31986D0468

86/468/CEE: Decisione del Consiglio del 22 settembre 1986 che accetta gli impegni assunti nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di fibre acriliche originarie d' Israele, Messico, Romania e Turchia e che chiude l' inchiesta

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 24/09/1986 pag. 0029


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1986

che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di fibre acriliche originarie d'Israele, Messico, Romania e Turchia e che chiude l'inchiesta

(86/468/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Nel maggio 1985 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques per conto dei produttori comunitari che rappresentano quasi tutta l'industria comunitaria del settore.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2) la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di fiocchi di fibre tessili acriliche, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, della sottovoce ex 56.01 A (codice Nimexe 56.01-15), fasci da fiocco di fibre tessili acriliche, della sottovoce ex 56.02 A (codice Nimexe 56.02-15) e fibre tessili acriliche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, della sottovoce ex 56.04 A della tariffa doganale comune (codice Nimexe ex 56.04-15) originarie di Israele, Messico, Romania e Turchia ed ha iniziato un'inchiesta.

(2) La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentiti oralmente.

(3) Tutti gli esportatori ed alcuni importatori hanno reso note per iscritto le loro osservazioni e gli esportatori interessati hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti oralmente. Alcune delle industrie di trasformazione nella Comunità hanno presentato osservazioni scritte.

(4) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate da tutti i produttori comunitari ricorrenti, da tutti gli esportatori e da alcuni importatori. Sono state verificate tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una conclusione preliminare e sono state svolte inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

Anic Fibre SpA, San Donato Milanese (Italia),

Bayer AG, Leverkusen (Repubblica federale di Germania),

Courtaulds PLC, London (Regno Unito),

Courtaulds SA, Neuilly (Francia),

Hoechst AG, Frankfurt (Repubblica federale di Germania),

Montefibre SpA, Milano (Italia),

Snia Fibre SpA, Cesano Maderno (Italia).

b) Produttori/esportatori non comunitari

Israel Chemical Fibres Ltd, Ashdod (Israele),

Celanese Mexicana SA, Mexico City (Messico),

Celulosa y Derivados SA, Guadalajara (Messico),

Akrilik Kimya Sanayii AS, Yalova (Turchia),

AK-PA Tekstil Ihracat Pazarlama AS, Isanbul (Turchia).

c) Importatori comunitari

Cofis Srl, Prato (Italia),

Lafis, Calenzano (Italia),

Montebianco Industrie Tessili SpA, Biella (Italia),

Tessibel SAS, Prato (Italia),

Rohtex Textil GmbH, Moenchengladbach (Repubblica federale di Germania),

Schaette Linder GmbH, Moenchengladbach (Repubblica federale di Germania).

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava l'anno civile 1984.

B. Valore normale

a) Turchia

(5) Il valore normale è stato provvisoriamente determinato in base ai prezzi praticati sul mercato interno dalla società Akrilik Kimya Sanayii AS, che ha fornito sufficienti elementi di prova, i quali sono stati ritenuti rappresentativi del mercato interno in questione. Il valore normale è stato stabilito unicamente per quanto riguarda i fasci da fiocco di fibre acriliche, in quanto non si sono verificate esportazioni di altri tipi di fibre acriliche oggetto della presente procedura.

b) Israele

(6) Dall'inchiesta preliminare volta ad accertare l'esistenza di pratiche di dumping risulta che i prezzi dei prodotti simili commercializzati dall'esportatore sul mercato interno, per un periodo di tempo abbastanza lungo, sono stati inferiori a tutti i costi fissi e variabili normalmente sostenuti nel corso del processo produttivo. Il valore normale è stato quindi determinato in base al valore costruito, che è stato calcolato tenendo conto di tutti i costi dei materiali e della produzione, comprese le spese generali, ai quali è stato aggiunto un margine di profitto del 5 %, considerato equo alla luce del rendimento dell'industria in questione in un periodo di tempo rappresentativo dal punto di vista della redditività.

Il valore normale è stato stabilito unicamente per le fibre acriliche in fiocco, non cardate, pettinate o altrimenti preparate e per fasci da fiocco di fibre acriliche. Sono state escluse dal computo del valore normale le fibre acriliche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate, in quanto dagli accertamenti effettuati risulta che le esportazioni di questi prodotti nella Comunità erano occasionali e quindi sono state considerate trascurabili.

c) Messico

(7) Dall'inchiesta preliminare volta a determinare l'esistenza di pratiche di dumping risulta che i prezzi dei prodotti simili commercializzati dai due esportatori messicani sul loro mercato interno, per un periodo di tempo abbastanza lungo, sono stati inferiori a tutti i costi fissi e variabili normalmente sostenuti nel corso del processo produttivo. Il valore normale è stato quindi determinato in base al valore costruito.

(8) Per la società Celulosa y Derivados SA il valore costruito è stato calcolato tenendo conto dei costi complessivi dei materiali e della produzione, comprese le spese generali, ai quali è stato aggiunto un margine di profitto del 7 % ritenuto equo in considerazione della redditività della società nei tre anni precedenti.

Per quanto riguarda le fibre di qualità inferiore, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi di vendita praticati sul mercato interno, tenendo conto delle perdite subite nel periodo di riferimento e del suddetto margine di profitto.

(9) Per la società Celanese Mexicana SA il valore costruito è stato calcolato tenendo conto dei costi globali dei materiali e della produzione, comprese le spese generali, ai quali è stato aggiunto un margine di profitto del 5 % ritenuto equo in considerazione dei risultati ottenuti durante un periodo rappresentativo dal punto di vista del profitto.

Per quanto riguarda le fibre di qualità inferiore, al fine di determinare il valore normale per la Celanese Mexicana, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che non sono state effettuate vendite del prodotto simile da parte della società in questione sul mercato interno. La Commissione ha quindi calcolato il relativo valore normale in base ai prezzi di vendita praticati sul mercato interno dall'altro produttore ed esportatore messicano, vale a dire la società Celulosa y Derivados SA. d) Romania

(10) Per determinare l'esistenza di pratiche di dumping in merito alle importazioni originarie della Romania, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che tale paese non ha un'economia di mercato e pertanto ha basato le sue conclusioni sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito il ricorrente aveva proposto il mercato turco. Non è stata sollevata alcuna obiezione nei confronti di tale proposta.

La Commissione ha accertato che tra la Turchia e il paese esportatore non esistono particolari differenze in termini di processi produttivi e gamma di prodotti. In Turchia, inoltre, si verifica una sufficiente concorrenza interna per garantire che i prezzi siano ragionevolmente proporzionati ai costi di produzione. La Commissione ha quindi concluso che è opportuno e realistico determinare il valore normale in base ai prezzi praticati sul mercato interno in Turchia.

(11) Il valore normale è stato determinato unicamente per quanto riguarda i fiocchi di fibre acriliche, non cardate, pettinate o altrimenti preparate e i fiocchi di fibre acriliche, cardate, pettinate o altrimenti preparate. Sono stati esclusi dal computo del valore normale i fasci da fiocco di fibre acriliche in quanto, come è stato accertato le esportazioni di detti prodotti nella Comunità sono state occasionali e quindi considerate trascurabili.

C. Prezzo all'esportazione

(12) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

D. Confronto

(13) Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, nella misura in cui queste differenze erano sufficientemente rilevanti. Tali differenze riguardavano in particolare l'esenzione da oneri all'importazione e dalle imposte sulla cifra d'affari per quanto riguarda i materiali impiegati per la produzione delle fibre acriliche esportate, nonché la natura delle merci e le modalità di pagamento.

Sono stati inoltre chiesti adeguamenti relativi a taluni risparmi di costi per quanto riguarda i costi di produzione di grandi quantitativi destinati all'esportazione, nonché le spese di commercializzazione sul mercato interno. Gli elementi di prova presentati non erano tuttavia sufficienti per dimostrare i risparmi sui costi di produzione di diversi quantitativi oppure l'esistenza delle presunte spese di commercializzazione.

L'esportatore israeliano ha inoltre proposto un adeguamento relativo agli importi riscossi a norma di un contratto di assicurazione destinato a coprire le perdite dovute alla differenza tra il tasso d'inflazione in Israele e il tasso di svalutazione della moneta israeliana. La Commissione non ha accettato la richiesta, in quanto tale assicurazione non esercita un'incidenza diretta sul prezzo corrisposto dai clienti della Comunità per il prodotto esportato dalla società israeliana.

Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

E. Margini

(14) I margini di dumping sono stati calcolati confrontando il valore normale determinato come sopra con i prezzi all'esportazione, prendendo in esame le singole transazioni e raggruppando le esportazioni effettuate a prezzi identici. Da detto esame risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte di tutti gli esportatori in questione, con un margine che varia a seconda dell'esportatore, dello Stato membro importatore e del tipo e della qualità del prodotto. La media ponderata dei margini relativi a ciascuno degli esportatori oggetto dell'inchiesta è la seguente:

1.2 // // (in %) // - AK-PA Tekstil Ihracat Pazarlama AS, Istanbul (codice Nimexe 56.02-15): // 5,20 // - Israel Chemical Fibres, Ashdod (codice Nimexe 56.01-15): // 10,60 // - Israel Chemical Fibres, Ashdod (codice Nimexe 56.02-15): // 6,60 // - Celanese Mexicana SA, Mexico City (codice Nimexe) 56.01-15): // 28,85 // - Celulosa y Derivados SA, Guadalajara (codice Nimexe 56.01-15): // 58,47 // - Celulosa y Derivados SA, Guadalajara (codice Nimexe 56.02-15): // 78,04 // - Celulosa y Derivados SA, Guadalajara (codice Nimexe ex 56.04-15): // 78,28 // - Danubiana Bucarest (codice Nimexe 56.01-15): // 36,60 // - Danubiana, Bucarest (codice Nimexe ex 56.04-15): // 18,50

F. Pregiudizio

(15) In merito al pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità da Israele, Messico, Romania e Turchia per quanto riguarda i seguenti prodotti:

a) fiocchi di fibre acriliche, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura (codice Nimexe 56.01-15), nel periodo 1981-1984 sono aumentate da 892 tonnellate a 4 735 tonnellate, per raggiungere 2 520 tonnellate nel corso del 1985; b) fasci da fiocco di fibre acriliche (codice Nimexe 56.02-15), nel periodo 1981-1984 sono aumentate da 9 506 a 12 534 tonnellate ed erano pari a 17 468 tonnellate nel 1985;

c) fiocchi di fibre acriliche, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura (codice Nimexe ex 56.04-15), nel periodo 1981-1984 sono aumentate da 901 a 3 802 tonnellate ed hanno raggiunto 1 865 tonnellate nel corso del 1985.

(16) Le importazioni globali nella Comunità di tutte le fibre in questione dai quattro paesi suddetti sono aumentate da 11 299 a 21 071 tonnellate tra il 1981 e il 1984 ed erano pari a 21 853 tonnellate nel 1985, con un conseguente incremento della quota di mercato detenuta dai paesi esportatori dal 3 % al 5,1 % nel periodo 1981-1984 e al 5,4 % nel 1985.

(17) Le importazioni nella Comunità da paesi terzi, diversi da Israele, Messico, Romania e Turchia, tra il 1981 e il 1984 sono diminuite da 24 396 a 16 552 tonnellate e sono scese a 7 925 tonnellate nel primo semestre del 1985, con una flessione della corrispondente quota di mercato dal 6,5 % al 4 % nel periodo 1981-1984 ed al 3,7 % nel 1985.

(18) La media ponderata dei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente delle importazioni originarie di Israele, Messico, Romania e Turchia era inferiore a quella dei prezzi praticati dai produttori comunitari durante il periodo oggetto dell'inchiesta di un margine variabile a seconda dell'esportatore, dello Stato membro importatore, del tipo e della qualità del prodotto. La media ponderata di tali margini è la seguente:

1.2 // // (in %) // - AK-PA Tekstil Ihracat Pazarlama, Istanbul (codice Nimexe 56.02-15): // da 0,8 a 4,3 // - Israel Chemical Fibres, Ashdod (codice Nimexe 56.01-15): // da 1,0 a 10,0 // - Israel Chemical Fibres, Ashdod (codice Nimexe 56.02-15): // da 3,7 a 10,8 // - Celanese Mexicana SA, Mexico City (codice Nimexe 56.01-15): // da 28,7 a 35,3 // - Celulosa y Derivados SA, Guadalajara (codice Nimexe 56.01-15): // da 9,3 a 20,2 // - Celulosa y Derivados SA, Guadalajara (codice Nimexe 56.02-15): // da 9,3 a 20,2 // - Celulosa y Derivados SA, Guadalajara (codice Nimexe ex 56.04-15): // da 7,5 a 20,3 // - Danubiana, Bucarest (codice Nimexe 56.01-15): // da 21,4 a 28,6 // - Danubiana, Bucarest (codice Nimexe ex 56.04-15): // da 7,4 a 20,1

(19) L'industria comunitaria interessata ha incrementato la propria produzione delle fibre acriliche in questione da 529 696 a 642 357 tonnellate tra il 1981 e il 1984, raggiungendo 668 800 tonnellate nel 1985. Il tasso di sfruttamento della capacità tra il 1981 e il 1984 è salito dal 72,7 % all'84,3 % ed è successivamente sceso all'83,3 % nel 1985.

(20) Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta tuttavia che i prezzi realizzati dai produttori comunitari per le fibre dello stesso tipo di quelle oggetto di dumping non sono sufficienti per compensare tutti i costi di produzione e permettere un limitato profitto. In molti casi i produttori comunitari hanno dovuto diminuire i prezzi per adeguarli a quelli delle importazioni in dumping, per evitare di ridurre la produzione con ulteriori incrementi dei costi unitari.

Avendo dovuto allineare i propri prezzi su livelli eccessivamente bassi e insufficienti, alcuni produttori comunitari hanno subito perdite rilevanti per il settore in questione dal 1981 in poi, mentre gli altri non hanno potuto realizzare adeguati margini di utile.

(21) La Commissione ha inoltre esaminato se l'industria comunitaria era minacciata da pregiudizio. L'azione antidumping relativa alle fibre acriliche è iniziata nel 1981, con l'istituzione di un dazio sulle esportazioni di alcuni tipi di fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America. L'aliquota del dazio, tuttora in vigore, è pari a 13,7 % per le fibre acriliche in fiocco, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura e a 17,6 % per i fasci da fiocco di fibre acriliche.

In seguito all'istituzione di tale dazio le importazioni originarie degli Stati Uniti d'America hanno subito una flessione sostanziale di cui hanno approfittato i produttori comunitari, che avevano subito ingenti perdite dal 1979 in poi, per avviare un processo di ristrutturazione che implicava la riduzione delle capacità e il recupero dell'efficienza. Tale processo raggiunse il culmine nel 1984, quando alcuni produttori hanno potuto realizzare un limitato profitto. (22) Le importazioni da Israele, Messico, Romania e Turchia, iniziate praticamente nel 1980, hanno raggiunto il massimo livello nel 1984 e nel 1985. Pur rappresentando, in termini di volume, soltanto il 6 % circa del consumo comunitario, tali importazioni sono state effettuate a prezzi che hanno impedito la completa realizzazione del programma di ristrutturazione dell'industria comunitaria. L'effetto di compressione dei prezzi di tali importazioni non ha permesso a taluni produttori comunitari di realizzare la redditività programmata, mentre per altri il tasso di profitto è stato minore di quello programmato. In considerazione del recente incremento delle importazioni e della differenza accertata tra i prezzi, i produttori comunitari corrono ora il rischio di trovarsi nella stessa situazione verificatasi nel periodo 1980/1981. La Commissione doveva inoltre tener conto dei seguenti elementi:

a) il significativo tasso d'incremento delle importazioni nel mercato comunitario dei prodotti oggetto di dumping (93 % tra il 1981 e il 1985), che mette in evidenza la probabilità di un rilevante aumento di tali importazioni;

b) le capacità di cui dispongono gli esportatori (Messico, Romania e Turchia) e la prevista espansione di tali capacità nel 1987 (Messico, Turchia) per cui le esportazioni in dumping sul mercato comunitario dovrebbero aumentare nettamente, tenendo conto dei prezzi attualmente praticati dai produttori comunitari sui propri mercati, sensibilmente superiori a quelli di altri eventuali mercati di esportazione dei quattro paesi in questione;

c) il fatto che le importazioni originarie di tali paesi vengano effettuate a prezzi aventi un'incidenza depressiva sui prezzi praticati sul mercato interno e tali da stimolare ulteriormente, come sinora è avvenuto, la domanda di tali importazioni.

In considerazione di tutti questi elementi la Commissione ha concluso che era imminente un nuovo flusso di importazioni in dumping proveniente da Israele, Messico, Romania e Turchia e che era necessario prendere provvedimenti di salvaguardia per prevenire un sostanziale pregiudizio.

(23) Nel determinare l'incidenza delle pratiche di dumping sull'industria comunitaria la Commissione ha esaminato l'effetto di tutte le importazioni in dumping provenienti da tutti i paesi e da tutte le società interessate. Alcuni esportatori hanno sostenuto che l'incidenza delle singole esportazioni avrebbe dovuto essere esaminata a parte e che, a loro parere, non esisteva una minaccia di pregiudizio data la modesta entità della rispettiva quota di mercato nella Comunità.

Nel valutare l'opportunità del cumulo in ciascun caso, la Commissione ha esaminato se tali importazioni in dumping contribuissero alla minaccia di pregiudizio subita dall'industria comunitaria. Nel trarre le sue conclusioni, la Commissione ha considerato la comparabilità dei prodotti importati in termini di natura delle merci, l'incremento nel volume delle importazioni rispetto a periodi di riferimento precedenti, il basso livello dei prezzi attribuibile ai prodotti di tutte le società fornitrici, nonché la concorrenza esercitata nella Comunità dai prodotti importati nei confronti dei prodotti simili dell'industria comunitaria. In base a tale analisi, la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping dalle società interessate sono tali da contribuire alla minaccia di pregiudizio subita e che dette importazioni sono state effettuate a condizioni tali che, qualora si dovesse considerare una determinata società a parte, la Commissione opererebbe una discriminazione nei confronti di tutte le altre. La Commissione ha quindi concluso che per determinare la portata della minaccia di pregiudizio subita dall'industria comunitaria, occorre considerare l'effetto globale delle importazioni in dumping da tutte le società esportatrici interessate.

G. Interesse della Comunità

(24) Le industrie di trasformazione comunitarie hanno sostenuto che l'attuazione di provvedimenti di salvaguardia non è nell'interesse della Comunità, in quanto le renderebbe meno competitive rispetto ai prodotti trasformati da paesi terzi.

(25) Data la rilevanza economica e sociale dell'industria comunitaria e l'incidenza relativamente modesta di un incremento di prezzi sui costi dell'industria di trasformazione, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare provvedimenti opportuni.

(26) Dato tuttavia che le fibre acriliche in fiocco, cardate, pettinate oppure altrimenti preparate rientrano tra i prodotti oggetto dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania sugli scambi di prodotti tessili (1), a norma del quale vengono stabiliti limiti quantitativi concordati per questa categoria di prodotti, nonché procedure speciali, per il momento i prodotti in questione dovrebbero essere esenti da eventuali provvedimenti da prendere nei confronti della Romania.

H. Informazione

(27) Gli esportatori interessati sono stati informati delle principali risultanze dell'inchiesta preliminare e hanno presentato le loro osservazioni in merito. Gli elementi di prova ed i calcoli sono stati riesaminati in base a tali osservazioni e, ove necessario, sono stati apportati adeguamenti per tener conto delle argomentazioni degli esportatori, nei casi in cui queste ultime erano giustificate (vedi punto 13).

I. Impegni

(28) Tutti gli esportatori hanno in seguito offerto impegni per quanto riguarda le loro esportazioni di fibre acriliche nella Comunità.

(29) Detti impegni avranno l'effetto di aumentare i prezzi all'esportazione nella Comunità al livello necessario per eliminare il margine di dumping oppure la differenza tra i prezzi accertata nel corso dell'inchiesta, tenendo conto in ciascun caso dell'importo minore.

Di conseguenza, gli impegni offerti sono ritenuti accettabili e l'inchiesta può essere chiusa senza ricorrere all'istituzione di dazi antidumping.

(30) Dato che, in sede di comitato consultivo, uno Stato membro ha sollevato obiezioni in merito, la Commissione non ha chiuso l'inchiesta nei confronti di tali società, ma ha presentato una proposta in tal senso al Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio accetta gli impegni assunti dalle seguenti società:

a) AK-PA Tekstil Ihracat Pazarlama AS, Istanbul, Turchia, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di fasci da fiocco di fibre acriliche della sottovoce ex 56.02 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 56.02-15, originarie della Turchia;

b) Israel Chemical Fibres Ltd, Ashdod, Israele, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle fibre acriliche in fiocco, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, della sottovoce ex 56.01 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 56.01-15, e di fasci da fiocco di fibre acriliche, della sottovoce ex 56.02 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 56.02-15, originarie di Israele;

c) Celanese Mexicana SA, Mexico City, Messico, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di fibre acriliche in fiocco, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, della sottovoce ex 56.01 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 56.01-15, di fasci da fiocco di fibre acriliche, della sottovoce ex 56.02 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 56.02-15, nonché di fibre acriliche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, della sottovoce ex 56.04 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 56.04-15, originarie del Messico.

d) Celulosa y Derivados SA, Guadalajara, Messico, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di fibre acriliche in fiocco, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, della sottovoce ex 56.01 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 56.01-15, di fasci da fiocco di fibre acriliche, della sottovoce ex 56.02 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 56.02-15, nonché di fibre acriliche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, della sottovoce ex 56.04 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 56.04-15, originarie del Messico;

e) Danubiana, Bucarest, Romania, nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di fibre acriliche in fiocco, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, della sottovoce ex 56.01 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 56.01-15, originarie della Romania.

Articolo 2

L'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di fibre acriliche originarie di Israele, Messico, Romania e Turchia è chiusa.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. C 159 del 29. 6. 1985, pag. 2.

(1) Al quale si fa riferimento nel regolamento (CEE) n. 3589/82 del 23 dicembre 1982 (GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106).