31986D0411

86/411/CEE: Decisione della Commissione del 30 luglio 1986 recante approvazione del programma elaborato a norma del regolamento (CEE) n. 895/85, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Grecia (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 23/08/1986 pag. 0032 - 0033


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1986

recante approvazione del programma elaborato a norma del regolamento (CEE) n. 895/85, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(86/411/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 895/85 del Consiglio, del 1o aprile 1985 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Grecia (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che in data 7 febbraio 1986 il governo ellenico ha notificato un programma di ristrutturazione di talune superfici vitate, integrandolo successivamente, su richiesta della Commissione, con precisazioni e correzioni trasmesse mediante lettera del 12 marzo 1986;

considerando che tale programma contiene le indicazioni, le disposizioni e le misure elencate all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 895/85, dalle quali resulta che gli obiettivi del regolamento stesso possono essere raggiunti;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 895/85, la Commissione deve fissare, di concerto con il governo elenico, le modalità secondo le quali essa verrà periodicamente informata - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, del regolamento stesso - sullo svolgimento del programma;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma greco di ristrutturazione di talune superfici vitate, notificato il 7 febbraio 1986 dal governo ellenico e da esso completato con lettera del 12 marzo 1986, è approvato.

Articolo 2

1. Entro il 1o luglio di ogni anno, il governo ellenico presenta una relazione sull'avanzamento del programma di cui all'articolo 1.

Tale realazione deve contenere, fra l'altro, le indicazioni seguenti:

- stato di realizzazione, per l'anno civile trascorso, delle misure contemplate dal programma quali risultano all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 895/85, indicando sia le zone in cui hanno luogo le operazioni di ristrutturazione, sia il tipo dell'operazione eseguita (estirpazione e/o sovrinnesto);

- indicazione delle superfici di categoria 1 e 2 ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 337/79 (2) sulle quali vengono effettuate operazioni di ristrutturazione, nonchè estensione della superficie di categoria 3 su cui si procede all'estirpazione di viti;

- numero dei beneficiari per ogni anno, numero delle associazioni istituite in vista di operazioni in gruppo o collettive, nonchè numero dei relativi soci;

- in caso di ristrutturazione collettiva realizzata nel quadro di una ricomposizione fondiaria, numero delle operazioni di ricomposizione e degli appezzamenti prima e dopo le operazioni stesse;

- per quanto riguarda l'assistenza tecnica: ersonale assunto nel corso dell'anno, indicandone la data di assunzione, la qualifica e il luogo di assegnazione; ripartizione dettagliata delle spese di assitenza tecnica, numero dei corsi istituiti, numero delle ore prestate e numero dei viticoltori partecipanti;

- disposizioni supplementari, da cui risulti che le azioni accompagnatorie devono essere limitate a quelle rese necessarie dalla ristrutturazione dei vigneti prevista dal programma;

- conferma che le misure di miglioramento fondiario (sistemazione dei terreni, difese contro l'erosione, strade poderali) non hanno fruiti di aiuti nell'ambito di altre azioni comuni; qualora nelle stesse zone vengano realizzate altre azioni comuni comportanti misure della stessa natura, dette azioni hanno la precedenza e le relative spese sono imputate sulle medesime;

- disposizioni supplementari che prescrivano un efficace controllo dell'esecuzione del programma e garantiscano l'utilizzazione dei risultati di tale controllo;

- indicazione delle spese sostenute durante l'anno civile in causa, ripartendole tra le varie misure e precisando le fonti di finanziamento cui si è fatto ricorso;

- se il volume delle azioni e delle spese si discosta notevolmente dalle previsioni del programma, indicazione dei motivi.

2. Le autorità elleniche incaricate della realizzazione del programma e i servizi della Commissione si riuniranno almeno una volta ogni due anni per seguire lo svolgimento del programma.

Articolo 3

La Republicca ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 97 del 4. 4. 1985, pag. 2.

(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.