31986D0428

86/428/CEE: Decisione della Commissione del 31 luglio 1986 recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della provincia autonoma di Bolzano concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 28/08/1986 pag. 0038


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1986

recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della provincia autonoma di Bolzano concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(86/428/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la decisione 85/127/CEE della Commissione (3),

considerando che, in data 4 aprile 1986, il governo italiano ha comunicato l'adeguamento al programma speciale della provincia autonoma di Bolzano concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine;

considerando che il detto adeguamento al programma risponde ai presupposti e alle finalità del regolamento (CEE) n. 1944/81;

considerando che le condizioni per la concessione degli aiuti all'investimento nel settore della produzione lattifera devono conformarsi all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il premio supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1944/81 è limitato ad un numero di vacche compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 20, qualunque sia la natura giuridica delle aziende;

considerando che i contributi alla costruzione delle stalle nelle aziende che non presentano un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1944/81 devono essere conformi all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'adeguamento al programma speciale della provincia autonoma di Bolzano concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine, notificato dal governo italiano il 4 aprile 1986, conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27.

(2) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 50 del 20. 2. 1985, pag. 13.