghe, in particolare si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione è in grado di stabilire che, in loro mancanza, il solo gioco delle forze del mercato non indurrebbe l'impresa beneficiaria ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe.

Applicare tali deroghe ad aiuti che non contribuiscono al perseguimento di tali obiettivi o che non sono necessari per la loro realizzazione, significherebbe concedere un indebito vantaggio a determinati settori o a determinate imprese degli Stati membri, rafforzando semplicemente la loro posizione finanziaria, e rischierebbe di incidere sugli scambi fra Stati membri e di falsare la concorrenza senza nessuna giustificazione sotto il profilo dell'interesse comunitario ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato.

Il governo tedesco non è stato in grado di fornire, né la Commissione di riscontrare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto possiede i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), è evidente che gli aiuti in oggetto non erano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia tedesca. Aiuti a favore di un'impresa del settore delle fibre e dei filati sintetici non sono idonei a rimediare al tipo di situazione descritto all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore di « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche », va osservato che il settore delle fibre e dei filati sintetici in generale, ed in particolare i filati poliammidici e poliesteri, è caratterizzato da un intenso volume di scambi fra gli Stati membri e da una concorrenza agguerrita, a causa del persistere di incontestabili eccedenze di capacità e del basso livello dei prezzi, come precisato più sopra. Per queste ragioni, le fibre ed i fili sintetici, fra i quali il poliammide ed il poliestere, sono soggetti alla disciplina delle fibre sintetiche.

Nella propria lettera dell'11 agosto 1981, con la quale prorogava il sistema di controllo sugli aiuti per un nuovo biennio, ossia sino al 19 luglio 1983, comprendendo in tal modo l'arco di tempo che interessa il presente caso, la Commissione ha annunciato agli Stati membri che essa avrebbe espresso a priori un parere sfavorevole nei confronti di qualsiasi progetto di aiuto settoriale, regionale o generale, che avesse l'effetto di aumentare le capacità nette di produzione delle società del settore. Essa ha inoltre precisato che avrebbe continuato a considerare favorevolmente i progetti di concessione di aiuti intesi ad accelerare o a facilitare la riconversione verso attività diverse da quelle delle fibre sintetiche o le ristrutturazioni idonee a ridurne le capacità.

La Commissione ha infine ricordato agli Stati membri che essa esigeva la notifica preventiva di tutti i progetti di aiuto, di qualunque tipo, a favore di imprese del settore delle fibre e dei fili sintetici.

Ogni aiuto al settore delle fibre sintetiche deve essere conforme non soltanto alla disciplina specifica per le fibre sintetiche ma anche agli orientamenti definiti dalla Commissione nel 1971 e nel 1977 in materia di aiuti a favore del settore tessile, secondo i quali la concessione di aiuti a favore di investimenti deve essere connessa con la realizzazione di obiettivi di ristrutturazione chiaramente definiti, escluso pertanto il semplice ammodernamento degli impianti.

L'investimento nel presente caso, descritto dal governo tedesco come una razionalizzazione di base, riguarda unicamente l'ammodernamento di uno stabilimento di produzione di trasformazione di filati sintetici nell'intento di mantenerlo in attività, senza effettuare nessuna modifica fondamentale. Le operazioni di testurizzazione e di ritorcitura, di tintura e di lavorazione a maglia dei filati non possono essere logicamente separate dalla vera e propria fabbricazione, che rappresentava circa il 50 % dell'investimento; soltanto dopo queste fasi di lavorazione - pienamente integrate presso la maggior parte dei produttori, beneficiario incluso - i filati subiscono una successiva trasformazione e sono venduti sul mercato. La tecnica continua ed integrata ha sostituito da già diversi anni il vecchio processo e la maggior parte di fabbricanti di poliammide e di poliestere già la applicano, con la conseguenza che l'investimento in oggetto riguardava semplicemente il normale ammodernamento di un impianto obsoleto per mantenerlo competitivo. Esso non può essere presentato come una ristrutturazione, e di conseguenza avrebbe dovuto essere realizzato con le risorse proprie dell'impresa, senza l'intervento di fondi pubblici.

Inoltre, la Commissione si è sempre opposta, in linea generale, ad aiuti alla gestione; nei settori dei tessili, dell'abbigliamento e delle fibre e dei fili sintetici, in particolare, essa ha sempre ritenuto che un investimento realizzato da un'impresa nell'intento di restare in attività o di preservare il livello di produzione, senza comportare modifiche fondamentali, non poteva beneficiare di aiuti. Del resto, trattasi di una posizione che lo stesso governo tedesco ha varie volte sostenuto in passato.

Nella fattispecie da un confronto fra la capacità del produttore prima e dopo l'investimento, risulta tuttavia chiaramente che l'investimento ha sostanzialmente accresciuto la capacità di produzione netta di filati di poliammide e di filati di poliestere. Senza questi incrementi, l'impresa non avrebbe del resto potuto razionalizzare la propria produzione, come essa sostiene di aver fatto, pur creando 110 nuovi posti di lavoro. Gli aiuti concessi a favore di questo investimento sono pertanto contrari al codice degli aiuti al settore dei filati e delle fibre sintetiche. L'investimento non presenta nessun aspetto particolare tale da autorizzare la Commissione ad esonerare gli aiuti dall'applicazione delle regole del codice che impongono di evitarli; infatti, ogni creazione di capacità con il sostegno pubblico è contraria all'interesse della Comunità, che postula una riduzione delle capacità, ed aggrava la situazione di altre imprese esistenti, tutte in difficoltà per eccessi di capacità.

Il fatto che il beneficiario utilizzi direttamente l'essenziale della propria produzione non riduce il danno subito da altre imprese della Comunità; infatti, di fronte alle nuove capacità produttive ed alla rigidità dei consumi, esse hanno dovuto e devono ancora sopprimere le loro capacità per controbilanciare quelle create a Deggendorf.

Nelle proprie osservazioni presentate nel quadro della procedura, il governo tedesco ha sostenuto che i filati prodotti a Deggendorf, in particolare il POY (pre-oriented yarn), non esistono in quantità e qualità sufficienti. Al riguardo va osservato che questo prodotto fa parte delle fibre e dei filati eccedentari nell'insieme della Comunità e che numerose imprese comunitarie sono in grado di produrre ed effettivamente producono POY di buona qualità.

Inoltre va sottolineato che il beneficiario situato a Deggendorf è la filiale di una società molto più importante che produce filati sintetici, prodotti tessili e dell'abbigliamento, e la cui capacità finanziaria era e resta considerevole, con la conseguenza che il gioco delle forze del mercato sarebbe stato di per sé sufficiente a garantire il normale sviluppo e l'investimento progettato senza l'intervento dello Stato.

Da vari anni la Commissione vieta costantemente agli Stati membri di concedere aiuti finanziari ai produttori di filati o di fibre sintetiche in situazioni analoghe, se non identiche, ossia quando la società interessata cerca semplicemente di ammodernare o di razionalizzare la produzione, senza operare nessuna delle modifiche richieste dal codice degli aiuti al settore delle fibre sintetiche.

Tenuto conto di quanto precede e del fatto che la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE è prevista a favore di aiuti « destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », va osservato che, abbassando artificialmente i costi dell'impresa beneficiaria, l'aiuto ha indebolito la posizione concorrenziale di altri produttori della Comunità ed ha avuto di conseguenza l'effetto di ridurre ulteriormente il tasso di utilizzazione delle capacità e di deprimere i prezzi a detrimento di altri produttori, che potrebbero essere costretti a ritirarsi dal mercato dopo aver resistito grazie alle misure di ritrutturazione e ai miglioramenti della produttività e della qualità intrapresi con le loro proprie risorse. Di conseguenza l'aiuto, che ha favorito l'impresa in questione, la cui posizione sul mercato non è più determinata esclusivamente dalla sua efficienza, dai suoi meriti e dalle sua capacità, non può essere considerato alla stregua di un aiuto destinato a contribuire ad uno sviluppo che sia capace, dal punto di vista comunitario, di controbilanciare gli effetti distorsivi dell'aiuto sugli scambi comunitari.

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) riguarda gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

Nell'avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti del decimo piano-quadro relativo al regime comune di aiuti regionali del governo federale e dei Laender, la Commissione è partita dalla premessa che la situazione economica e sociale della Repubblica federale, considerata sul piano sia nazionale che locale, non giustificava la deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Questa posizione è espressa nell'allegato alla propria lettera al governo federale del 6 novembre 1981. Essa è stata confermata dall'ulteriore analisi che la Commissione ha svolto, prima di avviare nei loro confronti la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, sui due progetti di aiuti regionali dei Laender Basen-Wuerttemberg, Baviera, Hessen, Bassa Sassonia, Renania-Palatinato e Schleswig-Holstein e ribadita nell'allegato alla propria lettera al governo federale del 10 agosto 1984. La Commissione fa espresso rinvio a questi due documenti.

In base ad un nuovo esame della situazione, la Commissione resta del parere che né la Repubblica federale, né la regione specificatamente interessata dalla presente decisione accusano un tenore di vita anormalmente basso o una grave forma di sottoccupazione, con la conseguenza che non è loro applicabile la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) riguarda gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Il controllo degli effetti settoriali degli aiuti regionali concessi all'industria in questione deve essere svolto anche nelle regioni meno sviluppate - alle quali Deggendorf non appartiene; per questo motivo, la Commissione deve collocare la propria analisi della situazione economico-sociale nel contesto dell'interesse comunitario, che nel settore in oggetto è di ridurre le capacità.

Il codice degli aiuti al settore dei fili e delle fibre sintetiche concreta una politica comunitaria che beneficia del sostegno esplicito di tutti gli Stati membri. Tenuto conto di questa politica e dell'attuale situazione del settore, gli investimenti che beneficiano di un aiuto destinato ad accrescere le capacità od a ammodernare e razionalizzare la produzione, senza operare nessuna delle modifiche richieste da tale codice, non agevolano lo sviluppo di talune regioni economiche poiché non sono atti né ad accrescere l'efficienza di un impianto produttivo sul piano economico e finanziario, né a garantire l'occupazione; essi non soddisfano agli obiettivi definiti dall'articolo 93, paragrafo 3, lettera c).

Di conseguenza, gli aiuti in questione non hanno agevolato lo sviluppo economico della regione di Deggendrof nel senso del predetto articolo in quanto non hanno determinato né un incremento duraturo del reddito, né una riduzione della disoccupazione; viceversa, essi rischiano di falsare la concorrenza all'interno del mercato comune, senza apportare il desiderato contributo allo sviluppo regionale. Al riguardo va osservato che per gli stessi motivi la Commissione ha dovuto vietare aiuti pubblici ad altri produttori di fibre e/o filati stabiliti in regioni della Comunità afflitte da una disoccupazione molto più grave e da un tenore di vita molto più basso di quelli della regione di Deggendorf.

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c) del trattato, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

Questa deroga alle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 è subordinata al ricorrere di circostanze eccezionali e specifiche. La Commissione deve pertanto esaminare se un aiuto soddisfa alle condizioni definite nell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c).

Nella fattispecie, la Commissione non deve verificare se gli svantaggi inizialmente causati dalla divisione si sono col tempo attenuati man mano che progrediva l'unità del mercato comune.

Il citato codice settoriale, che vieta la concessione di qualsiasi aiuto al tipo di investimenti in questione, è stato espressamente approvato dal governo tedesco con lettere del 9 settembre 1981 e del 5 settembre 1983. Secondo i criteri di tale codice, l'investimento beneficiario non era idoneo a compensare gli eventuali svantaggi economici della regione di Deggendorf, in quanto non vi suscitava nessuno sviluppo economico duraturo.

La Commissione non ha mai ritenuto che il Zonenrandgebiet fosse automaticamente dispensato dal controllo sugli aiuti pubblici a favore di settori industriali soggetti ad uno specifico codice di aiuti adottato per lottare contro una crisi grave. Questa posizione risulta in particolare dalla lettera da essa inviata al governo tedesco in data 6 novembre 1981 relativamente al decimo piano-quadro di aiuti regionali del governo federale e dei Laender. Il governo tedesco non l'ha mai contestata.

Lo stesso orientamento emerge dalla decisione adottata dalla Commissione nel 1985 di vietare la concessione di aiuti pubblici ad un produttore di fili sintetici di Neumuenster (Zonenrandgebiet) che, come nella fattispecie, cercava semplicemente di ammodernare e di razionalizzare la propria produzione senza operare nessuna delle modifiche fondamentali richieste dal codice (1).

In conclusione, gli aiuti concessi alla società di Deggendorf non possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 2, lettera c).

Per i suddetti motivi, gli aiuti contestati devono essere considerati illegali poiché il governo tedesco non ha ottemperato agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Essi non soddisfano alle condizioni previste per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CEE. Di conseguenza, tali aiuti devono essere restituiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti, ossia una sovvenzione di 6,12 milioni di DM in base al regime comune di aiuti regionali del governo federale e dei Laender (Gemeinschaftsaufgabe) ed un prestito di 11 milioni di DM al 5 % della durata di 8 anni in base al regime bavarese di aiuti regionali, concessi ad un fabbricante di fili poliammidici e poliesteri di Deggendorf, dal 1981 a tutto il 1983, e notificati tardivamente dal governo federale con le lettere del 22 marzo e del 25 luglio 1985, sono stati concessi in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE e sono pertanto illegali. Inoltre essi sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Articolo 2

Gli aiuti di cui all'articolo 1 devono essere restituiti. La Repubblica federale di Germania informa la Commissione entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, delle misure che esso ha adottato per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1986.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

(1) Raccolta 1973, pag. 813.

(1) GU n. L 181 del 13. 7. 1985, pag. 42.