86/398/CEE: Decisione della Commissione del 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (I testi in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 230 del 18/08/1986 pag. 0001 - 0066
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (I testi in lingua francese, inglese, italiana, olandese e tedesca sono i soli facenti fede) (86/398/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento del Consiglio n. 17, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, vista la decisione della Commissione, del 30 aprile 1984, di iniziare d'ufficio la procedura, dopo aver dato agli interessati la possibilità di rendere note le loro osservazioni sugli addebiti sollevati dalla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento della Commissione n. 99/63/CEE, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento del Consiglio n. 17 (2) previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, considerando quanto segue: PARTE I I FATTI (1) La presente decisione si basa sulle indagini effettuate nell'ottobre 1983 ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 17 sui principali produttori di polipropilene termoplastico fornito sul mercato comunitario. Nel corso delle indagini, la Commissione ha reperito prove documentali dalle quali risulta che la maggior parte dei fornitori di polipropilene nella CEE aveva partecipato con regolarità, a partire dalla fine del 1977, ad un sistema istituzionalizzato di riunioni tra i rappresentanti dei vari produttori sia a livello dirigenziale sia a livello di esperti tecnici (cosiddette riunioni di «dirigenti» e di «esperti»). In queste riunioni, che arrivarono ad essere tenute con frequenza quindicinale ed erano completa- te da riunioni locali ad hoc per ciascuno Stato membro, i produttori misero a punto un sistema di controllo dei quantitativi annui di vendita, per ripartirsi il mercato sulla base di determinate percentuali o di determinati obiettivi quantitativi, fissando inoltre periodicamente «prezzi-obiettivo» che ricevevano pratica attuazione in una serie di cosiddette «iniziative in materia di prezzi». I quattro principali produttori, ICI, Hoechst, Montepolimeri e Shell (quest'ultima società, tuttavia, non partecipava alle riunioni regolari di «dirigenti» o «esperti») costituivano un direttorio non ufficiale detto dei «quattro grandi», con l'obiettivo di guidare e sollecitare i produttori più piccoli nell'attuazione dei vari progetti. A. Il mercato I. Il prodotto (2) Il prodotto oggetto dalla presente decisione è il polipropilene, uno dei principali polimeri termoplastici, inventato nel 1954. Esso è un prodotto derivato dal petrolio greggio. La nafta, che rappresenta per l'industria petrolchimica la principale materia prima, è ricavata dal petrolio e quindi sottoposta ad un processo di «reforming» o di «cracking» (piroscissione) per produrre, tra l'altro, il propilene, materia prima dalla quale si ricava il polipropilene. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori per la sua conversione in prodotti finiti o semifiniti. Alcuni produttori sono integrati, con una struttura verticale, nel settore della lavorazione. La conversione può essere effettuata mediante estrusione, stampaggio per iniezione o soffiatura, a seconda della particolare applicazione. (3) I più grandi produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consente di ottenere un'ampia gamma di destinazioni finali. Per semplicità di riferimento, i principali tipi di base del polipropilene possono essere considerati la rafia (o fibra), l'omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Il polipropilene serve a fabbricare nastri e pellicole da imballaggio, cordami, capi d'abbigliamento, parti di autoveicoli, articoli domestici e di consumo. A seconda del rapporto esistente tra i prezzi relativi il polipropilene può essere utilizzato come sostituto di prodotti quali il legno, il metallo, la carta, i tessili o la iuta nonché di altri prodotti plastici quali il polistirene o il PVC. Nelle sue qualità più basse (quali rafia e fibra) il prodotto è largamente omogeneo ma nei copolimeri il grado di sostituibilità tra fornitori può esser limitato da una diversità tra le proprietà fisiche o chimiche dei relativi prodotti. II. Le imprese (4) Le imprese destinatarie della presente decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico. Nella maggior parte dei casi si tratta di aziende aventi la sede e gli impianti di produzione nel territorio della CEE. Un numero limitato di altri produttori coinvolti ha la propria sede commerciale - competente per le vendite di polipropilene - all'esterno della Comunità, pur rifornendo il mercato comunitario. (5) Imprese che hanno partecipato all'infrazione: Anic SpA - Milano - Italia (Anic), ATO Chimie SA - Parigi - Francia (ora Atochem) (ATO), BASF AG - Ludwigshafen - Rf di Germania (BASF), DSM NV - Heerlen - Paesi Bassi (DSM), Hercules Chemicals NV - Bruxelles - Belgio (Hercules), Hoechst AG - Francoforte sul Meno - RF di Germania (Hoechst), Chemische Werke Huels - Marl - Rf di Germania (Huels), ICI PLC - Londra - Regno Unito (ICI), Chemische Werke Linz - Linz - Austria (Linz), Montepolimeri SpA - Milano - Italia (ora Montedipe) (Montepolimeri), Petrofina SA - Bruxelles - Belgio (Petrofina), Rhône Poulenc SA - Parigi - Francia (Rhône Poulenc), Shell International Chemicals Co. Ltd - Londra - Regno Unito (Shell), Solvay & Cie - Bruxelles - Belgio (Solvay), Saga Petrokjemi AS & Co. (ora parte di Statoil) - Bamble - Norvegia (Saga). Una comunicazione degli addebiti è stata trasmessa a BP Chemicals Ltd, successore di Rhone Poulenc, e ad Amoco Chemicals Ltd, ma questi due produttori non sono destinatari della presente decisione. III. Sviluppo del mercato del polipropilene (6) Il mercato CEE del polipropilene è attualmente rifornito da circa sedici produttori dell'Europa occidentale, compresi quelli insediati in Spagna e in Portogallo, che non sono parti del presente procedimento (3). Alcune modifiche strutturali si sono verificate in questo settore sin dalla data dell'ultima riunione nota dei produttori, avvenuta alle fine del 1983; in particolare, si tratta della creazione da parte di Montepolimeri e Hercules di una consociata comune, nota come Himont. Il produttore norvegese Saga Chemicals AS & CO è stato assorbito dalla società petrolifera pubblica Statoil alla fine del 1983, ed attualmente costituisce un «centro di profitto» della società in questione, non esistendo più come entità giuridica separata. (7) Il mercato del polipropilene dell'Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive locali. Le forniture provenienti dagli Stati Uniti, dall'Europa orientale e dal Giappone sono relativamente trascurabili (comprese tra l'1 % ed il 2,5 % per anno del mercato totale negli ultimi cinque anni), quantunque non siano in vigore restrizioni quantitative ufficiali all'importazione. Nel 1983 la domanda globale di polipropilene (tutti i tipi o qualità) nell'Europa occidentale era stimata a circa 1 600 000 t. Le esportazioni dei produttori dell'Europa occidentale in mercati di oltremare ammontava a circa 350 000 t. Nel 1983 la capacità produttiva «nominale» dell'Europa occidentale era valutata a circa 2 430 000 t, ma la capacità «effettiva» era leggermente inferiore (circa 2 100 000 t) (4). (8) I quattro maggiori produttori, Montepolimeri, Hoechst, ICI e Shell, rappresentano insieme circa il 50 % del mercato del polipropilene nella Comunità (nel 1977, la loro quota complessiva di mercato era pari al 64 %). Montepolimeri possedeva numerosi impianti in Italia e, associato con Petrofina, un impianto di fabbricazione in Belgio. Il principale produttore tedesco, Hoechst, possiede un'unità produttiva in Francia, in Spagna e nella Repubblica federale di Germania. Anche ICI possedeva un impianto non soltanto nel Regno Unito ma anche nei Paesi Bassi, ed i vari stabilimenti del gruppo Shell erano situati nel Regno Unito, nei Paesi Bassi ed in Francia. Il commercio di polipropilene tra Stati membri è rilevante. I centri di produzione si trovano in Belgio, in Francia, in Germania, in Italia, nei Paesi Bassi, in Spagna, in Portogallo e nel Regno Unito e ciascuno dei produttori comunitari di allora riforniva la maggioranza, se non la totalità degli Stati membri. Il principale produttore della CEE - Montepolimeri, che fa parte del gruppo Montedison - nel 1982 deteneva circa il 15 % del mercato e dopo aver assorbito nel 1983 le attività di un altro produttore italiano - Anic - deteneva il 18 % circa del mercato europeo. Il 1g ottobre 1983 Montepolimeri ha costituito una consociata, nota come Himont, con l'impresa Hercules, principale produttrice di polipropilene negli Stati Uniti, della quale la Hercules Chemicals SA è la filiale chimica europea. La nuova società Himont coordina le unità produttive di polipropilene dei due gruppi, che sono sparse in tutto il mondo, mentre in Europa mantiene distinte organizzazioni commerciali. In seguito alla riorganizzazione interna del gruppo Montedison, Montepolimeri è oggi nota come Montedipe. ICI, Shell e Hoechst sono di dimensioni comparabili e hanno ciascuna una quota del mercato europeo occidentale pari a circa l'11 %. Prima della costituzione di Himont, Hercules deteneva sul mercato dell'Eu- ropa occidentale una quota appena inferiore al 6 %. La quota di mercato di ATO, BASF, DSM, Huels, Linz, Solvay e Saga (ora Statoil) oscillava tra il 3 e il 5 %. L'ultima impresa ad entrare sul mercato, Petrofina, è anche quella di dimensioni minori, con una quota inferiore al 2 % nel 1983 (si veda tabella 1). (9) Per il polipropilene, il maggiore mercato nazionale nella CEE è la Repubblica federale di Germania, con una percentuale, nel 1982, pari a circa il 24 % del consumo europeo occidentale, seguita dall'Italia (23 %), dal Regno Unito (19 %) e dalla Francia (16 %) (si veda tabella 2). A partire dal 1970 il consumo di polipropilene nell'Europa occidentale è aumentato di cinque volte. Nel corso degli anni 70, la crescita media della domanda è stata del 15 - 20 % annuo. Negli anni '80, la crescita annua della domanda è rallentata, stabilizzandosi comunque intorno ad una media del 9 %. Nel 1983, sono stati venduti 1,6 milioni di t nell'Europa occidentale, con un incremento del 15 % rispetto al 1982, anno nel quale i consumi erano aumentati del 6 % rispetto all'anno precedente. (10) Prima del 1977 il mercato del polipropilene nell'Europa occidentale (corrispondente in quell'anno a circa 960 000 t) era rifornito da dieci produttori. A parte i «quattro grandi», gli altri produttori erano Anic in Italia, Rhône Poulenc in Francia, Alcudia in Spagna, Huels e BASF nella Repubblica federale di Germania e Linz (società pubblica) in Austria. I brevetti di controllo detenuti da Montedison sono venuti a scadenza nella maggior parte dei paesi d'Europa nel periodo 1976 - 1978. Nel 1977 nell'Europa occidentale si sono affacciati sul mercato sette nuovi produttori: Amoco e Hercules in Belgio, ATO e Solvay in Francia, SIR in Italia, DSM nei Paesi Bassi e Taqsa in Spagna. Il produttore norvegese Saga ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978. Inoltre i produttori già affermati, Shell e ICI, costruirono in Francia e nei Paesi Bassi nuovi impianti entrati in funzione nel corso del 1978. L'impianto Montefina in Belgio (appartenente in comune a Petrofina e Montepolimeri) venne commissionato agli inizi del 1980. In un primo momento, Montefina operò come società comune di vendite per conto di entrambi gli azionisti; dal marzo 1982, Petrofina commercializza essa stessa la quota ad essa spettante della produzione dell'impianto, mentre al resto delle vendite provvede Montepolimeri. Dall'epoca in cui sono state effettuate le indagini della Commissione, vari produttori hanno ampliato la capacità dei propri impianti di produzione di polipropilene, oppure ne hanno costruiti di nuovi. (11) L'avvento nel 1977 - 1978 dei nuovi produttori, con una capacità nominale di circa 480 000 t, ha compor- tato un incremento sostanziale della preesistente capacità in Europa occidentale, senza che per molti anni vi corrispondesse un adeguato incremento della domanda. Secondo i dati forniti dall'ICI risulta che nel 1977 al consumo di polipropilene nell'Europa occidentale corrispondeva un utilizzo di soltanto il 51 % della capacità effettiva, anche se nel 1983 la domanda interna dell'Europa occidentale raggiunse il 72 % della capacità disponibile. Se si include la produzione destinata alle esportazioni oltremare il livello di utilizzazione degli impianti era del 60 % nel 1977 e del 90 % nel 1983. L'opinione degli industriali, espressa nei documenti ottenuti dalla Commissione, è che dal 1982 in poi l'offerta e la domanda sono rimaste sostanzialmente in equilibrio e, in effetti, anche dalle cifre fornite dall'ICI risulta che per i produttori europei il tasso medio di utilizzo effettivo nel 1983 era salito al 90 % della capacità (esportazioni comprese). La bilancia del mercato europeo occidentale dal 1980 al 1983 era la seguente: >SPAZIO PER TABELLA> IV. Costi e redditività (12) Nel corso della maggior parte del periodo cui si riferiscono le indagini della Commissione, il mercato del polipropilene risultava caratterizzato da bassa redditività ovvero sostanziali perdite. In questo settore i costi fissi sono elevati, per cui la redditività dipende essenzialmente da un elevato livello di utilizzo degli impianti. Per quanto riguarda i costi variabili, su di essi incide particolarmente il costo della materia prima propilene, che costituisce uno dei principali componenti del polipropilene. Stando a quanto affermano i produttori, il prezzo del propilene in DM è raddoppiato tra il 1977 e il 1983 (talvolta raggiungendo addirittura livelli superiori nel 1981 e nel 1982). Mentre i prezzi del polipropilene nel corso dello stesso periodo erano saliti da 1,00 DM/kg a 2,00 o più DM/kg, a seconda dei periodi si verificarono fluttuazioni di prezzi per cui il margine tra il prezzo del propilene e quello del propilene tipo rafia si era ridotto ad un punto tale che i produttori affermavano di non essere più in grado di coprire i costi variabili. Pertanto, mentre il costo della materia prima (propilene) si situava nel 1977 - 1978 tra il 30 - 35 % del prezzo del polipropilene rafia, tra il 1980 ed il 1982 tale costo aumentò a circa il 55 - 60 % per poi discendere a circa il 50 % alla fine del 1983 (per i tipi più alti, la percentuale è inferiore). Secondo le stime di ICI dell'agosto 1982, un buon produttore medio di polipropilene aveva bisogno di aumentare di 1 DM/kg il prezzo del propilene al fine di pareggiare i propri conti («costi franco fabbrica», comprensivi di costi indicati e ammortamento). I produttori con costi molto bassi potevano andare in pareggio anche un minore aumento (0,80 DM/kg), mentre per i produttori meno efficienti era necessario applicare un margine più consistente. Non sempre le variazioni di prezzo del polipropilene hanno seguito quelle del propilene: per esempio, i prezzi di quest'ultimo calarono considerevolmente alla fine del 1982, con la tendenza a rimanere costanti nel corso del 1983; mentre quelli del polipropilene sono aumentati fortemente, in particolare nel secondo semestre del 1983. I produttori dichiarano che, anche se i prezzi del polipropilene erano andati lentamente aumentando nel 1982, solo verso la fine del 1983 si erano ricostituiti margini tali da consentire ad alcuni produttori (ma non a tutti) di ottenere nuovamente profitti per la prima volta dal 1977. ICI, BASF, DSM, Hoechst, Huels e Montepolimeri hanno trasmesso separatamente i propri conti finanziari per il quinquennio 1979 - 1983 a una società di revisione, la quale ha valutato ad oltre un miliardo di DM (ECU 435 milioni) le perdite cumulative delle sei imprese. (13) Nel luglio 1982, facendo seguito ad alcune prese di contatto informali con la Commissione da parte di alcuni dirigenti industriali, nove dei principali produttori di termoplastica furono invitati dalla Commissione per partecipare ad una riunione in merito al problema della ristrutturazione dell'industria delle materie plastiche: in otto casi si trattava di produttori che sono oggetto della presente procedura: ATO, BASF, DSM, ICI, Hoechst, Montepolimeri, Shell e Solvay. La prima riunione si svolse il 14 luglio 1982 con la partecipazione dei massimi dirigenti delle imprese e di tre membri della Commissione. I partecipanti alla suddetta riunione decisero di istituire un gruppo di lavoro con l'incarico di elaborare una relazione destinata alla Commissione (relazione «Gatti-Grenier») e contenente proposte per la riduzione della capacità produttiva nel settore dei prodotti termoplastici LdPE, HdPE e PVC. La relazione venne presentata in occasione di una seconda riunione svoltasi tra la Commissione e i rappresentanti di numerose imprese del settore. Le conclusioni principali furono che un cartello di crisi non era necessario e che un'azione unilaterale o accordi bilaterali per la chiusura degli impianti di sovrapproduzione sarebbero stati sufficienti a risolvere i problemi del settore. Nessuno dei produttori riteneva tuttavia che fosse necessario procedere ad una sostanziale riduzione di capacità nel settore del polipropilene. La Commissione ha sempre sottolineato (si veda, ad es., la seconda relazione sulla politica di concorrenza - punti 29 - 31; ottava relazione - punto 42; dodicesima relazione - punti da 38 a 41, tredicesima relazione - punti da 56 a 61) che la sua approvazione di qualsiasi misura comune intesa a risolvere il problema della sovraccapacità strutturale dipendeva dal fatto che non ne derivassero inaccettabili restrizioni alla concorrenza, quali la fissazione di prezzi o quote. Questa riserva è stata sempre chiaramente espressa a tutti quei produttori che proponevano misure di crisi. B. Le indagini della Commissione (14) Il 13 e 14 ottobre 1983, alcuni funzionari della Commissione, che operavano ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17, effettuarono simultaneamente e senza preavviso una serie di accertamenti presso gli stabilimenti di dieci delle imprese destinatarie della presente decisione: ATO, BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Montepolimeri, Shell e Solvay. Una visita fu effettuata anche allo stabilimento BP Chimie di Parigi. In seguito alle indagini, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17 furono trasmesse richieste di informazioni ai produttori che rifornivano il mercato dell'Europa occidentale, ivi compresi Linz e Saga. L'impresa Linz ha contestato la competenza della Commissione e ha rifiutato di rispondere alla richiesta. Ulteriori indagini, effettuate questa volta ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, furono svolte presso gli agenti di vendita di Linz nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito, presso l'Anic in Italia e presso la società sussidiaria nel Regno Unito di Saga Petrokjemi. C. Gli elementi di prova (15) Le principali prove sulle quali si fonda la presente decisione sono costituite da: a) resoconti dettagliati di un considerevole numero di riunioni (generalmente con la menzione «personal - no copy to file» = personale, non destinato all'archivio) redatti da dipendenti di ICI (per lo più dalla metà del 1982 in poi, ma anche per precedenti riunioni del 1979 e 1981), alcuni dei quali con tabelle dettagliate dei prezzi-obiettivo concordati per ogni principale tipo in ciascuna valuta nazionale; b) resoconti elaborati da un dipendente di Hercules e relativi a due delle riunioni delle quali sono stati reperiti anche resoconti ICI (10 marzo e 13 maggio 1982); c) promemoria interni di ICI redatti dagli stessi dipendenti che partecipavano alle riunioni, concernenti questioni che erano state, o dovevano essere, discusse in dette riunioni, nonché documenti di valutazione sull'attuazione degli accordi e sul comportamento degli altri partecipanti; d) documenti di contabilità interna, note di trasferta, ecc., che stabiliscono o confermano la presenza di rappresentanti dei diversi produttori a tutte le riunioni che, a quanto consta si svolsero soprattutto nel 1982 e 1983, o alla maggioranza di esse. (È significativo che nelle note di trasferta fosse celato il vero motivo della visita, che generalmente veniva definita «visita a clienti»); e) note di ICI su riunioni svoltesi tra suoi rappresentanti e quelli di Shell, Montepolimeri e (saltuariamente) Hoechst (i «quattro grandi»); f) documenti rinvenuti presso ICI e Hercules - alcuni provenienti da produttori italiani o tedeschi - nei quali risultano precisati alcuni particolari sui regimi di quote in Europa dal 1979 in poi; g) un'ampia documentazione programmatica di ICI su un nuovo sistema europeo di quote per il 1983, unitamente a varie note di ICI sulle proposte di ciascuno dei produttori e, in alcuni casi, documenti provenienti da questi stessi produttori - BASF, Saga e Solvay - e contenenti le loro proposte particolareggiate; h) documenti reperiti presso ATO relativi allo scambio d'informazioni su forniture effettuate da produttori francesi nella CEE e alla gestione delle quote sul mercato francese nel 1979, nonché dettagli del piano per le quote in Europa nel 1980; i) documenti rinvenuti presso ICI e Saga Petrochemicals (UK) Ltd (attualmente Statoil (UK) Ltd), relativi a riunioni locali svoltesi nel Regno Unito per la definizione di «prezzi-obiettivo»; j) documentazione interna proveniente da vari produttori, contenente riferimenti a «prezzi obiettivo» e «iniziative in materia di prezzi» corrispondenti ai prezzi e alle iniziative che risultano essere stati concordati in sede di riunioni di produttori; k) istruzioni in materia di prezzo inviate dalle direzioni centrali dei diversi produttori ai propri uffici di vendita nazionali, nelle quali si esigeva o si chiedeva l'applicazione immediata o graduale di livelli di prezzo corrispondenti a quelli che risultano essere stati concordati nelle apposite riunioni dei produttori; l) risposte dei produttori alle richieste d'informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17, nelle quali tutti ammettono di aver partecipato a numerose riunioni di «dirigenti» ed «esperti» e spesso a riunioni «locali». Le prove documentali di cui la Commissione è entrata in possesso nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi del regolamento n. 17 sono riassunte nei punti da 16 a 67. I. L'Accordo originario sui «prezzi-base» (16) Nel corso del 1977, dopo la comparsa nell'Europa occidentale di sette nuovi produttori di polipropilene, i produttori già presenti sul mercato avviavano discussioni intese ad evitare una caduta sostanziale dei prezzi e conseguenti perdite. I maggiori produttori partecipanti a tali discussioni - Montepolimeri (allora Montedison), Hoechst, ICI e Shell - pervenivano ad un «accordo su prezzi-base» destinato ad entrare in vigore il 1g agosto 1977. L'accordo originario non comportava controlli quantitativi ma, qualora i risultati fossero stati positivi, nel 1978 dovevano essere introdotti provvedimenti intesi a limitare i quantitativi. L'accordo sui prezzi-base doveva avere una durata di applicazione di quattro mesi. Gli elementi precisi di tale accordo furono poi comunicati agli altri produttori, Hercules incluso. I «prezzi-base» (notati dal direttore commerciale di Hercules) per le principali qualità, per ciascuno Stato membro, erano basati su un prezzo di mercato della rafia di 1,25 DM/kg. I partecipanti all'accordo furono denominati «i quattro grandi», ma il sistema prevedeva disposizioni anche per «importatori» non nominati, che dovevano applicare prezzi leggermente inferiori. ICI e Shell ammettono di avere avuto contatti con altri produttori sulle modalità di un'azione intesa a bloccare la caduta dei prezzi. Secondo ICI, sarebbe stato proposto un livello al di sotto del quale i prezzi non sarebbero dovuti scendere. ICI e Shell hanno confermato che le discussioni non furono limitate ai «quattro grandi». Un documento del 6 settembre 1977, trovato nella sede di Solvay, fa riferimento ad una riunione svoltasi il 30 agosto 1977 tra questa società e Shell SA - la sussidiaria belga di Shell - per discutere il prezzo del polipropilene. Anche Hercules era come minimo perfettamente al corrente dei risultati di queste discussioni sui prezzi. Non è stato tuttavia possibile accertare. L'identità di altri produttori che parteciparono alle discussioni. Non è stato possibile neppure conoscere con precisione i particolari sul funzionamento dell'accordo sui «prezzi-base». Nel novembre 1977, comunque, allor- ché venne riferito che il prezzo della rafia era calato a circa 1,00 DM/kg, la Montedison annunciò un aumento a 1,30 DM/kg, che doveva entrare in vigore il 1g dicembre. Il 25 novembre, la stampa specializzata riportava che gli altri tre principali produttori avevano espresso il loro appoggio all'iniziativa, annunciando analoghi incrementi di prezzi a partire dalla stessa data o da una data successiva dello stesso mese di dicembre. (17) Le riunioni regolari dei produttori di polipropilene cominciarono all'incirca in questo periodo. ICI sostiene che non furono tenute riunioni prima del dicembre 1977 (cioè dopo l'annuncio della Montedison), pur ammettendo che si ebbero contatti tra i vari produttori prima di questa data, probabilmente per telefono e su una base «ad hoc». Shell afferma che i suoi dirigenti «potrebbero aver discusso i prezzi con Montepolimeri nel novembre 1977 o all'incirca a quell'epoca e che non è escluso che Montepolimeri abbia prospettato la possibilità di aumentare i prezzi e chiesto (a Shell) quale sarebbe stata la sua reazione ad eventuali aumenti» (risposta di Shell alla comunicazione degli addebiti). Anche se non esistono prove dirette del fatto che prima del dicembre 1977 si siano svolte riunioni di gruppo per la fissazione dei prezzi, i produttori avevano già espresso, in occasione di alcune riunioni di un'associazione commerciale di clienti (ETAP: European Association for Textile Polyolefins) svoltesi nel maggio e nel novembre 1977, la necessità di un'azione comune intesa ad aumentare i livelli dei prezzi. Nel maggio 1977 Hercules aveva ribadito che le «tradizionali imprese guida del settore» dovevano assumere l'iniziativa, mentre Hoechst aveva espresso il convincimento che i prezzi dovevano essere aumentati di circa il 30 - 40 % (fonte ETAP). L'iniziativa della Montedison (intesa a fissare un prezzo di 1,30 DM/kg a partire dal 1g dicembre) venne annuciata dalla stampa specializzata soltanto pochi giorni prima della riunione dell'ETAP del 22 novembre 1977, nella quale Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Rhône Poulenc, Saga e Solvay - che partecipavano in qualità di «membri associati» - dichiararono all'unanimità di voler «sostenere» tale iniziativa. Dai loro interventi riportati dal verbale risulta che il livello di prezzo di 1,30 DM/kg definito dalla Montedison era stato accettato dagli altri produttori come un obiettivo generale del settore industriale in questione. Anche se con talune riduzioni, questa iniziativa per un aumento dei prezzi trovò poi un'applicazione concreta e nell'aprile 1978 venne reso noto che i prezzi europei del polipropilene avevano registrato un incremento del 25 - 30 % a partire dal novembre 1977. II. Il sistema di riunioni regolari (18) Nel corso del 1978 ebbero luogo almeno sei riunioni tra alti dirigenti responsabili della direzione generale del settore del polipropilene di alcuni produttori. Questo sistema andò ben presto evolvendosi con l'inserimento di una serie di riunioni di dirigenti minori dotati di competenze specifiche nel campo della commercializzazione (risposta di ICI alla richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 17). Dagli inizi del 1981, ogni mese vennero tenute sessioni separate di «alti dirigenti» (dirigenti superiori o direttori) e di «esperti» (specialisti della commercializzazione). Ogni mese venivano decise le date e le sedi delle successive riunioni di «dirigenti» e di «esperti» e uno dei produttori fu incaricato di organizzarle. La tabella 3 contiene un elenco delle riunioni di cui si è venuti a conoscenza. Alle riunioni partecipavano regolarmente Anic, ATO, BASF, DSM, Huels, Hoechst, ICI, Linz, Montepolimeri, Petrofina, Rhône Poulenc, Saga e Solvay (fonte: risposte a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 17 e i verbali delle riunioni). Hercules afferma di avervi partecipato solo saltuariamente fino al maggio 1982 ma ammette che in seguito la sua presenza alle riunioni è divenuta più frequente. Sebbene ad ogni produttore fosse stato chiesto a norma dell'articolo 11 del regolamento 17, di fornire un elenco delle riunioni cui aveva partecipato dal 1979, la maggior parte di essi ha indicato solo le riunioni dalla metà del 1982 in poi, cioè nel periodo in cui la loro presenza risultava dalle note di trasferta già in possesso della Commissione. Ad eccezione di Huels, i produttori hanno tuttavia ammesso di aver partecipato anche a riunioni precedenti. I produttori che presenziarono alle riunioni dal maggio 1982 figurano nella tabella 4. (19) Rhone Poulenc ha trasferito a BP la propria attività nel settore del polipropilene alla fine del 1980 e non ha più partecipato alle riunioni. Anche l'Anic ha smesso di parteciparvi verso la metà o alla fine del 1982 e la sua attività è stata rilevata dalla Montepolimeri in base ad un accordo concluso nel marzo 1983. La Commissione può anche ammettere che tanto BP quanto Amoco, consociata di un produttore petrolifero statunitense, non abbiano partecipato alle riunioni, ma risulta comunque che sono intercorsi vari contatti tra questi due produttori e gli altri su questioni varie, quali le iniziative in materia di prezzo e le quote, discusse in tali riunioni. Fino all'agosto 1982, le sessioni di «dirigenti» e di «esperti» venivano presiedute da un rappresentante di Montepolimeri. Alla metà del 1982 venne deciso che la presidenza sarebbe stata assunta dall'ICI, che accettò a condizione che i produttori si adoperassero con maggiore determinazione per aumentare i prezzi prima della fine dell'anno (vedi punto 58). Shell non partecipava alle sessioni plenarie, ma saltuariamente incontrava gli altri principali produttori in riunioni «ad hoc», per discutere problemi particolari connessi alla fissazione dei prezzi e/o di quote e, dalla fine del 1982 in poi, ha partecipato regolarmente alle riunioni dei «quattro grandi», che si svolgevano il giorno precedente le normali riunioni dei «dirigenti» (risposte di Shell e ICI a norma dell'articolo 11). Un elenco delle riunioni note dei «quattro grandi» figura nella tabella 5. (20) Le riunioni di «dirigenti» e di «esperti» erano completate da frequenti incontri indetti per discutere l'attuazione a livello nazionale degli accordi conclusi in occasione delle sessione plenarie: risulta che incontri di questo tipo sono stati tenuti per il Belgio, i Paesi Bassi, la Francia, il Regno Unito, l'Italia e la Scandinavia (fonte: risposte a norma dell'articolo 11, verbali delle riunioni). Non è stata trovata documentazione alcuna su incontri locali nella Repubblica federale di Germania, ma i tre produttori tedeschi BASF, Hoechst e Huels erano tra loro in stretto contatto e adottarono una posizione comune su alcune questioni quali la fissazione di quote (vedi punto 59). ATO, DSM, Hercules, Huels, Hoechst, ICI, Montepolimeri, Petrofina, Shell, Solvay e Saga ammettono tutti di aver partecipato a riunioni locali oppure la loro presenza risulta dai relativi verbali. Nella tabella 6 figura un elenco delle riunioni locali di cui si ha conoscenza. III. Lo scopo delle riunioni (21) Gli obiettivi delle riunioni (fonte: risposta di ICI a norma dell'articolo 11, verbali delle riunioni) erano i seguenti: a) definizione dei prezzi che i produttori avrebbero cercato di realizzare durante un certo periodo («prezzi-obiettivo»), con «iniziative» concertate in materia di prezzi, relative talvolta ad un periodo di vari mesi e consistenti in una serie di aumenti attuati «per fasi successive»; b) adozione di una tabella o di un listino di prezzi-obiettivo per ciascuna qualità principale nelle varie monete nazionali, non soltanto per ciascuno dei mercati locali della CEE ma anche per gli altri paesi dell'Europa occidentale; c) La concertazione e/o la raccomandazione di misure da adottarsi dai produttori per garantire l'applicazione di iniziative previste in materia di prezzi, quali la definizione del ritmo degli incrementi proposti e il relativo annuncio ai clienti, la restrizione della produzione o delle vendite, il controllo delle giacenze o la deviazione di forniture verso mercati esteri, a varie altre misure intese a garantire un clima favorevole agli incrementi di prezzo; d) un riesame dei livelli dei prezzi generalmente realizzati nella CEE o in un particolare mercato nazionale, la valutazione dei risultati di una determinata iniziativa in materia di prezzo e le previsioni di ulteriori aumenti; e) segnalazione, da parte di ciascuno dei produttori, del rispettivo tonnellaggio che s'impegnava a fornire nel mese seguente ai «prezzi-obiettivo» concordati o ad un livello inferiore (da circa la metà del 1982); f) negoziazione su base annuale di un accordo riguardante gli «obiettivi» o le «quote» di vendita per ciascuno dei produttori, tenendo conto della prevista domanda globale del mercato, nonché dei programmi e dei risultati precedenti di ciascun produttore; g) il controllo delle quote di mercato realizzate da ciascun produttore rispetto alle quote-obiettivo su base mensile e annua nonché, per i periodi nei quali non erano stati concordati accordi definitivi sulle quote annue, la verifica delle vendite «conseguite» in rapporto a quelle di un precedente periodo di riferimento; h) eventuale presa di contatto con i pochi produttori che non partecipavano alle riunioni (BP e Amoco) per conoscerne il punto di vista o ottenerne la collaborazione su questioni specifiche connesse alle «iniziative» in materia di prezzi; i) specialmente nelle riunioni locali, la discussione delle «anomalie» dei prezzi e le spiegazioni dei produttori che, secondo gli altri, avevano «trasgredito» (ad esempio praticando un prezzo inferiore a quello concordato). IV. Prezzi-obiettivo (22) Uno degli obiettivi principali delle riunioni di produttori iniziatesi alla fine del 1977 fu di definire i cosiddetti «prezzi-obiettivo» per ciascuna delle qualità principali del polipropilene. Per maggiore praticità, gli obiettivi concordati venivano generalmente fissati con riferimento al prezzo della rafia in DM per la Repubblica federale di Germania (i prezzi vigenti in questo paese tendono a determinare il livello europeo generale). Tuttavia, veniva seguita una prassi consistente nel definire una tabella particolareggiata di obiettivi in ciascuna valuta nazionale per vari tipi di prodotto - rafia, fibra fine, omopolimeri di stampaggio ad iniezione, copolimeri, copolimeri per batterie e pellicole. Copie di queste tabelle erano allegate ai verbali ICI delle riunioni svoltesi nel gennaio 1981, il 13 maggio e il 2 settembre 1982 nonché al verbale di Hercules di una riunione del 10 marzo 1982. (23) Veniva stabilita la data di entrata in vigore del prezzo-obiettivo. Talvolta, tutte le modalità concernenti le «iniziative in materia di prezzi», mediante le quali doveva essere fissato il livello-obiettivo attuando un'azione concertata, venivano già programmate vari mesi prima. I prezzi obiettivo potevano essere applicati in varie fasi successive, scaglionate su tutto il periodo oggetto dell'iniziativa (ad es. 1,50 DM/kg un mese, 1,75 il mese successivo, e 2,00 il mese ancora seguente). Le iniziative in materia di prezzi erano in alcuni casi rinviate, oppure solo parzialmente attuate in un mese, allo scopo di creare le condizioni opportune per una decisa azione nel mese successivo («going firm»: azione forte, decisa). In taluni casi, potevano inoltre essere concordate eccezioni per un determinato paese, onde tener conto delle condizioni del mercato locale, dei controlli sui prezzi, delle fluttuazioni dei tassi di cambio e di altri fattori. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa concordata in materia di prezzo, i produttori avevano previsto varie forme di azioni concertate (vedi punto 27), con lo scopo principale di porre in essere un aumento dei prezzi mediante il passaggio attraverso una o più «fasi» decisive anziché ricorrendo ad un incremento generale. I prezzi ottenuti, tuttavia, tendevano a restare indietro rispetto agli obiettivi (vedi punti 73 e 74) e accadeva talora che venissero identificate, con riferimento o ad un particolare mercato nazionale o ad un determinato prodotto, varie aree di «debolezza» nelle quali occorreva modificare il piano previsto o rinviarne l'attuazione. I produttori verificavano gli sviluppi di ciascuna iniziativa e nelle varie riunioni scambiavano informazioni sulle misure adottate e sulla evoluzione dei prezzi in ciascuno dei mercati (fonti: risposta di ICI a norma dell'articolo 11, i verbali delle riunioni). V. Iniziative in materia di prezzi: descrizione generale (24) Dopo aver concordato le «iniziative» sui prezzi, i produttori dovevano darvi attuazione concreta agendo in modo concertato sul mercato per applicare i vari aumenti. (In proposito, va notato che quasi tutti i produttori hanno sostenuto, nel corso della procedura amministrativa avviata su questo caso, che non si era verificata alcuna «intesa sul mercato», in quanto le varie istruzioni sui prezzi costituivano un'operazione puramente interna a ciascuna impresa). La stampa specializzata dava regolarmente notizia in anticipo di ciascuna iniziativa, fornendo indicazioni sui nuovi «prezzi-obiettivo» (generalmente in DM) nonché su quelle che erano le intenzioni dei produttori in merito ad eventuali nuovi aumenti. Queste iniziative non venivano specificamente indicate come il risultato di accordi sistematici, essendo generalmente registrate come una «spinta sui prezzi» o una «offensiva sui prezzi» messa in atto dai produttori per raggiungere determinati livelli di prezzo. Dall'epoca in cui i produttori avevano iniziato a definire nelle riunioni i prezzi-obiettivo, la stampa specializzata menzionava spesso uno o l'altro dei principali produttori quale «leader» di una determinata iniziativa intesa a raggiungere un determinato livello di prezzo, mentre agli altri veniva riconosciuto un ruolo di «sostegno» a favore degli aumenti. Da un documento ICI relativo ad una riunione già del 20 maggio 1983, è risultato che un determinato aumento di prezzo doveva essere guidato «pubblicamente» dalla Shell, e poco tempo dopo un resoconto in proposito appariva nella relativa pubblicazione. A parte i rischi di questo tipo di notizie, dalla documentazione rinvenuta presso l'ICI risulta che tali annunci erano considerati come un utile strumento per preparare il mercato ad un aumento dei prezzi e per far sapere ai clienti che l'aumento sarebbe stato «appoggiato» da tutti i produttori. (25) Oltre che dagli articoli sulla stampa specializzata relativi alle iniziative proposte in materia di prezzi, il terreno per la realizzazione dei nuovi obiettivi era predisposto dagli stessi produttori i quali, talvolta, avvertivano con molto anticipo i loro clienti degli imminenti aumenti. In tal modo i clienti erano già pronti agli aumenti quando questi venivano formalmente annunciati. Gli uffici di vendita venivano talvolta invitati a non impegnarsi a rifornire al nuovo prezzo un cliente oltre una determinata data, in modo da facilitare ulteriori aumenti. Nel corso di un'iniziativa che comportava un aumento in più scatti, un produttore dava eventualmente istruzioni agli uffici di vendita affinché ritardassero fino all'ultimo momento la stesura dei nuovi listini di prezzo, onde poter trarre il massimo beneficio dall'aumento dei prezzi. Talvolta le sedi centrali invitavano inoltre i loro venditori ad adottare una «linea dura» nei confronti dei clienti e suggerivano loro le argomentazioni intese a superare l'eventuale resistenza dei clienti e a convincerli ad accettare l'aumento proposto. In altri casi, quando si reputava necessario o opportuno accordare qualche concessione a singoli clienti per convincerli ad accettare un aumento dei prezzi, si dava agli uffici vendita una certa discrezionalità nelle trattative, ma questi uffici dovevano generalmente chiedere il preventivo nullaosta della sede centrale per eventuali accordi speciali con grossi clienti. I cambiamenti di prezzo erano di norma notificati ufficialmente ai clienti mediante lettere circolari inviate dagli uffici nazionali di vendita. Si trattava in genere di un breve avviso con il quale si comunicava che, a partire da una determinata data, il prezzo sarebbe stato aumentato di un determinato importo. In altri casi si spiegavano i motivi degli aumenti dei prezzi. I listini, quando esistevano, erano a quanto pare destinati ad esclusivo uso interno. (26) Da ciascuno dei produttori la Commissione ha ottenuto le istruzioni date dalla sede commerciale centrale ai vari uffici di vendita nazionali nel corso degli ultimi anni. Queste serie di istruzioni sui prezzi non sono complete, soprattutto per quanto riguarda il periodo precedente il 1982, e, per alcuni produttori, riguardano soltanto alcune delle iniziative note. Tali istruzioni rispondevano comunque ad uno schema generale comune: poco dopo le riunioni in cui venivano fissati, per ciascuna delle principali qualità e in ciascuna delle principali valute, specifici «obiettivi», ciascun produttore dava alle proprie filiali nazionali di vendita o ai propri agenti di vendita nazionali le opportune istruzioni per l'applicazione dei prezzi-obiettivo concordati. Nei casi in cui era necessario appoggiare una particolare iniziativa, occorreva creare le condizioni favorevoli ad un aumento: nelle varie riunioni venivano in tal modo raccomandate o concordate misure di vario genere, destinate a sostenere l'attuazione di una determinata iniziativa. (27) Le misure destinate ad agevolare il conseguimento di determinati obiettivi concordati nelle riunioni prevedevano, a seconda dei casi: - istruzioni agli uffici vendita di rinunciare alla vendita piuttosto che cedere sui prezzi; - una riduzione delle vendite da parte di ciascun produttore ai livelli registrati in un precedente periodo di riferimento: così, alla fine del 1979, il regime convenuto consisteva nell'obbligo, per ciascuno dei produttori, di ridurre le vendite mensili durante l'ultimo trimestre dell'anno ad un dodicesimo dell'80 % del quantitativo venduto in un anno precedente; - la deviazione delle forniture per quanto possibile verso i mercati d'oltremare, per creare nell'Europa occidentale una situazione di penuria quale presupposto per un aumento dei prezzi; - lo scambio di informazioni su previste chiusure temporanee di impianti, quale utile misura per ridurre l'offerta globale; - l'applicazione, da parte di produttori diversi dai fornitori abituali di un determinato cliente e che fossero stati eventualmente contattati da quest'ultimo, di prezzi leggermente superiori a quelli corrispondenti all'obiettivo; in tal modo si voleva evitare il rischio del cosiddetto «cliente-turista» (il cliente che si rivolge ad un nuovo fornitore nella speranza di ottenere un prezzo più favorevole di quello fissato dal suo fornitore abituale); - comunicazione dei risultati delle riunioni ai pochi produttori che non vi avevano preso parte allo scopo di persuaderli a ravvicinare i loro prezzi a quelli del «club», oppure per ottenere il loro appoggio a favore di una determinata iniziativa in materia di prezzi; - l'introduzione, dal settembre 1982, di un sistema detto di «gestione contabile» o, con formula successiva più raffinata, di «leadership contabile» (dove «contabile» si riferisce ai clienti), allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva di un determinato aumento, chiamando un fornitore a coordinare (segretamente) tutti i vari contatti con un determinato cliente. Il sistema, proposto dal rappresentante di Hercules, richiede qualche spiegazione. Furono individuati, in Belgio, in Italia, nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito, una serie di clienti «chiave» e per ciascuno di essi venne designato un «coordinatore». Nel dicembre 1982 venne proposta un'adozione più generale del sistema con la designazione, per ciascuno dei principali clienti, di un «leader dei conti» incaricato di «guidare le discussioni ed organizzare gli aumenti di prezzo». Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali regolari con il cliente, erano denominati «concorrenti» e avrebbero collaborato con il «leader» nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Al fine di «tutelare» il leader e i concorrenti, tutti gli altri produttori, eventualmente contattati dal cliente in questione, erano tenuti ad applicare prezzi superiori a quelli corrispondenti all'obiettivo fissato. Questi produttori erano definiti «non-concorrenti». Tutti i produttori che partecipavano in questo periodo alle riunioni (Shell compresa) furono designati come coordinatori o leader per almeno un cliente di primaria importanza. ICI sostiene che il sistema fallì dopo soltanto pochi mesi di funzionamento parziale ed inefficace. Tuttavia, il resoconto completo di una riunione svoltasi il 3 maggio 1983 a livello di «esperti» indica che all'epoca si svolsero discussioni dettagliate, a proposito di particolari clienti, in merito ai prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi e al volume delle forniture e degli ordini. VI. Singole iniziative in materia di prezzi (28) Il sistema di prezzi-obiettivo e di iniziative venne applicato dalla fine del 1977 in poi. (ICI afferma che «l'idea di raccomandare prezzi-obiettivo venne sviluppata durante le prime riunioni svoltesi nel 1978» ma dalle prove documentali disponibili risulta che la concertazione sui prezzi tra i vari produttori ebbe inizio nell'anno precedente). Manca la documentazione relativa all'applicazione specifica, da parte di ciascun produttore, dei diversi accordi negli anni precedenti, ma la Commissione ha potuto ricostruire, sulla base dei documenti in suo possesso, almeno sei iniziative di prezzo (alcune relative a vari mesi) dalla fine del 1979, per le quali sono state reperite anche le istruzioni interne date in proposito dalla maggioranza dei produttori; si tratta precisamente delle seguenti sei iniziative: Periodo Prezzi-obiettivo per la rafia (DM/kg) Da luglio a dicembre 1979 1g luglio: 1,90; 1g settembre: 2,05; Da gennaio a maggio 1981 1g gennaio: 1,50; 1g febbraio: 1,75; 1g marzo: 2,00; 1g maggio: 2,15 Da agosto a dicembre 1981 1g agosto: 2,00; 1g settembre: 2,20 (rinviato ad ottobre); 1g dicembre: 2,30 (poi ridotto a 2,15) Da giugno a luglio 1982 1g giugno:2,00 Da settembre a novembre 1982 1g settembre: 2,00; 1g ottobre: 2,10 (rinvio al 1g ottobre e al 1g novembre) Da luglio a novembre 1983 1g luglio: 1,85; 1g settembre: 2,00; 1g ottobre: 2,10; 1g novembre: 2,25. Le sei iniziative identificate in materia di prezzi sono descritte nei punti da 29 a 51 (vedi anche tabella 7). a) Da luglio a dicembre 1979 (29) Nel 1979 il prezzo del propilene ebbe un considerevole aumento e, parallelamente all'incremento del prezzo della materia prima subì un rialzo anche il prezzo del polipropilene. La stampa specializzata parlò di «sforzi concertati» dei produttori per far fronte ai continui aumenti di prezzo del propilene. Verso la metà del 1979 il prezzo della rafia era di circa 1,65 DM/kg. Non sono disponibili prove particolareggiate in merito a riunioni o iniziative in materia di prezzi nella prima metà del 1979. Tuttavia, una nota su una riunione tenutasi il 26 - 27 settembre 1979 indica che un'iniziativa in materia di prezzi era stata prevista in base ad un prezzo della rafia di 1,90 DM/kg, applicabile dal 1g luglio, e di 2,05 DM/kg dal 1g settembre. Ciò trova conferma nel verbale di una riunione interna di Shell del 5 luglio 1979: «Il prezzo obiettivo per il 1g luglio 1979 era di DM 1,90 il kg, ma questo livello non è stato raggiunto specialmente in Francia e Germania». (30) La stampa specializzata riferì che la Montedison (Montepolimeri) stava progettando di aumentare i prezzi a 2,05 DM/kg per il 1g settembre e che la Shell e la ICI appoggiavano tale azione. Sono state reperite le istruzioni sui prezzi impartite agli uffici vendite da questi ultimi due produttori, nonché da ATO, BASF, Hoechst e Linz; da tali istruzione risulta che tutte queste società avevano dato istruzione agli uffici nazionali vendite di applicare il suddetto livello di prezzo o il suo equivalente nelle valute nazionali a partire dal 1g settembre. Quasi tutte le istruzioni sono state impartite prima dell'annuncio, da parte della stampa specializzata, che Montedison progettava aumenti dei prezzi (non sono state reperite istruzioni in materia di prezzi degli altri produttori). (31) Alla fine del settembre 1979 il prezzo della rafia aveva raggiunto 1,70 - 1,75 DM/kg, importo lievemente inferiore all'obiettivo. Dal verbale di una riunione dell'impresa responsabile per il settore polipropilene del gruppo Shell del 12 settembre 1979 risulta che: «Il presidente ha preso atto del mancato raggiungimento del prezzo obiettivo per settembre, DM 2,05/kg, e delle conseguenti notevoli perdite subite da Shell date le sue consistenti spese generali . . . era difficile alzare ulteriormente i prezzi senza un aumento del prezzo del monomero, specie perché alcuni concorrenti consideravano remunerativi i livelli di prezzo correnti». La data di applicazione dell'obiettivo di 2,05 DM/kg fu quindi rinviata di diversi mesi e portata al 1g dicembre; il nuovo piano prevedeva di «mantenere» per ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio (1,90 - 1,95 DM/kg) in novembre (fonte: verbale di ICI della riunione del 26 settembre 1979). Nel verbale ICI relativo alla riunione in cui fu rinviato l'obiettivo di 2,05 DM/kg si legge che «è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote (era) essenziale» ed è menzionato un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all'80 % della media dei primi otto mesi dell'anno. Alla fine del 1979 il livello generale dei prezzi - 2,00 DM/kg per la rafia - era prossimo all'obiettivo convenuto di 2,05 DM/kg. b) Da gennaio a maggio 1981 (32) Non è stato possibile disporre di verbali delle riunioni per il 1980, sebbene in quell'anno si siano tenute almeno sette riunioni di produttori (vedi tabella 3). Benché, secondo la stampa specializzata, all'inizio del 1980 i produttori avessero favorito un forte aumento dei prezzi, nel settembre dello stesso anno si registrò una notevole caduta dei prezzi di mercato fino a 1,20 DM/kg o anche meno, prima dell'inizio della stabilizzazione attorno al settembre di quell'anno. Dalle istruzioni in materia di prezzi impartite da diversi produttori - DSM, Hoechst, Linz, Montepolimeri e Saga nonché ICI - risulta che, per ristabilire i livelli di prezzo, per dicembre 1980 - gennaio 1981 furono stabiliti i seguenti obiettivi: 1,50 DM/kg per la rafia, 1,70 DM/kg per l'omopolimero, 1,95 - 2,00 DM/kg per il copolimero. Un documento interno di Solvay contiene una tabella che confronta «i prezzi raggiunti» nell'ottobre e nel novembre 1980 con i cosiddetti «prezzi di listino» del gennaio 1981, cioè DM 1,50/1,70/2,00. Inizialmente si prevedeva di applicare questi livelli dal 1g dicembre 1980 (una riunione fu tenuta a Zurigo nei giorni 13 - 15 ottobre) ma l'attuazione di questa iniziativa fu rinviata al 1g gennaio 1981. (33) Nel dicembre 1980 furono fissati nuovi obiettivi da attuare a partire dal 1g febbraio 1981: rafia 1,75 DM/kg, omopolimero 1,85 DM/kg, e copolimero 2,00 DM/kg. In due riunioni tenutesi nel gennaio 1981 (ormai i «dirigenti» e gli «esperti» tenevano rispettive riunioni mensili) fu riconosciuta la necessità di un incremento in due fasi: per il 1g febbraio l'obiettivo rimase a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2,00 DM/kg doveva essere introdotto «senza eccezioni» dal 1g marzo. Fu redatta una tabella dei prezzi-obiettivo nelle sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità, prezzi che dovevano entrare in vigore il 1g febbraio e il 1g marzo 1981. La tabella è allegata al verbale della riunione di ICI. Alle riunioni di «dirigenti» e di «esperti» del gennaio 1981 parteciparono numerosi produttori. Anic, ATO, DSM, Hoechst, ICI, Montepolimeri, Petrofina e Solvay presenziarono ad entrambe le sessioni mentre BASF, Huels, Linz e Saga parteciparono ad una sola. Non si sa se in gennaio Hercules era presente ad una sola sessione o ad entrambe, ma risulta la sua presenza alla precedente riunione del 16 dicembre 1980. La documentazione ottenuta de BASF, DSM, Hoechst, ICI, Linz, Montepolimeri (soltanto per febbraio), Shell e Saga mostra che questi produttori adottarono misure per introdurre gli obiettivi fissati in febbraio e marzo. (34) Il piano per passare a 2,00 DM/kg al 1g marzo non sembra però aver avuto successo. I produttori modificarono le loro aspettative e speravano di raggiungere in marzo il livello di 1,75 DM/kg. Una riunione di «esperti» fu tenuta ad Amsterdam il 25 marzo 1981. Di essa non è rimasta traccia, ma, subito dopo, almeno BASF, DSM, ICI, Montepolimeri e Shell dettero istruzioni per aumentare i prezzi-obiettivo (o di «listino») portandoli all'equivalente di 2,15 DM/kg per la rafia, di 2,25 DM/kg per l'omopolimero e di 2,35 DM/kg per il copolimero, a partire dal 1g maggio. La Hoechst dette istruzioni identiche per il 1g maggio, ma con circa quattro settimane di ritardo rispetto agli altri. (Non è stata reperita alcuna documentazione sugli altri produttori relativa allo stesso periodo). Alcuni produttori lasciarono ai loro uffici vendite un certo margine per l'applicazione di prezzi «minimi» o «estremi» (rock bottom), un pò al di sotto degli obiettivi convenuti. Nella prima parte del 1981 si registrò una forte ascesa dei prezzi ma, sebbene l'aumento del 1g maggio fosse attivamente incentivato dai produttori, la tendenza non fu mantenuta. Verso la metà dell'anno, allorché la domanda diminuì durante l'estate, i produttori prevedevano una stabilizzazione dei livelli di prezzo o addirittura una tendenza al ribasso. c) Da agosto a dicembre 1981 (35) Un'ulteriore iniziativa in materia di prezzi nel settembre-ottobre 1981 era già stata prevista in giugno da Shell e ICI, quando si manifestò un rallentamento degli aumenti registrati nel primo trimestre. Il 15 giugno 1981 Shell, ICI e Montepolimeri si incontrarono per discutere le modalità di aumento dei prezzi sul mercato (vedi punto 67). Qualche giorno dopo la riunione sia ICI che Shell dettero istruzioni ai rispettivi uffici vendite di preparare il mercato per un forte aumento in settembre, basato su un progetto di aumento del prezzo della rafia a 2,30 DM/kg. Il 17 luglio 1981 Solvay ricordò altresì al proprio ufficio vendite del Benelux di avvertire la clientela che i prezzi sarebbero notevolmente aumentati dal 1g settembre; l'esatta entità dell'aumento doveva essere decisa l'ultima settimana di luglio. (Al riguardo è significativo il progetto di convocare una riunione di «esperti» per il 28 luglio 1981). Il piano originario, secondo il quale occorreva arrivare a 2,30 DM/kg nel settembre 1981, fu modificato (probabilmente in tale riunione) ed il livello previsto per agosto fu ridotto a 2,00 DM/kg per la rafia, a 2,25 DM/kg per l'omopolimero e a 2,40 DM/kg per il copolimero. I prezzi di settembre dovevano essere rispettivamente di 2,20 - 2,40 - 2,55 DM/kg. Una nota manoscritta reperita presso Hercules e datata 29 luglio 1981 (giorno successivo alla riunione cui Hercules probabilmente non partecipò) riporta questi prezzi definendoli prezzi «ufficiali» per agosto e settembre e cita, sia pur in termini vaghi, la fonte dell'informazione. Altre riunioni furono tenute a Ginevra il 4 agosto ed a Vienna il 21 agosto 1981. Dopo queste sessioni i produttori dettero nuove istruzioni per aumentare i prezzi a 2,30/2,40/2,55 DM/kg il 1g ottobre. BASF, DSM, Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell dettero istruzioni praticamente identiche perché questi prezzi fossero applicati in settembre e ottobre. (36) Il nuovo piano era di passare nel settembre-ottobre 1981 ad un «prezzo base» di 2,20 - 2,30 DM/kg per la rafia. Un documento di Shell indica che originariamente era stato ventilato un ulteriore incremento a 2,50 DM/kg per il 1g novembre, poi abbandonato. Dalle relazioni dei diversi produttori risulta che in settembre i prezzi aumentarono e l'azione al rialzo continuò fino all'ottobre 1981, raggiungendo prezzi di mercato effettivamente acquisiti di circa 2,00 - 2,10 DM/kg per la rafia. Una nota di Hercules indica che nel dicembre 1981 l'obiettivo di 2,30 DM/kg venne modificato e ridotto ad un più realistico livello di 2,15 DM/kg, ma riferisce che «la determinazione generale fece arrivare i prezzi a 2,05 DM, che fra tutti i livelli mai fissati fu quello che maggiormente si approssimò ai prezzi-obiettivo pubblicati (sic)» (5). Alla fine del 1981 la stampa specializzata riferì i seguenti prezzi del mercato del polipropilene: rafia 1,95 - 2,10 DM/kg, omopolimero 2,10 -2,20 DM/kg, copolimero 2,40, circa 20 Pf al di sotto degli obiettivi dei produttori. Si prevedeva che l'utilizzazione della capacità aveva raggiunto un «sano» livello dell'80 %. d) Da giugno a luglio 1982 (37) Benché si fosse previsto che, con il progredire della domanda e dell'offerta verso un migliore equilibrio, i prezzi sarebbero aumentati ulteriormente all'inizio del 1982, in realtà in maggio il prezzo di mercato della rafia scese di nuovo a 1,80 DM/kg. Nella riunione degli esperti tenutasi a Ginevra il 13 maggio, svoltasi con la presenza di tutti i produttori che regolarmente vi partecipavano - ATO, BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Montepolimeri, Petrofina, Saga e Solvay - riunione alla quale partecipò anche Hercules, si convenne, dopo un esame dettagliato del rendimento di ciascun produttore, che esisteva «un'ottima» possibilità di aumentare il prezzo prima delle vacanze. Durante questa riunione, una proposta di Solvay di non tenere ulteriori riunioni in quanto la domanda corrispondeva in quel tempo alla produzione, fu respinta dagli altri, i quali erano favorevoli all'adozione di «misure attive» per aumentare i prezzi, anziché lasciarli all'andamento del mercato (fonte: verbale di ICI, confermato dal verbale di Hercules). (38) Di conseguenza si convenne di passare a livelli basati su 2,00 DM/kg per la rafia, a partire dal giugno per la maggior parte dei mercati nazionali e dal 14 giugno per il Regno Unito. Fu richiesta ai partecipanti una dichiarazione di «impegno personale» per l'iniziativa, dichiarazione che venne confermata dagli altri dirigenti nella successiva riunione dei «capi». Per sostenere l'aumento furono previste varie azioni, fra cui: una limitazione dei volumi di vendita ad una proporzione convenuta delle vendite correnti; una risoluzione di non accettare nuove ordinazioni; un incremento dei contatti bilaterali fra produttori. (39) Una tabella dettagliata degli obiettivi da perseguire a decorrere dal 1g giugno fu allegata alla relazione ICI della riunione; in essa erano indicati i nuovi prezzi-obiettivo per ogni tipo principale nelle valute nazionali (per la rafia 2,00 DM/36 FB/5,00 FF/1 100 Lit per kg e 490 UKL/t). Le istruzioni o i memorandum interni sui prezzi provenienti da ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Montepolimeri e Shell, per lo più datate pochi giorni dopo la riunione degli esperti del 13 maggio 1982, mostrano che tutti questi produttori adottarono misure per applicare l'iniziativa prevista per il 1g giugno. Fatte salve poche eccezioni insignificanti, le nuove istruzioni di prezzo corrispondono esattamente a quelle formulate nella tabella dei prezzi-obiettivo reperita presso ICI. Non si dispone delle istruzioni di DSM, Petrofina, Solvay o Saga per giugno ma una relazione sulle vendite di DSM accenna a progetti di aumento dei prezzi in giugno, che si sperava sarebbero andati in porto. Nella riunione di giugno, tuttavia, gli «esperti» riferirono che gli aumenti erano stati modesti. In Germania erano stati annunciati aumenti ma alcuni produttori non avevano «resistito» alle pressioni dei clienti. L'obiettivo di UKL 490/t nel Regno Unito si basava non solo sull'obiettivo di 2 DM/kg negli altri paesi ma anche su un'ulteriore maggiorazione di 10 Pf e la palese mancanza di progressi aveva ingenerato dubbi sulla possibilità di applicare in una sola volta l'interno aumento. Nei paesi dove si prevedevano difficoltà furono progettate riunioni locali (fonti: verbale ICI). e) Da settembre a novembre 1982 (40) L'«iniziativa in materia di prezzi» del 1g giugno non riuscì tuttavia a portare i prezzi al livello programmato ed in una riunione comune «dirigenti/esperti» del 20 - 21 luglio 1982 fu convenuto un incremento in due fasi, per portare il prezzo a 2,00 DM/kg il 1g settembre e a 2,10 DM/kg il 1g ottobre. Alla sessione parteciparono ATO, BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Montepolimeri, Petrofina, Solvay e Saga. Nell'agosto 1982 ICI subentrò a Montepolimeri nella presidenza delle riunioni. Il cambiamento fornì l'occasione per ottenere dai produttori ulteriori dichiarazioni di «impegno» per un significativo incremento dei prezzi entro la fine dell'anno e l'accordo sull'istituzione di un sistema di controllo delle quote, da realizzare all'inizio del 1983. Un alto dirigente della divisione «Prodotti petrolchimici e plastici» di ICI si incontrò con ciascuno degli altri produttori in una serie di visite. Una nota di informazione intitolata «Oggetto delle visite», trovata presso ICI, incomincia come segue: «Esercitare la massima pressione per il 1g settembre: - Sono realmente d'accordo? - Vogliono veramente 1,90/2,00 DM? - Intendono una flessibilità inferiore a quella di 1 - 2 Pf sul mercato interno? Di quanto? Sui mercati esterni . . . - Annunceranno l'aumento alla stampa e ai clienti? Quando e dove? - Sono d'accordo per riunioni locali? - Quanto tempo aspetteranno per l'esecuzione? Giorni? Settimane? Equilibreranno produzione e vendite? - Limiterebbero comunque il volume? - Quali società considerano difficili ? - Ne ha il controllo effettivo?». (41) Il piano originario per passare a 2,00 DM/kg a partire dal 1g settembre fu modificato in una riunione dei «dirigenti» tenutasi il 20 agosto 1982. Era previsto un immediato incremento di 10 Pf per tutte le nuove ordinazioni di settembre, mentre il minimo di 2,00 DM/kg doveva essere applicato un mese più tardi, cioè il 1g ottobre. Contemporaneamente i produttori furono invitati a limitare le loro vendite mensili all'equivalente della quota di mercato effettivamente acquisita nei primi sei mesi del 1982. Dai verbali della successiva riunione di «esperti», tenutasi il 2 settembre 1982 (cui parteciparono i rappresentanti di tutti i produttori), risulta che l'impe- gno personale preso dai «dirigenti» venne confermato e furono nuovamente formulate le «regole di base». I produttori dovevano essere pronti a perdere contratti pur di non abbassare il prezzo, ma bisognava lasciar passare un pò di tempo prima di concretare in prezzi effettivi di mercato l'aumento programmato. (42) In questa riunione il rappresentante di BASF mise in guardia contro il pericolo che tutti i produttori fissassero il prezzo ad un «sicuro» 2,00 DM e si convenne che eventualmente i produttori che non fossero i principali fornitori di un particolare cliente e venissero contattati da quest'ultimo dovevano praticare prezzi superiori a 2,00 DM, per contribuire in tal modo al conseguimento dell'obiettivo. Fu poi preparata una tabella dettagliata con l'indicazione dei prezzi minimi per ogni tipo di valuta da applicare a decorrere dal 1g ottobre. In questa riunione fu lanciato il progetto di «account leadership» («guida contabile»), per assicurare il conseguimento dei «prezzi-obiettivo» attraverso il coordinamento dei prezzi praticati ai singoli clienti (vedi punto 27). Circa nello stesso periodo fu anche introdotta la prassi secondo cui ogni produttore avrebbe comunicato nelle riunioni il quantitativo di ordinazioni accettate per forniture (1) al prezzo-obiettivo e (2) sotto il prezzo-obiettivo, rispettivamente. (43) In seguito alle dichiarazioni di «impegno» fatte nelle riunioni del 20 agosto e 2 settembre, i produttori dettero istruzioni ai rispettivi uffici vendite per l'applicazione, a partire dal 1g ottobre, dei livelli di prezzo basati sulla rafia a 2,00 DM/kg (è stata reperita documentazione relativa a ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Montepolimeri, Shell). Rispecchiando le suddette dichiarazioni di impegno personale, molte di queste istruzioni sottolineano in termini vigorosi la necessità di seguire una linea ferma o rigida con i clienti e di rinunciare magari ad una vendita pur di aumentare il prezzo. (44) Nella successiva riunione dei «dirigenti» del 21 settembre 1982 (cui presenziarono tutti i produttori che partecipavano «regolarmente» alle riunioni, compreso Hercules) i produttori riferirono sulle misure da ciascuno di essi adottate per applicare l'aumento di 2,00 DM previsto per il 1g ottobre. Tutti avevano impartito agli uffici vendite rigorose istruzioni di non allontanarsi dall'obiettivo. Un consenso generale fu anche raggiunto nella riunione per un secondo aumento a 2,10 DM/kg il 1g novembre, che doveva diventare «definitivo» in dicembre (questo incremento di 10 Pf fu confermato in una riunione di «esperti» del 6 ottobre). I produttori adottarono inoltre misure per applicare l'ulteriore incremento di 10 PF/kg previsto per novembre (è stata reperita documentazione relativa a BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Montepolimeri, Shell a Saga). Le istruzioni in proposito furono impartite subito dopo la riunione degli esperti del 6 ottobre, nella quale era stata confermata la decisione. In un telex inviato il 14 ottobre 1982 da Saga alla sua sussidiaria del Regno Unito si fa riferimento, in relazione ad una progettata riunione locale, al cosiddetto «listino minimo concordato». Contrariamente a quanto sostenuto dai produttori durante la procedura amministrativa, cioè che i prezzi-obiettivo non sono stati mai raggiunti, i dati sulle consegne a termine riferiti in sede di riunione indicano che in ottobre - novembre la maggioranza delle commesse era stata registrata al prezzo-obiettivo o ad un prezzo superiore. Ciò è confermato da una circolare ICI dell'8 ottobre 1982 agli uffici vendita europei, che riassumeva le prime impressioni sull'iniziativa in materia di prezzi del 1g ottobre. «Il volume complessivo delle forniture sembra esiguo, anche se, a quanto pare, alcune consegne sono state riportate da settembre a ottobre e tutte le indicazioni pervenuteci mostrano che i nuovi prezzi vengono applicati alla totalità dei nuovi ordini . . .». (45) ATO, BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Montepolimeri, Fina, Solvay e Saga hanno quindi partecipato alla maggioranza, se non a tutte le riunioni di dirigenti ed esperti svoltesi fra il luglio e il novembre 1982, nelle quali fu progettata e controllata (si veda tabella 7) l'iniziativa di prezzo di autunno. Shell ammette di aver partecipato ad una riunione dei «quattro grandi» a Heathrow il 13 ottobre (una settimana prima della riunione dei «dirigenti» di ottobre) e che in settembre era stato in regolare contatto con ICI per quanto attiene l'iniziativa in materia di prezzi di ottobre (fonte: di ICI sulle conversazioni telefoniche e sulle riunioni). Ad eccezione di Fina e Solvay, tutti i suddetti produttori hanno comunicato alla Commissione le istruzioni in materia di prezzi impartite ai loro uffici vendite locali per ottobre e novembre, che non solo coincidono per quanto riguarda i quantitativi e le scadenze ma corrispondono altresì alla tabella dei prezzi-obiettivo allegata al resoconto ICI della riunione di «esperti» del 2 settembre (si veda tabella 7) (sia Solvay che Fina sostengono di aver impartito la maggioranza delle loro direttive in materia di prezzi per telefono). (46) L'iniziativa in materia di prezzi fu considerata almeno parzialmente un successo (ICI riferì in una nota informativa sul «clima favorevole del quarto trimestre») ed aveva portato ad un incremento effettivo dei margini di circa 20 Pf/kg. Tuttavia, ICI individuò diversi settori «deboli»: i bassi livelli di prezzo della rafia, una estesa varietà dei prezzi in Germania, e l'assenza, a quel tempo, di un «accordo sui volumi» definitivo (un nuovo programma di quote doveva iniziare nel gennaio 1983). Le riunioni del dicembre 1982 sfociarono in un accordo secondo cui il livello di 2,10 DM/kg per novembre e dicembre doveva essere fissato alla fine di gennaio 1983 e per i paesi che non avevano raggiunto l'obiettivo dovevano essere elaborate nuove tabelle dei prezzi (fonte: verbale della riunione di ICI). Tutti i partecipanti regolari hanno partecipato a una o ad entrambe le riunioni del dicembre 1982. f) Da luglio a novembre 1983 (47) Nel primo trimestre del 1983 il livello dei prezzi scese ulteriormente e nella prima riunione per la quale è stato reperito un memorandum (3 maggio) si convenne di applicare in Germania un prezzo-obiettivo di 2,00 DM/kg nel giugno 1983. ICI peraltro considerò questo obiettivo troppo ambizioso e ritenne che un prezzo di 1,80 DM/kg fosse un minimo più realistico per la fine di giugno. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 386D0398.1 Nel maggio 1983 fu presa la decisione di fissare un obiettivo di 2,00 DM/kg per settembre (una nota ICI dice: «2,00 dal 1g settembre o dal 1g ottobre»). Si ritenne impossibile, partendo dai livelli di allora (circa 1,70 DM/kg), raggiungere tale quota in una sola volta e quale misura intermedia fu fissato un obiettivo di 1,85 DM/kg dal 1g luglio. In una riunione del 1g giugno 1983 i presenti (tutti coloro che erano soliti partecipare alle riunioni, tranne Hercules e Solvay) «riaffermarono il loro totale impegno per il livello 1,85 . . .». I verbali riportarono che «Shell si era impegnata» per raggiungere questo livello e avrebbe preso pubblicamente l'iniziativa nell'ECN (una rivista specializzata); si precisò inoltre che Hercules era «molto favorevole» ed avrebbe annunciato i nuovi prezzi in giugno. I verbali riportarono inoltre che tutti i presenti avevano avvertito il personale di vendita, il quale stava informando i clienti dell'aumento proposto (fonte: verbale della riunione di ICI). (48) Facendo eco all'iniziativa presa pubblicamente da Shell, nella rivista commerciale European Chemical News («ECN») del 13 giugno 1983 apparve un articolo nel quale si riferiva che i produttori desideravano prezzi maggiori e Shell progettava un aumento nella misura minima di 1,90 DM/kg per il 1g luglio ed un ulteriore aumento in settembre. L'articolo affermava che anche ICI e Montepolimeri stavano applicando tali aumenti. Dall'ottobre 1982 Shell aveva partecipato quasi ogni mese alle cosiddette «riunioni preliminari» dei «quattro grandi». L'articolo dell'ECN segnalava che il mercato era «sempre più chiuso»; infatti, in una nota di stile telegrafico di ICI verso la fine di maggio si legge: «Volume di giugno-riduz. 122,5; mercato di giugno presunto a 130+»; la nota poi continua: «Shell guiderà l'iniziativa. Articolo ECN fra due settimane. ICI informata». (49) Immediatamente dopo la riunione dei «dirigenti» del 20 maggio, ICI (il 23 maggio), DSM (il 25 maggio) e BASF (il 27 maggio) impartirono istruzioni ai loro uffici vendite di applicare dal 1g luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia, 2,00 DM per gli omopolimeri e 2,25 DM per i copolimeri. I loro listini erano identici per ogni qualità e per ogni valuta nazionale (circa 40 o più voci). Un resoconto interno di Hoechst del 6 giugno 1983 stabilisce come prezzo minimo dal 1g luglio rispettivamente 1,85, 2,00 e 2,25 DM/kg per la rafia, l'omopolimero e il copolimero. Con telex dell'8 giugno (cioè subito dopo la riunione del 1g giugno in cui l'«impegno» era stato «riconfermato»), Linz indicò ai propri agenti di applicare, in ciascuna moneta nazionale, prezzi di listino coincidenti esattamente con quelli di BASF, DSM e ICI. Montepolimeri aveva già impartito istruzioni il 17 maggio ai propri uffici vendite di applicare un aumento che sarebbe entrato in vigore in giugno, da proseguire in luglio. Da documenti di Shell relativi al Regno Unito e alla Francia risulta che questa società era al corrente dei livelli concordati di prezzo da applicare dal 1g luglio e stava basando proprio su tali prezzi la sua politica di vendite. In un documento di Shell intitolato «PP W Europa-Pricing» si fa riferimento specifico ad un «prezzo-obiettivo per luglio» di 1,85 DM/kg o 480 UKL/t. In una relazione di Shell sulla situazione del mercato del 14 giugno 1983, si legge tra l'altro che «nell'Europa occidentale le società integrate di Shell detengono quote di mercato che contribuiscono alla stabilità dei prezzi (queste quote sono però in regresso nei Paesi Bassi e nel Regno Unito)». Hercules segnalò il 13 e il 29 giugno ai suoi uffici vendite gli obiettivi di prezzi minimi rispettivamente di 1,85 / 2,00 / 2,25 DM/kg. Da ATO e da Petrofina si sono avute soltanto istruzioni frammentarie in materia di prezzi, che confermano peraltro come tali produttori stessero applicando i nuovi livelli di prezzi, con un certo ritardo nel caso della Petrofina. Anche Solvay era in ritardo rispetto agli altri produttori nel notificare l'aumento agli uffici vendite, ma la sua documentazione interna, che data dal 26 luglio, stabiliva già per l'immediato prezzi minimi, per ciascun paese, coincidenti con l'obiettivo di 1,85 DM/kg per la rafia, e indicava nuovi prezzi minimi, da applicare con decorrenza dal 1g settembre, basati sul prezzo di 2,00 DM concordato tra i produttori. Pertanto, ad eccezione di Huels per il quale non sono state reperite istruzioni per luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni o si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo-obiettivo di 1,85 DM/kg risultano aver dato istruzioni in proposito. (50) Altre riunioni si svolsero il 16 giugno, il 6 e il 21 luglio, il 10 e il 23 agosto, il 5, il 15 e il 29 settembre 1983. La presenza di tutti i produttori che partecipavano regolarmente alle riunioni - incluso Hercules - risulta dalle note di trasferta relative ad alcune o, nella maggior parte dei casi, a tutte le riunioni. Solo Saga e Linz non hanno fornito le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell'articolo 11, sulla loro partecipazione a riunioni specifiche, ma entrambe ammettono di aver partecipato regolarmente a riunioni. Il provvedimento intermedio del 1g luglio in materia di prezzi fu ritenuto un successo ed il prezzo della rafia raggiunse l'obiettivo di 1,85 DM/kg in agosto. Alla fine di luglio e all'inizio dell'agosto 1983 BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz e Solvay impartirono ai loro vari uffici nazionali di vendite istruzioni sui prezzi da applicare con decorrenza dal 1g settembre (sulla base di 2,00 DM/kg per la rafia), che coincidevano per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale, con qualche eccezione di scarso rilievo. (Per quanto riguarda ATO, vedi punto 50). Nel caso di Montepolimeri e di Saga si sono ritrovate istruzioni in materia di prezzi solo per uno degli Stati membri, coincidenti peraltro con quelle degli altri produttori per il paese in questione. Un documento trovato presso la società Saga del Regno Unito contiene un riferimento specifico ai prezzi di «listino» del 1g settembre per il Regno Unito, concordati in una riunione locale. Dalla documentazione di Shell sui prezzi per il Regno Unito, in forma di una nota interna dell'11 agosto, risulta che la consociata del Regno Unito stava «promuovendo» prezzi di base, che sarebbero entrati in vigore il 1g settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori (alla fine del mese, tuttavia, Shell impartì all'ufficio vendite del Regno Unito l'istruzione di differire l'aumento di prezzi finché gli altri produttori non avessero fissato i livelli di base auspicati). Le istruzioni in materia di prezzi ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica dell'aumento di settembre con ulteriori aumenti sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1g ottobre, importo salito a 2,25 DM/kg il 1g novembre. (51) BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Montepolimeri e Solvay impartirono ai loro uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici nei mesi suddetti. Hercules, pur impartendo ai propri uffici vendite l'istruzione di assumere una «linea dura» per ottobre, indicò dapprima prezzi minimi lievemente inferiori a quelli degli altri produttori, ma il 3 ottobre segnalò ai propri uffici vendite di applicare i medesimi prezzi degli altri produttori «con effetto immediato». In novembre, Hercules avvertì i propri direttori di zona che i prezzi avrebbero dovuto conformasi agli obiettivi generali. DSM sostiene di non avere impartito per ottobre e novembre alcuna istruzione inerente ai prezzi, ma i suoi prezzi di listino a settembre coincidevano, per ciascuna qualità e moneta nazionale, con quelli di tutti gli altri produttori. Anche Saga del Regno Unito attuò l'aumento di prezzo di 10 Pf in ottobre, pur con una quindicina di giorni di ritardo rispetto agli altri. Anche se ATO e Petrofina furono presenti a tutte le riunioni di cui trattasi, entrambe sostengono che, se anche vi furono istruzioni in materia di prezzi per il periodo in questione, si trattava di istruzioni orali. Una nota interna di ATO, in data 28 settembre 1983, contiene tuttavia una tabella dal titolo «Rappel du prix de cota» (sic), che indicava per la Germania, la Francia, il Regno Unito e l'Italia prezzi per i mesi di settembre e di ottobre relativi alla rafia, agli omopolimeri e ai copolimeri coincidenti con quelli di BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Montepolimeri e Solvay (vedi punto 49). Nel corso delle ispezioni presso ATO nell'ottobre 1983 i rappresentanti dell'impresa confermarono che questi prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite. Alla fine del 1983, secondo la stampa i prezzi del polipropilene erano stati «consolidati», così da raggiungere un prezzo di mercato per la rafia da 2,08 a 2,15 DM/kg (rispetto all'obiettivo indicato di 2,25 DM/kg). La stampa specializzata parlava di dinamicità del mercato, con un aumento del 15 - 16 % della domanda rispetto al consumo del 1982 e un'ulteriore espansione del 6 - 8 % prevista per il 1984. VII. Obiettivi in termini di volume e quote (52) Si ammetteva in generale che, per ottenere condizioni di mercato favorevoli al successo delle iniziative concertate in materia di prezzi, era necessario un qualche sistema permanente di controllo dei quantitativi. Nell'agosto 1982, prima che ICI assumesse la guida del gruppo, erano in applicazione vari sistemi di ripartizione del mercato: a ciascun produttore erano state assegnate quote percentuali dell'attività disponibile, calcolate in base a stime, ma in questa fase non vi erano limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui era necessario rivedere su base stagionale le valutazioni del mercato globale, modificando le vendite, in termini di tonnellaggio assoluto, di ciascun produttore, perché corrispondessero all'assegnazione percentuale. I sistemi di ripartizione del mercato tra i produttori venivano denominati in vario modo: «obiettivi in materia di volumi», «volumi-obiettivo», «quote» o, talvolta, «aspirazioni». A ciascun produttore partecipante veniva assegnata una quota od obiettivo, espressa in tonnellate o in percentuale. Adottando il sistema delle quote, si doveva tener conto dei produttori che non avevano partecipato alle riunioni e quindi neanche alle discussioni particolareggiate. Nel 1979 Hercules aveva la propria quota individuale, ma successivamente fu raggruppata con Amoco oppure con Amoco e BP. (53) Queste due ultime società sostengono di non sapere nulla di assegnazioni loro concesse, ma Hercules partecipava a riunioni in cui si svolgevano discussioni particolareggiate in materia di volumi (in effetti, nella sede di tale ditta, è stato trovato un documento programmatico, redatto da Montepolimeri, riguardante una proposta per un sistema di quote nel 1982) e, almeno per il primo trimestre del 1983, essa dichiarò la propria soddisfazione per l'assegnazione «globale» di 53 000 t, da ripartire nella misure di 21/21/11 tra Hercules stesso, Amoco e BP. Quantomeno dalla seconda metà del 1982, la prassi normale era che i produttori riferissero alle riunioni le vendite in termini di tonnellate che ciascuno di essi aveva realizzato il mese precedente. Un confronto tra obiettivi o quote di ogni anno e le vendite di ciascun produttore figura nella tabella 8. Per ogni anno dal 1979 (il primo anno per il quale si conosce l'esistenza di un sistema di quote), si sono avuti i seguenti sistemi: a) 1979 (54) Per il 1979 furono stabiliti per ciascun produttore obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Non si sa su quale base precisa siano stati assegnati gli «obiettivi» per il 1979, ma furono necessari accordi per venire incontro alle aspettative dei nuovi arrivati, che avevano aderito di recente e non avevano quindi nessun diritto «storico». Tabelle trovate presso ICI riportano gli «obiettivi riveduti» per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell'Europa occidentale. L'esistenza di un sistema di ripartizione del mercato per il 1979 è confermata da documenti trovati presso ATO, che indicano gli obiettivi dei quattro produttori francesi - ATO, Rhone Poulenc, Solvay e Hoechst France - per ciascun mercato nazionale. b) 1980 (55) Alla fine del febbraio 1980 i produttori si accordarono sugli «obiettivi» per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base a un mercato previsto di 1 390 000 t (con un incremento di circa il 12 % rispetto all'anno precedente). Varie tabelle, dalle quali risultavano gli «obiettivi concordati» per ogni produttore per il 1980, sono state reperite presso ATO e ICI. Una delle tabelle trovate presso ICI, in cui figurano varie proposte e gli obiettivi definitivi concordati, è in lingua tedesca e proviene ovviamente da un (non identificato) produttore tedesco. La stima iniziale di un mercato globale di 1 390 000 t si rivelò eccessivamente ottimistica, per cui fu necessario modificare la quota di ciascun produttore, limitandola a un consumo totale annuo di sole 1 200 000 t (fonte: verbale ICI della riunione di «esperti» del gennaio 1981). Tra i «quattro grandi», soltanto ICI registrò vendite inferiori all'obiettivo del 1980, mentre per gli altri prodotti le vendite «raggiunte» risultarono ampiamente conformi agli obiettivi. Soltanto DSM, che «si era opposta a che le imprese riducessero il loro obiettivo iniziale», aveva considerevolmente superato la propria assegnazione (vendendo 46 100 t rispetto a un obiettivo di 38 400). c) 1981 (56) La ripartizione del mercato per il 1981 fu oggetto di trattative lunghe e complesse. All'inizio dell'anno si decise che, a titolo di provvedimento provvisorio, per poter attuare l'iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio-marzo ciascun produttore doveva ridurre le vendite mensili a un dodicesimo dell'85 % dell'«obiettivo» per il 1980 (fonte: verbale ICI della riunione di esperti di gennaio). Nell'intento di preparare un sistema a carattere più permanente, ciascun produttore comunicò ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che si auspicava di vendere nel 1981: la somma di tali «aspirazioni» era ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Vennero presentati vari sistemi di compromesso: secondo ICI, i quattro produttori maggiori avrebbero dovuto «dare l'esempio» e accettare una piccola riduzione dei loro obiettivi per il 1980 a condizione che anche i nuovi arrivati limitassero le loro richieste (fonte: progetto di proposta di ICI). (57) In quanto partecipanti ai dibattiti intesi a raggiungere un accordo sul sistema di ripartizione del mercato per il 1981, ICI e Shell s'incontrarono in almeno altre due occasioni; Montepolimeri partecipò a una riunione. Shell era scettica, in quanto a suo parere le proposte si basavano su stime sovradimensionate del mercato, ma dichiarò che si sarebbe accontentata dell'11 - 12 %. Vennero discussi provvedimenti più rigorosi di controllo sui volumi, che comprendevano eventuali sanzioni in caso di superamento delle quote di vendita (fonte: verbale ICI delle riunioni del 27 maggio e 17 giugno 1981). In ultima analisi, per il 1981 non ci fu nessun accordo definitivo in materia di quote: come rimedio provvisorio i produttori assunsero le rispettive quote stabilite per l'anno precedente come diritto teorico e segnalarono nelle riunioni, ogni mese, le proprie vendite effettive (fonte: tabelle ICI intitolate «Scarti per società»). In tal modo le vendite effettive venivano controllate sulla base di una ripartizione teorica del mercato disponibile, effettuata con riferimento alle quote del 1980. d) 1982 (58) Per stabilire un sistema per il 1982 vennero formulate di nuovo complesse proposte, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, quali i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e la capacità di produzione disponibile. Si stimò a 1 450 000 t il mercato globale da suddividere. Taluni produttori presentarono piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si accontentarono d'indicare soltanto le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Un documento di pianificazione trovato presso Hercules e ICI ma proveniente da Montepolimeri, suggeriva una formula, con l'ausilio di tavole dettagliate, che tenesse conto delle vendite realizzate nel 1981 e della capacità nominale per il 1982 di ciascun produttore. Stando al verbale ICI della riunione di «esperti» del 10 marzo 1982, fu in quell'occasione che il rappresentante di Montepolimeri distribuì le tabelle allo scopo di raggiungere un accordo sulle quote alla successiva riunione di «esperti». ICI propose un sistema basato sulle vendite effettive del 1981, ponderate con un'aliquota dell'incremento del mercato previsto per il 1982 rispetto al 1981, aliquota equivalente alla capacità percentuale di ciascun produttore sulla capacità totale. Come per il 1981, non si raggiunse nessun accordo definitivo e, per il primo semestre, ciascun produttore riferì nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, che furono controllate in rapporto alla quota percentuale da esso raggiunta nell'anno precedente. (59) Nell'agosto 1982, subentrando a Montepolimeri nella presidenza, ICI informò di aver l'intenzione d'introdurre per il 1983 un nuovo sistema concordato di quote di mercato in un «quadro» che tutti i produttori si impegnavano a rispettare (fonte: verbale ICI della riunione di «dirigenti» dell'agosto 1982 e la nota di ICI «quote»). ICI ebbe discussioni bilaterali con ciascuno dei produttori in merito al nuovo sistema e, nell'attesa dell'istituzione di un simile regime di quote, fu chiesto ai produttori di cercar di ridurre nel secondo semestre del 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale da essi ottenuta nel primo semestre di quell'anno (fonte: verbali ICI della riunione). Nel 1982 le quote di mercato avevano raggiunto un relativo equilibrio (definito da ATO come un «quasi consenso»). Il consumo totale dell'Europa occidentale era di circa 1 412 000 t; tra i maggiori produttori, ICI e Shell avevano mantenuto una quota di circa l'11 %, mentre Hoechst era poco al di sotto del 10,5 %. Montepolimeri, che come sempre era il massimo produttore, aveva registrato un lieve progresso, raggiungendo una quota di mercato del 15 %, rispetto al 14,2 % dell'anno precedente. Le quote di mercato dei produttori di medie dimensioni - ATO, Solvay, BASF, Huels e Hercules - rimasero stabili rispetto agli anni precedenti, con l'unica eccezione di DSM, che proseguì nel suo regolare incremento di 0,5 % l'anno. e) 1983 (60) Per il 1983, ICI chiese a ciascun produttore d'indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali da assegnare a ciascuno degli altri produttori. Montepolimeri, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay presentarono ciascuna proposte dettagliate per una ripartizione del mercato, che fissavano le quote di ciascun produttore. I tre produttori tedeschi presentarono una proposta congiunta tramite BASF. Le varie proposte vennero immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media che fu raffrontata con le «aspirazioni» individuali di ciascun produttore in termini di percentuale. (61) Gli orientamenti suggeriti da ICI per un nuovo accordo-quadro per il 1983 erano essenzialmente i seguenti: a) riconoscere i risultati raggiunti da ciascun produttore sul mercato, calcolando la percentuale di vendite totali realizzata da ciascuno in un periodo di riferimento (dal 1g gennaio 1981 al 30 settembre 1982) e applicandola a quella parte del mercato del 1983 equivalente al mercato del 1982, valutato a 1 400 000 t; b) ripartire le 75 000 t, ossia l'eccedenza che, secondo le previsioni, le vendite del 1983 dovevano registrare rispetto a quelle del 1982, in proporzione alla percentuale di ciascun produttore sulla capacità totale ufficiale; c) raffrontare il risultato con l'esito previsto per ogni produttore nel 1982 e ritoccare eventuali anomalie manifeste; d) considerare le società Montepolimeri/Anic/SIR come un gruppo singolo e lasciarle libere di decidere tra di loro la ripartizione della quota ad esse spettante. (62) Per il successo di ogni nuovo piano, ICI riteneva di fondamentale importanza che i «quattro grandi» costituissero un fronte unico rispetto agli altri produttori. Shell segnalò ad ICI che a suo parere essa stessa, ICI e Hoechst dovevano avere ciascuna una quota dell'11 % (fonte: documento ICI «programma-quadro per il propilene»). Secondo la proposta di ICI per il 1983, i produttori italiani avrebbero avuto il 19,80 %, Hoechst e Shell il 10,90 % ciascuna, ed ICI stessa l'11,10 %. Allo scopo di elaborare un progetto di quote per il 1983, il mercato totale disponibile fu concordato tra i produttori nella cifra di 1 470 000 t. (63) In novembre e dicembre le suddette proposte furono discusse in varie riunioni: nella sessione di dicembre degli «esperti» era all'ordine del giorno una proposta limitata temporaneamente al primo trimestre dell'anno. La domanda totale per tale periodo era valutata a 367 500 t. Una nota di ICI mostra che ATO, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Montepolimeri e Solvay ritenevano la quota loro assegnata «accettabile»; ad Hercules, Amoco e BP fu assegnata una quota complessiva di 53 000 t e Hercules si dichiarò soddisfatta di una quota di 20 000 t su tali 53 000 t (cifra modificata poi in 21 000 t) (fonte: verbale ICI della riunione di «esperti» del dicembre 1982; resoconto della convenzione telefonica con Hercules del 3 dicembre 1982). Il verbale di ICI non riportava la reazione di Shell alla proposta, ma questo produttore era presente alla riunione dei «quattro grandi» svoltasi il 20 dicembre 1982. In una nota informativa non datata di ICI, destinata ad una riunione con Shell, che avrebbe dovuto svolgersi all'incirca in maggio 1983, si legge che Shell aveva «accettato per l'Europa occidentale quote di 39,5 Kt/t per il primo e secondo trimestre 1983 . . .». I documenti programmatici per il primo trimestre del 1983 rinvenuti presso Shell confrontano le vendite progettate dalle società operative di Shell nell'Europa occidentale, cioè 43,7 miliardi di t, con l'obiettivo di 39,5 miliardi di t, al fine di colmare la differenza, considerando che la quota di mercato di Shell era del 10,7 % e che su di essa si basava il sistema di quote del primo trimestre. D'altra parte Shell non intendeva superare l'11 % originariamente proposto anche per ICI e Hoechst e le società operative avevano convenuto di cooperare per non superare la suddetta percentuale. In realtà la quota raggiunta da Shell nei primi 5 mesi del 1983, cioè il 10,9 %, risulta approssimarsi alla quota concordata avendo le società operative ricevuto istruzione di non rinunciare alla maggiorazione dei prezzi per aumentare la quota di mercato. (64) I documenti reperiti presso Shell confermano che, nel secondo trimestre del 1983, si continuò con un certo regime di controllo dei volumi: per mantenere nel secondo trimestre la propria quota di mercato prossima all'11 % (cifra indicata come «l'obiettivo concordato per la Shell»), le società di vendita nazionali del gruppo Shell avevano ricevuto l'ordine di ridurre le proprie vendite. Anche se manca un riferimento specifico alle quote nell'ultima riunione di produttori per i quali sono stati reperiti verbali (giugno 1983), il memorandum ICI riferisce che gli «esperti» si scambiavano informazioni particolareggiate sui quantitativi venduti da ciascuno nel mese precedente, il che indicherebbe che un qualche sistema di quote era operativo. (65) Anche se, in un certo periodo, i quattro produttori principali avevano considerato la possibilità di rafforzare il sistema di controllo dei volumi mediante pagamenti di compensazione o infliggendo sanzioni in caso di superamento della quota assegnata, un simile regime di sanzioni non fu mai operativo nel settore del polipropilene. Pertanto, la conformità con l'obiettivo concordato era in un certo senso volontaria, ma il sistema secondo cui ciascun produttore riferiva nelle riunioni sui quantitativi venduti nel mese precedente, con il rischio di trovarsi di fronte a critiche da parte degli altri produttori qualora fosse ritenuto inadempiente, costituiva uno stimolo a rispettare l'obiettivo assegnato VIII. Lo scambio d'informazioni (Fides) (66) Nel luglio 1976 i produttori di polipropilene avevano istituito un regime di scambio mensile d'informazioni sulla produzione, le vendite e le variazioni delle scorte nell'Europa occidentale, tramite la Fides Trust Company di Zurigo. Nell'aprile 1977 tutti i produttori partecipavano ormai a tale regime, eccettuata Hercules, che vi aderì successivamente. In base all'accordo Fides, ogni produttore riferisce i propri dati mensili ad un'unità centrale di raccolta, che prepara e trasmette agli aderenti cifre sistematiche per l'intera industria del polipropilene, relative non ai singoli produttori ma ai raggruppamenti nazionali, formati ciascuno da più produttori. Il sistema ufficiale Fides prevede disposizioni specifiche per garantire l'anonimato, ma tali salvaguardie erano rese inutili dai produttori stessi, che si scambiavano sistematicamente per telefono o alle riunioni i dati sui quantitativi forniti da ciascuno al mercato europeo. Le cifre ufficiali Fides costituivano un utile metodo per verificare l'esattezza dei dati individuali forniti, che potevano essere sommati in modo da far risultare eventuali divergenze rispetto ai totali Fides. Dai verbali delle riunioni svoltesi dal giugno 1982 in poi, risulta che venne a consolidarsi la pratica secondo cui ogni produttore informava sistematicamente gli altri delle sue vendite del mese precedente per confrontarle con il suo obiettivo. Per Amoco, BP e Hercules era disponibile solo una stima globale. BP e Amoco non avevano partecipato alle riunioni e sembra che Hercules non abbia voluto comunicare cifre dettagliate. Hercules aveva comunque il vantaggio di conoscere i dati particolareggiati degli altri produttori; dalla sua documentazione interna risulta infatti che era esattamente al corrente del volume delle consegne in ciascuno Stato membro e delle quote di mercato degli altri produttori nel 1981 e 1982. IX. La posizione particolare dei quattro produttori principali (67) I quattro principali produttori - Montepolimeri, Hoechst, ICI e Shell - sin dal giugno 1977, quando avevano discusso e concordato i prezzi base, avevano riscontrato tra di loro, nella qualità di «quattro grandi», una comunanza di interessi (vedi sopra, punto 16). Con la creazione, alla fine del 1977, di un sistema di riunioni periodiche, divenne prassi normale dare notizia ai clienti di un'«iniziativa» in materia di prezzi mediante un comunicato stampa in cui si comunicava che un determinato produttore prevedeva un aumento che gli altri avrebbero «appoggiato» o «seguito». Montepolimeri, ICI e Shell - Hoechst non partecipò - si riunirono nel giugno 1981 per discutere il tipo d'azione da intraprendere per aumentare i prezzi. Tra le soluzioni discusse ricordiamo: a) sanzioni contro produttori «disfattisti»; b) controllo della produzione; c) un nuovo regime di quote; d) una nuova iniziativa dei «quattro grandi» con cui essi si adattavano alle esigenze dei produttori minori compensando il calo delle proprie vendite con recuperi sui mercati del «resto del mondo»; e) un aumento forfettario di 20 Pf dal 1g luglio 1981 (vedi il verbale ICI del 17 giugno 1981). (68) In risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17, ICI ha ammesso che i quattro leader erano giunti ad un'intesa comune secondo cui se si dovevano aumentare i prezzi, essi stessi, nella loro qualità di imprese leader del mercato, dovevano dare un efficace esempio, anche a scapito del proprio volume di vendite. Alla fine del 1982 i «quattro grandi» incominciarono a riunirsi in sessione ristretta il giorno precedente ciascuna riunione dei «dirigenti». Queste cosiddette «riunioni preliminari» erano il quadro in cui i quattro maggiori produttori potevano concordare una posizione comune prima della riunione vera e propria. L'idea era che i quattro principali produttori, controllando circa il 50 % del mercato, potevano favorire una stabilizzazione dei prezzi adottando un approccio comune (fonte: documento ICI «Programma-quadro per il propilene» e verbale Shell del 20 ottobre 1982). ICI ha ammesso che gli argomenti discussi nelle riunioni preliminari erano gli stessi trattati nelle riunioni successive dei «dirigenti», (fonte: risposta di ICI a norma dell'articolo 11), ma Shell d'altra parte ha negato che le riunioni dei «quattro grandi» fossero in qualche modo preparatorie ad una riunione plenaria o comportassero il coordinamento in vista di una posizione comune sugli argomenti in discussione il giorno successivo. Tuttavia la documentazione esistene sulle riunioni dei «quattro grandi» (nell'ottobre 1982 e nel maggio 1983) contraddice tale affermazione. D. Gli argomenti fattuali dei produttori (69) Gli argomenti fattuali avanzati dai produttori nel corso della procedura amministrativa possono essere sintetizzati come segue. a) I verbali di riunione. Si sostiene che i resoconti delle riunioni reperiti dalla Commissione presso ICI non sono opponibili agli altri produttori come prova dei fatti in essi riportati, oppure sono talmente inattendibili da esser privi di ogni rilevanza. b) Natura delle riunioni. Pur ammettendo tutti i produttori di aver partecipato a riunioni di «dirigenti» e di «esperti» (nel caso di Shell, riunioni dei «quattro grandi»), alcuni produttori sostengono che in queste riunioni si discusse soltanto di problemi generali del settore, e non vennero mai trattati argomenti riguardanti la concorrenza. Altri ammettono che vi sono stati tentativi di pervenire ad un accordo sui prezzi-obiettivo o sulle quote, ma sostengono che non si giunse mai ad un consenso generale. Certi produttori sostengono che anche nell'ipotesi che gli altri produttori avessero discusso o concordato nelle riunioni misure contrarie alla concorrenza, a tali riunioni essi erano presenti soltanto in qualità di «osservatori» o al fine di conoscere meglio la situazione del mercato, senza mai impegnarsi in accordi oppure a limitare la concorrenza. c) Studio del mercato. I tre produttori tedeschi diedero incarico ad un esperto di econometria di effettuare uno studio che dimostrasse che nel mercato del polipropilene in Germania (assunta come paese rappresentativo dell'intera CEE) esistevano condizioni di concorrenza di estrema tensione o addirittura disastrose, che qualsiasi eventuale accordo di fissazione dei prezzi era illusorio, a causa dell'andamento discontinuo dei prezzi e delle perdite persistenti dell'industria, e che i prezzi erano determinati dalle forze naturali del mercato quali l'equilibrio tra offerta e domanda, il clima economico generale e la competitività tra produttori per la conquista di maggiori quote di mercato. d) Controllo centralizzato. La maggior parte dei produttori - ATO, BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Montepolimeri, Petrofina e Solvay - si sono inoltre sottoposti ad un controllo centralizzato delle proprie vendite di polipropilene nel 1982 e nei primi 9 mesi del 1983; tale controllo è stato effettuato da una società di revisori contabili. I produttori hanno sostenuto che il controllo ha rivelato forti differenze non solo tra i prezzi effettivamente raggiunti sul mercato e i loro prezzi di «listino» ma anche da produttore a produttore e da cliente a cliente. Essi ne deducevano che sul mercato esisteva una vivace concorrenza, la quale smentiva ogni collusione tra produttori. e) Istruzioni in materia di prezzi. Tutti i produttori hanno asserito che nelle istruzioni scritte sui prezzi che essi avevano trasmesso ai propri uffici vendite si potevano notare differenze per quanto riguarda i tempi di applicazione dei prezzi stessi o la definizione dei prezzi reali in confronto ai prezzi-obiettivo fissati in certe riunioni e nei reciproci rapporti fra produttori. Alcuni produttori hanno cercato di dimostrare che, nonostante avessero partecipato alle riunioni, l'eventuale analogia che si poteva riscontrare fra le loro istruzioni sui prezzi poteva spiegarsi in base ad elementi come la trasparenza del mercato (informazioni dai clienti o notizie stampa) e la struttura oligopolistica del mercato. Altri argomenti più specifici avanzati da singoli produttori verranno esaminati nella parte della presente decisione in cui viene valutato il grado di partecipazione di ciascun produttore alle infrazioni contestate. E. Giudizio della Commissione sugli Argomenti Fattuali dei Produttori a) I resoconti delle riunioni (70) Mentre hanno offerto varie interpretazioni alternative della natura e degli obiettivi delle riunioni, le imprese non hanno prodotto alcuna prova documentale delle riunioni stesse né alcuna testimonianza che autorizzi a mettere in dubbio l'esattezza dei resoconti di ICI. Il resoconto di due riunioni, quale risulta fornito da ICI nei suoi rapporti interni, è confermato, per quanto riguarda tutti i punti di maggior rilevanza, dai resoconti delle stesse riunioni reperiti presso Hercules. Anche la documentazione riguardante gli argomenti delle riunioni (prezzi-obiettivo, iniziative sui prezzi, quote) reperita presso altri produttori (ATO, DSM e Shell) nel corso delle indagini conferma i fatti riportati nei resoconti particolareggiati di ICI. Altri documenti rinvenuti presso ICI, ma provenienti da altre imprese, apportano ulteriori prove convincenti, soprattutto per quanto concerne gli obiettivi in termini di volume o la fissazione di quote. I resoconti ICI erano preparati ad uso dei direttori della divisione «Petrolchimica e plastica» di ICI, che partecipavano alle sessioni dei «dirigenti» e presiedevano le riunioni. Dato che ICI presiedeva il gruppo, si ha ogni motivo di supporre che i verbali venissero redatti con la massima cura, sicché sarebbe assurdo metterne in dubbio la veridicità. La Commissione conclude pertanto che i verbali delle riunioni costituiscono resoconti precisi, affidabili e coerenti di quelle riunioni, degli argomenti discussi, degli accordi conclusi e del ruolo di ciascun partecipante. La Commissione non è in possesso dei resoconti di ciascuna delle riunioni svoltesi a partire dal 1977, ma solo di quelli di alcune riunioni tenutesi nel 1979 e nel 1981, da cui risulta che gli argomenti trattati e le conclusioni erano essenzialmente gli stessi delle riunioni del 1982 e del 1983. b) Carattere delle riunioni (71) I resoconti disponibili delle riunioni smentiscono gli argomenti avanzati dai produttori circa i temi discussi e l'asserito modesto grado della loro partecipazione. Da questi documenti risulta che vennero conclusi accordi precisi in merito agli importi degli aumenti di prezzo e ai relativi tempi di realizzazione, nonché in ordine alle modalità di esecuzione. Per quanto concerne gli obiettivi relativi al volume o le quote, sono stati reperiti diversi dati e listini applicati dal 1979 in poi, che contraddicono l'affermazione secondo cui si trattava soltanto di «proposte» che non vennero mai attuate. c) Lo studio di mercato (72) Lo studio economico sul mercato tedesco non smentisce l'esistenza degli accordi. D'altra parte, se è vero che i fattori in esso indicati - struttura del mercato e trasparenza dei prezzi - potrebbero, anche mancando la prova della collusione, spiegare la similarità del comportamento dei produttori in materia di prezzi, è altresì vero che le obiezioni della Commissione non si basano su questa generale similarità. Infatti non solo l'uniformità e la simultaneità delle istruzioni in materia di prezzi è tale da costituire una forte presunzione di concertazione anche se mancassero le prove dirette delle riunioni, ma nella fattispecie le prove raccolte dimostrano addirittura l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento commerciale dei produttori e il sistema delle riunioni regolari. (73) In ogni caso, la Commissione non ha mai inteso affermare che con il sistema delle riunioni periodiche si siano potute controllare in tutto e per tutto le operazioni e le vendite dei produttori o che tale sistema sia stato l'unico fattore a incidere sui prezzi del polipropilene. Le prove su cui si basa la Commissione dimostrano infatti che i produttori hanno riconosciuto che sul mercato incidevano fattori - quali le fluttuazioni della domanda o gli aumenti di prezzo delle materie prime - che sfuggivano al loro controllo. Per decidere l'entità, i tempi di attuazione, le modalità e le prospettive di successo di un'iniziativa programmata in materia di prezzi, i produttori hanno dovuto tener conto di tali fattori di mercato. Ma è d'altra parte certo che uno degli scopi principali delle riunioni è stato di cercare di coordinare le reazioni dei produttori a questi fattori. Può anche darsi che i prezzi siano stati determinati in gran parte dalle condizioni dell'offerta e della domanda, ma dalle prove documentali risulta che attraverso i loro sistemi di controllo dei volumi o delle quote i produttori cercavano di alterare tali condizioni. d) Controllo centralizzato (74) Pur non avendo motivo di dubitare che l'impresa indipendente di revisori che ha effettuato la revisione contabile abbia accuratamente rilevato i prezzi (al netto di tutti gli sconti) dei produttori interessati nel periodo considerato, la Commissione non accetta le conclusioni che i produttori stessi vorrebbero dedurne. Innanzitutto la Commissione non ha mai asserito (come alcuni produttori hanna tentato di sostenere) che tutti i produttori hanno raggiunto un prezzo uniforme di cartello o che il prezzo effettivo ottenuto da ciascun cliente corrispondeva al prezzo «di listino» per un certo mese. Il fatto che i prezzi medi «di mercato» restassero indietro rispetto ai prezzi «obiettivo» o forse mai li raggiungessero non inficia le obiezioni della Commissione. Ciò che più conta è che, in seguito all'accordo per il raggiungimento di prezzi-obiettivo, tutti i produttori hanno impartito istruzioni al loro personale di vendita al fine di applicare tali livelli di prezzo e che «gli obiettivi» servivano come base delle trattative di prezzo con i clienti (vedi punto 90, infra). Nel corso della procedura, la Commissione ha sempre riconosciuto che anche un'iniziativa in materia di prezzi coronata da successo (come si sa, non tutte le iniziative hanno raggiunto lo scopo) poteva presentare zone di debolezza per certi prodotti o su determinati mercati nazionali e che il concreto successo di ogni iniziativa richiedeva necessariamente un certo tempo. Il semplice confronto tra i prezzi netti fatturati da ciascun produttore e i suoi prezzi di «listino» per l'intero periodo è scarsamente probatorio. Il periodo su cui verte la revisione contabile comprende, infatti, non solo le iniziative in materia di prezzi note - giugno 1982; ultimo trimestre 1982; luglio 1983; settembre (ma non ottobre e novembre) 1983 - ma anche periodi intermedi in cui, come la Commissione stessa ha riconosciuto, i prezzi erano stagnanti o in diminuzione; era quindi normale che in tali periodi i prezzi di listino differissero sensibilmente da quelli effettivi. Inoltre, quando si confrontano i prezzi raggiunti con «gli obiettivi» fissati nelle riunioni, si deve tener presente: a) che i prezzi rilevati dai revisori contabili erano prezzi al netto di tutti gli sconti e ribassi mentre i «prezzi-obiettivo» erano prezzi all'ingrosso; b) che a certi grossi clienti venivano probabilmente praticati prezzi fissi speciali in base a contratti annuali o trimestrali; c) che le ordinazioni con molti mesi di anticipo potevano ritardare l'applicazione del nuovo prezzo; d) che i clienti potevano resistere con successo agli aumenti; e) che l'applicazione di tali aumenti è risultata più difficile in certi settori o Stati membri. Se si considerano questi fattori, il confronto tra l'evoluzione dei prezzi applicati a singoli clienti e i prezzi-obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso ICI ed altri produttori sull'attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Nella tabella 9 i prezzi-obiettivo concordati nelle riunioni vengono confrontati con i prezzi raggiunti, riportati dalla stampa specializzata dal settembre 1981 al dicembre 1983. e) Le istruzioni sui prezzi (75) L'asserzione dei produttori, secondo cui le istruzioni in materia di prezzi non corrispondevano, per quanto riguarda le scadenze o gli importi, ai prezzi-obiettivo concordati nelle riunioni o tra di loro, non trova conferma nei fatti. La Commissione ha elaborato e ha inviato ai produttori alcuni prospetti particolareggiati, allegandovi copia delle relative istruzioni sui prezzi fornite da ciascun produttore e concernenti tutte le iniziative note in materia di prezzi, introdotte tra il settembre 1979 e il novembre 1983 (questi prospetti sono necessariamente una sintesi delle istruzioni, talora complesse, riguardanti i tempi di attuazione o gli importi di un aumento e il grado di flessibilità consentito, e devono essere letti tenendo presente il contenuto delle istruzioni complete allegate). Dall'esame e dal confronto delle istruzioni stesse risulta un comportamento coerente dei produttori nel dare istruzioni per la realizzazione dell'«obiettivo» di cui è menzione nei resoconti delle riunioni. Per i casi in cui (come nel febbraio - marzo 1981, 1g giugno 1982, 1g ottobre 1982) nelle riunioni venne compilata una tabella completa dei prezzi-obeittivo per ogni qualità e per ogni valuta nazionale, si è potuto disporre delle istruzioni fornite da diversi produttori a ciascun ufficio vendite nazionale: e queste istruzioni corrispondono esattamente non soltanto tra di loro ma anche con ciascuno dei circa 40 prezzi fissati nella tabella. In altri casi (come ad esempio nel settembre - novembre 1983), anche se non si è potuto disporre di una tabella completa dei prezzi-obiettivo, le istruzioni fornite dai produttori risultano nuovamente identiche. Talvolta alcuni produttori hanno lasciato ai loro uffici vendite locali una certa discrezionalità per quanto riguarda l'applicazione completa e immediata o viceversa dilazionata di un nuovo prezzo, o hanno indicato prezzi «minimi» o «il livello più basso» cui i prezzi potevano arrivare. I maggiori scostamenti dai valori fissati nel piano-prezzi dovevano però essere comunicati all'ufficio centrale. In via eccezionale taluni produttori potevano fissare prezzi speciali per clienti particolarmente importanti. Hercules, ad esempio, inviava un telex circolare agli uffici vendite locali dei paesi della CEE in cui quasi invariabilmente si faceva riferimento alla ferma intenzione di raggiungere livelli di prezzo corrispondenti ai prezzi-obiettivo concordati nelle riunioni. A ciascuna area di mercato venivano inviate istruzioni specifiche per telex (sovente riferentisi allo stesso «obiettivo» generale in marchi tedeschi o nella corrispondente valuta nazionale), per tener conto delle condizioni locali e dei vari fattori che potevano influire sul prezzo che poteva essere effettivamente raggiunto. Il quadro generale, comunque, è quello dell'invio di istruzioni volte ad applicare i prezzi-obiettivo fissati nella corrispondente riunione. (76) Richiamandosi a specifiche iniziative sui prezzi, diversi produttori hanno cercato di dimostrare la presunta «indipendenza» del loro comportamento da quello di altri produttori o da una linea d'azione decisa in una data riunione. Così ICI afferma, in relazione all'aumento intermedio a 1,85 DM/kg applicabile dal 1g luglio 1983, che le istruzioni sui prezzi cui fa riferimento la Commissione furono inviate da diversi produttori prima della data della riunione in cui secondo la Commissione venne concordato tale aumento (1g giugno). Questa argomentazione trascura il fatto che nella riunione del 1g giugno venne semplicemente confermata la decisione di puntare sul prezzo-obiettivo di 1,85 DM/kg, che era già stata presa nella precedente riunione del 20 maggio 1983: le istruzioni di ICI a tale proposito sono state inviate soltanto tre giorni dopo, e cioè il 23 maggio. ICI inoltre non ha potuto fornire alcuna spiegazione del fatto che i suoi nuovi prezzi erano esattamente gli stessi di quelli fissati da DSM e da BASF per 40 o più voci, e per di più, erano applicabili e partire dallo stesso giorno. Hercules ha accusato la Commissione di (pretesa) ingiustizia per aver considerato le istruzioni sui prezzi fornite da vari produttori come se fossero state contemporanee, mentre non lo erano. Questa società ha fatto notare in particolare l'intervallo di tempo di almeno quattro settimane che è trascorso tra le sue istruzioni sui prezzi del 26 luglio 1982, relative ad un aumento a 2,00 DM/kg con effetto dal 1g settembre e a 2,10 DM/kg con effetto dal 1g ottobre, e quelle citate dalla Commissione per gli altri produttori. Le istruzioni degli altri produttori erano posteriori perché dopo l'invio del telex iniziale di Hercules venne concordato di rinviare l'iniziativa di un mese, ed infatti Hercules stessa trasmise un telex, il 24 agosto 1982, con cui venivano modificate le istruzioni iniziali. Circostanza ancor più significativa, le istruzioni iniziali inviate da Hercules in materia di prezzi il 26 luglio («per settembre e ottobre ci prefiggiamo aumenti di prezzo basati sui prezzi-obiettivo della rafia di 2,00 DM/kg e 2,10 DM/kg, rispettivamente») ven- nero fornite soltanto cinque giorni dopo che la società aveva partecipato alla sessione del 21 luglio, in cui vennero originariamente fissati proprio questi prezzi-obiettivo (nel resoconto ICI delle riunioni si legge: «il valore di 2,00 DM/kg è stato, in generale, accettato per settembre, con un ulteriore aumento di 10 Pf, da comunicare simultaneamente, applicabile dal 1g ottobre»). Indipendentemente dal controllo contabile commissionato dagli altri produttori, Hercules esibì una relazione allo scopo di dimostrare che non esisteva generalmente un rapporto tra le proprie «direttive» in materia di prezzi e i prezzi-obiettivo fissati nelle riunioni. Si tratta di una conclusione alla quale Hercules è potuto arrivare soltanto trascurando o interpretando selettivamente le istruzioni sui prezzi e utilizzando non già gli obiettivi stabiliti per ciascun tipo nell'appropriata valuta nazionale (vedi tabelle allegate ai verbali ICI delle riunioni) bensì dati «teorici» approssimativi a tal fine da Hercules appositamente estrapolati dal prezzo-obiettivo in DM della rafia. (77) In alcuni casi, i produttori non hanno fornito alla Commissione l'intera serie delle istruzioni sui prezzi a partire dal 1979 in poi, come richiesto. Pertanto, per i due produttori Huels e Hercules, è disponibile soltanto la documentazione relativa al 1982 e al 1983 e, per Petrofina e Solvay soltanto al 1983. Si è sostenuto che i documenti relativi agli anni precedenti sono stati distrutti o non sono mai esistiti ma dalle istruzioni sui prezzi reperite risulta comunque che nel periodo o nei periodi per i quali hanno fornito la documentazione questi quattro produttori si sono effettivamente adoperati per conseguire gli obiettivi convenuti. Anic e Rhône Poulenc non hanno fornito alcuna istruzione sui prezzi ma dai resoconti delle riunioni e da altri documenti risulta che questi due produttori hanno partecipato regolarmente alle riunioni in cui sono state discusse e concordate le iniziative in materia di prezzi. I documenti relativi agli accordi sulle quote dimostrano la loro piena partecipazione a tali piani durante il periodo della loro presenza sul mercato del polipropilene. F. La partecipazione di ciascun produttore (78) ICI, Montepolimeri, Hoechst e Shell - i «quattro grandi» - formavano il «nucleo» degli accordi successivi all'«accordo sui prezzi di base». Dopo l'introduzione del sistema delle riunioni periodiche, Montepolimeri assunse la guida del gruppo, cedendola poi a ICI nell'agosto 1982. Hoechst, ICI e Montepolimeri partecipavano tutti regolarmente alle riunioni di «dirigenti» e «esperti». La Shell non partecipava a tali riunioni ma, coinvolta all'accordo iniziale sui prezzi di base, a riunioni «ad hoc» con gli altri maggiori produttori e partecipò agli accordi sulle quote. Shell ha ammesso che prima delle riunioni di «dirigenti» e di «esperti» veniva talvolta chiesto il suo parere sulla attuabilità degli aumenti di prezzo e che dopo le riunioni veniva informata da Montepolimeri o ICI che erano stati proposti certi «obiettivi», informazioni che Shell passava successivamente alle proprie società operative. I documenti interni di Shell confermano che era a conoscenza delle «iniziative» in materia di prezzi e vi partecipava, talvolta anche come evidente leader. Dalla fine del 1982 in poi un suo rappresentante ha partecipato regolarmente alle «riunioni preliminari» dei quattro principali produttori. Le società operative del gruppo Shell hanno partecipato a riunioni a livello nazionale. A parte i «quattro grandi», non è possibile identificare con certezza le altre società che hanno partecipato all'accordo originario sui «prezzi di base» della metà del 1977. Risulta comunque che almeno le società Hercules, Linz, Rhône Poulenc, Saga e Solvay «appoggiarono» espressamente la successiva iniziativa del 1g dicembre 1977 adottata da Montepolimeri, Hoechst, ICI e Shell. Pertanto dal 1977 tutti questi produttori hanno partecipato ad accordi collusivi, indipendentemente dalla data esatta in cui ciascuno di essi iniziò a partecipare alle riunioni. Il sistema delle riunioni regolari iniziò verso la fine del 1977 ma non è possibile identificare con certezza la data in cui ogni produttore incominciò a parteciparvi (6). Dalla documentazione riguardante gli obiettivi di volume risulta che tutti i produttori destinatari della presente decisione erano implicati nel sistema delle quote all'epoca in cui vennero fissati gli «obiettivi» del 1979. La loro partecipazione alle riunioni è quindi dimostrata almeno a partire da quell'epoca (dal 1980 per Petrofina). La Commissione respinge decisamente l'affermazione di Huels secondo cui prima della metà del 1982 l'unica riunione cui questa società partecipò - per pura coincidenza - fu quella del gennaio 1981, di cui si è ritrovato presso ICI un resoconto in cui viene menzionata Huels. La documentazione relativa agli obiettivi di volume dal 1979 in poi dimostra che Huels vi era implicata e che essa partecipava a tali obiettivi sin dall'inizio. Anic smise di partecipare alle riunioni verso la metà o alla fine del 1982, in seguito alla ristrutturazione dell'industria petrolchimica italiana (pur continuando a partecipare agli accordi sulle quote almeno per il primo trimestre del 1983). Anche Rhône Poulenc scomparve dal mercato del polipropilene, alla fine del 1980, trasferendo le proprie attività al precedente partner BP. Petrofina, quale ultimo produttore entrato sul mercato, aderì agli accordi dopo gli altri produttori. All'inizio le sue vendite di polipropilene erano gestite da Montefina, società controllata in compartecipazione con Montepolimeri. Nel marzo 1982 Petrofina assunse l'incarico di commercializzare la propria quota di produzione dello stabilimento Montefina. Petrofina ha ammesso che i suoi rappresentanti parteciparono regolarmente, d'allora in poi, alle riunioni di «dirigenti» ed «esperti». Non risulta che prima del marzo 1982 Petrofina fosse rappresentata separatamente alle riunioni ma il fatto che fosse generalmente considerata un'entità distinta da Montepolimeri ai fini degli accordi sulle quote starebbe ad indicare la sua partecipazione a tali accordi fin dal 1980. Talvolta, l'atteggiamento di alcuni produttori - in particolare di Saga - viene definito, nella documentazione, come «flessibile», «indisciplinato» o «disfattista» su certi mercati. Questi produttori erano comunque tutti regolari partecipanti alle riunioni e le loro istruzioni sui prezzi e altri documenti interni dimostrano che globalmente essi erano membri attivi del «club» o - come Saga -, erano pronti ad una «offensiva» dei prezzi onde appoggiare le loro richieste per una migliore allocazione delle quote. Hercules - l'unico produttore statunitense ad aver partecipato alle riunioni - ha sostenuto di avervi partecipato unicamente in qualità di «osservatore» e soltanto sporadicamente. Egli ammette di aver partecipato alle riunioni dal maggio 1979 e di essere al corrente di quello che era successo alle riunioni alle quali il suo rappresentante era assente. Dalla metà del 1982 in poi, nonostante la minaccia di ritirarsi in seguito alle critiche formulate dai produttori tedeschi, il rappresentante di Hercules presenziò a circa quin- dici riunioni plenarie sulle trenta di cui si è a conoscenza e, in particolare, a varie sessioni di «dirigenti». Dal verbale di ICI risulta che il rappresentante di Hercules partecipò attivamente alle discussioni, tanto da proporre il sistema della «leadership contabile». Egli partecipò anche a riunioni locali, perlomeno per il Benelux. Mentre il rappresentante di Hercules ha ottenuto dati dettagliati sulle vendite mensili degli altri produttori, non risulta che egli abbia comunicato a questi ultimi le cifre di Hercules. Hercules ha cercato di definire la presenza del suo rappresentante come una partecipazione ufficiosa di un dipendente relativamente meno qualificato ma dai documenti interni di questa stessa società risulta che egli vi aveva un posto di responsabilità come direttore commerciale nel settore del polipropilene e che sin dal 1977, quando fu concluso l'accordo sul «prezzo-base», e successivamente nel 1981, i suoi direttori erano in contatto con gli altri produttori per quanto attiene gli accordi sui prezzi. È quindi escluso che ignorassero il vero scopo dei suoi viaggi d'affari che essi stessi avevano autorizzato dal maggio 1979 in poi. Due società - Amoco e BP - non hanno partecipato alle riunioni. Esistono comunque le prove che esse furono in contatto con il «club» su argomenti discussi nelle riunioni, quali la fissazione dei prezzi e il sistema delle quote. Entrambe però hanno negato di aver partecipato ad accordi contrari alle norme di concorrenza, sebbene BP abbia ammesso di aver risposto alle offerte di ICI con dichiarazioni non impegnative che avrebbero potuto essere interpretate quali espressioni di «sostegno». Inoltre, Amoco si mantenne in contatto telefonico con Hercules in merito alle proposte di un regime di quote per il primo trimestre del 1983, e ICI telefonò a BP sullo stesso argomento. In alcuni casi, risulta che tanto i prezzi di Amoco quanto quelli di BP vennero allineati sugli obiettivi decisi nelle riunioni. Il comportamento delle due suddette società è stato quanto meno imprudente ma, considerato il complesso delle risultanze probatorie, non può dirsi raggiunta la prova di una loro partecipazione ad una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1. PARTE II IN DIRITTO A. Articolo 85 I. Articolo 85, paragrafo 1 (79) A noma dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, e in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indiretta- mente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento. II. Natura e struttura dell'«accordo» (80) Dal 1977, i produttori di polipropilene che riforniscono la CEE hanno fatto parte di un intero complesso di progetti, accordi e provvedimenti decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e di contatti continui. L'intento generale dei produttori era di raggiungere un accordo su materie specifiche, tra cui di volta in volta: - la fissazione di prezzi-obiettivo; - le modalità delle iniziative in materia di prezzi; - la ripartizione dei mercati in base a quote annue o ad obiettivi di volume; - per i periodi nei quali non erano operative quote definitive, provvedimenti provvisori per gestire o controllare i volumi di vendita; - lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle rispettive attività, del tipo considerato normalmente segreto aziendale, per facilitare il coordinamento delle proprie azioni. Mediante contatti regolari in un sistema istituzionalizzato di riunioni, gli accordi conclusi tra i produttori venivano costantemente modificati, variati o aggiornati per tener conto del mutamento delle condizioni e delle reazioni del mercato. (81) A giudizio della Commissione, l'intero complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e istituzionalizzate ha costituito un unico «accordo» continuato ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Perché una restrizione costituisca un «accordo» ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, non è necessario che l'accordo sia giuridicamente vincolante per le parti. Vi è accordo quando le parti raggiungono un consenso che limiti effettivamente o potenzialmente la loro libertà commerciale stabilendo le linee direttrici della loro reciproca azione o astensione sul mercato. Non sono necessarie nell'accordo misure e procedure sanzionatorie né è necessaria la forma scritta. Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l'offerta nel mercato del polipropilene, hanno partecipato ad un accordo-quadro generale che si è concretato in una serie di più particolareggiati sub-accordi, stipulati di volta in volta. (82) Nell'applicazione specifica del piano generale fu raggiunto un espresso accordo in molti campi (iniziative singole in materia di prezzi e sistemi di quote annuali). In certi casi i produttori possono non aver raggiunto un accordo su un piano definitivo - per esempio le quote del 1981 e del 1982 - ma il fatto che siano stati adottati provvedimenti di ripiego, tra cui lo scambio d'informazioni e il controllo delle vendite mensili effettive in rapporto ai risultati ottenuti in un precedente periodo di riferimento, non soltanto presuppone un accordo esplicito di istituire e applicare siffatte misure, ma indica anche un accordo implicito inteso a salvaguardare per quanto possibile la posizione dei singoli produttori. Stando alle prove particolareggiate delle iniziative in materia di prezzi descritte nei punti da 28 a 51, la Commissione ritiene che già prima del 1979 le varie iniziative riferite come «condotte» da un produttore e «appoggiate» dagli altri fossero il risultato di un accordo. Così è stato, ad esempio, per l'iniziativa del dicembre 1977 (punti 16 - 17). Alle riunioni EATP alcuni produttori, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Rhône Poulenc, Saga e Solvay hanno dichiarato addirittura di fronte a clienti di ritenere necessaria un'azione concertata per aumentare i prezzi. Al di fuori delle riunioni EATP vi sono stati ulteriori contatti tra produttori in materia di prezzi. In considerazione di questi contatti, ammessi dagli stessi produttori, la Commissione ritiene che l'espediente adottato da uno o più produttori di lagnarsi dell'insufficiente livello di redditività e di suggerire un'azione comune che gli altri dichiaravano di «appoggiare» sottenda in realtà un accordo esistente in materia di prezzi (Peraltro, anche in mancanza di ulteriori contatti, tale espediente può nondimeno implicare l'esistenza di un consenso sufficiente a configurare un accordo ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1). (83) La conclusione dell'esistenza di un accordo continuo non è alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni «iniziativa» richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione ed il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione è irrilevante ai fini della sua partecipazione all'accordo. Comunque, era prassi normale che gli assenti venisse- ro informati di quanto era stato deciso nelle riunioni. Tutte le imprese destinatarie della presente decisione hanno partecipato all'ideazione di piani globali e a dibattiti particolareggiati: ai fini della loro responsabilità non è rilevante che siano state assenti in occasione di una singola sessione (o, nel caso di Shell, abbiano disertato tutte le sessioni plenarie). Nel caso in oggetto, il punto essenziale è che per un lungo periodo i produttori si sono concertati in vista di uno scopo comune: ciascuno di essi deve assumersi la propria responsabilità non soltanto per la funzione esercitata direttamente, ma anche per l'esecuzione dell'accordo nel suo complesso. Il grado della partecipazione di ciascun produttore va quindi stabilito con riferimento non già al periodo per il quale sono disponibili le sue istruzioni in materia di prezzi, ma all'intero periodo durante il quale egli ha partecipato all'impresa comune. Tale considerazione si applica anche ad Anic e a Rhone Poulenc, che hanno lasciato il settore del polipropilene prima della data delle indagini effettuate dalla Commissione. Non è stato possibile reperire, per nessuna di queste due imprese, istruzioni in materia di prezzi agli uffici vendite, ma vi sono documenti che ne attestano la presenza a riunioni e la partecipazione a progetti riguardanti obiettivi in materia di volumi e di quote. L'accordo va considerato nel suo complesso e risulta provata la loro partecipazione anche se non sono state reperite le loro istruzioni sui prezzi. (84) Vari produttori hanno sostenuto che le loro intese non possono costituire un «accordo» ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, poiché mancava ogni idea di «impegno», almeno da parte loro, se non di altri partecipanti. Quest'argomentazione, presentata dagli avvocati di varie ditte, non è avallata da nessuna prova orale o scritta, e trascura il fatto che in varie occasioni, per consolidare la decisione di una riunione o per assicurare il successo di un'iniziativa in materia di prezzi si è chiesto e ottenuto da dirigenti di grado elevato precisamente un «impegno personale», specificamente designato come tale (per esempio la riunione di «dirigenti» del 2 settembre 1982 e la riunione di esperti del 1g giugno 1983). Tuttavia, anche quando gli accordi non sono rafforzati da simili dichiarazioni esplicite di «impegno», vi è la prova documentale che l'accordo fra i produttori non era semplicemente illusorio, come alcuni hanno sostenuto. Il comportamento dei produttori mostra che essi prendevano sul serio gli accordi raggiunti nelle riunioni. (85) Pertanto (come dimostrano le istruzioni sui prezzi) le iniziative in materia di prezzi, una volta approvate, venivano attuate dai produttori, che ordinavano o consigliavano ai propri uffici nazionali di vendita di alzare i prezzi ai nuovi livelli oppure di eseguire azioni concordate in precedenza in una riunione. I produttori istituirono inoltre un sistema di presentazione di rapporti periodici sulle proprie attività, in virtù del quale erano in grado di vigilare sull'attuazione dei piani convenuti. L'accordo stipulato fra i produttori comprendeva da parte di tutti l'accettazione, se non l'intenzione positiva, di elaborare e di attuare un piano ben preciso. Quali che possano essere state le riserve mentali di alcuni di loro su un singolo progetto o su una singola iniziativa in materia di prezzi - riserve di cui peraltro non esiste traccia nei resoconti - essi erano profondamente cointeressati al piano globale di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato. Il fatto che, in certi casi, taluni produttori possano non aver mantenuto la propria risoluzione iniziale ed abbiano fatto concessioni di prezzo ai loro clienti non toglie nulla al fatto che si fosse raggiunto un accordo illegale ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. In effetti, le accuse mosse ad un produttore di applicare talvolta prezzi «abusivi» o «perturbativi» per guadagnarsi quote di mercato a spese degli altri (che potevano chiedere spiegazioni al «trasgressore») non contraddicono la prova più che evidente di un piano concertato per la regolazione del mercato. Quanto a Hercules, l'impresa non può sottrarsi alla propria responsabilità per l'infrazione sostenendo che la presenza dei suoi rappresentanti era «non ufficiale» o che non dava certe informazioni agli altri produttori. III. Pratiche concordate (86) La Commissione ritiene che la realizzazione del cartello, in base ad un piano comune dettagliato, ha costituito un «accordo» ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Le nozioni di «accordi» e «pratiche concordate» sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita. La pratica concordata costituisce una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza. (87) La creazione, nel trattato, di una nozione separata di «pratica concordata» ha lo scopo di precludere l'evenienza di intese suscettibili di eludere l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avviene, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo: vedi sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1972 nella causa 48/69 Imperial Chemical Industries Ltd contro Commissione (Raccolta 1972, pag. 619). Nella sua sentenza del 16 dicembre 1975 nelle cause riunite 40 - 48, 50, 54 a 56, 111, 113 e 114/73. Cooperative Vereniging «Suiker Unie» e altri contro Commissione (Raccolta 1975, pag. 1663) la Corte ha affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla giurisprudenza della Corte non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio piano ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti ma vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato. Pertanto il comportamento può ricadere sotto l'articolo 85, paragrafo 1 in quanto «pratica concordata» anche se le parti non abbiano raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato ma adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitano il coordinamento del loro comportamento commerciale. Configurerebbero siffatte pratiche collusive le misure prese nel 1981 e 1982 relativamente alle informazioni e al controllo sulle singole vendite in mancanza di un sistema definitivo di quote (sebbene lo scambio sistematico di informazioni debba essere necessariamente di per sé il risultato di un «accordo»: vedi punto 82). A ciò si aggiunga che, in un cartello complesso può darsi il caso che alcuni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Il fatto che Shell abbia manifestato un certo scetticismo sul sistema delle quote pur indicando nel contempo a ICI l'assegnazione che considerava accettabile (vedi punto 57) sarebbe un esempio tipico di un comportamento siffatto. Per certi aspetti, dunque, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell'applicazione dell'accordo generale presenterebbero le caratteristiche di una pratica concordata. Non rileva dunque tanto la distinzione tra «pratica concordata» e «accordo» quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l'articolo 85, paragrafo 1 e il semplice comportamento parallelo privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie è quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi. (88) La maggioranza dei produttori ha sostenuto durante la procedura amministrativa che la loro condotta in relazione alle asserite iniziative in materia di prezzi non è riconducibile ad alcun «accordo» ai sensi dell'articolo 85 (vedi punto 82), e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un «atto manifesto» sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o «prezzi-obiettivo». Questa tesi va respinta. Nella fattispecie sussiste la prova di una pratica concordata in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risultano dai verbali e non si può negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente che collettivamente, risultano dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite, e lettere ai clienti (vedi punti 24 - 27). L'esistenza di listini «ufficiali» dei prezzi è del tutto irrilevante giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo provano senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell'obiettivo comune ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzano altresì la prova della collusione. IV. Oggetto ed effetto dell'accordo (89) Nell'articolo 85, paragrafo 1, vengono esplicitamente indicati come restrittivi del gioco della concorrenza gli accordi che direttamente o indirettamente stabiliscono prezzi di vendita o ripartiscono i mercati tra i produttori: ora, sia la fissazione dei prezzi, sia la ripartizione dei mercati costituiscono le caratteristiche principali degli accordi in esame. Nel caso in oggetto, lo scopo fondamentale dell'istituzione di un sistema di riunioni regolari e della continua collusione tra i produttori era di realizzare incrementi di prezzi mediante un complesso di accordi generali e particolari. Progettando un'azione comune in materia di prezzi, consistente nel determinare, per ogni tipo e moneta nazionale, prezzi-obiettivo da applicare a partire da una data concordata, i produttori intendevano eliminare gli eventuali rischi di qualsiasi tentativo di aumento unilaterale. L'obiettivo finale dei vari sistemi di quote e degli altri meccanismi intesi a conciliare le disparità d'interessi tra i produttori già affermati sul mercato e i nuovi arrivati era di creare condizioni di «stabilità» artificiali, favorevoli agli aumenti dei prezzi. Nel perseguire tali obiettivi, i produttori miravano ad organizzare il mercato del polipropilene su una base che sostituiva al libero gioco delle forze concorrenziali una collusione istituzionalizzata e sistematica tra i produttori: il risultato era un cartello. Il fatto che per molti anni il mercato del polipropilene sia stato caratterizzato da una sottoutilizzazione delle capacità, con conseguenti perdite da parte dei produttori, non toglie all'accordo il suo scopo anticoncorrenziale. (90) Poiché l'oggetto dell'accordo è manifestamente anticoncorrenziale, non è strettamente necessario, ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, dimostrare che anche l'effetto di tale accordo è pregiudizievole alla concorrenza. Tuttavia, nel caso in oggetto, le risultanze probatorie evidenziano che l'accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza. L'accordo conseguito nelle riunioni su prezzi-obiettivo per ciascuna qualità e in ciascuna valuta nazionale veniva attuato dai produttori impartendo istruzioni in materia di prezzi ai propri uffici vendite o agenti nazionali, che a loro volta dovevano informare i clienti in merito ai nuovi livelli di prezzo. In tal modo, ai clienti veniva presentato, quale risultato di queste iniziative concertate in materia di prezzi, un prezzo base uniforme sul mercato in ciascuna moneta per ciascuna principale qualità. Poteva accadere che singoli clienti beneficiassero di speciali condizioni o sconti o che alcuni produttori rinviassero l'applicazione dell'aumento previsto o facessero concessioni. Può darsi che alcuni produttori fissassero per certi tipi e in certi paesi, prezzi effettivi lievemente inferiori agli obiettivi, sia pur nei limiti di un'azione generale condotta da tutti gli altri («piallare il prezzo di cartello»). Resta peraltro il fatto che la fissazione di un particolare livello di prezzo e la sua successiva presentazione sul mercato come «il prezzo di listino» o «il prezzo ufficiale» significava che per ciò stesso le opportunità dei clienti di negoziare per i produttori venivano già limitate e che i clienti venivano privati di molti dei vantaggi di cui altrimenti avrebbero beneficiato grazie al libero gioco delle forze concorrenziali. Le prove documentali, compresi i rapporti sulla situazione di mercato degli stessi produttori dimostrano così l'esistenza sul mercato di iniziative concertate in materia di prezzi cui partecipano tutti i produttori e lo stretto rapporto intercorrente tra queste iniziative e il sistema di riunioni regolari. (91) È vero che il livello di prezzi raggiunto era generalmente inferiore agli «obiettivi» e che le iniziative in materia di prezzi tendevano a perdere il proprio dinamismo, concludendosi talvolta con un netto calo dei prezzi in questione: ma i grafici ai quali gli stessi produttori si richiamano mostrano nel corso degli anni uno stretto parallelismo tra l'andamento dei prezzi-obiettivo e la dinamica dei prezzi effettivi. Nel periodo nel quale furono attuate le iniziative conosciute in materia di prezzi, i prezzi raggiunti ogni mese tendevano verso l'obiettivo concordato. Quando si verificava un improvviso «collasso» (ad esempio, quando calavano i prezzi del propilene), questo veniva bloccato fissando un nuovo obiettivo, molto inferiore, ristabilendo così la tendenza al rialzo. Questa tattica ha ottenuto un particolare successo nel periodo luglio-novembre 1983. Negli anni in cui era in funzione un sistema, le forniture della maggior parte dei produttori non si discostavano in genere nettamente dalle quote o obiettivi assegnati (vedi tabella 8). Per gli anni 1981 e 1982, quando non era stato possibile pervenire ad un accordo su un sistema di quote, era inevitabile che i produttori più ambiziosi accrescessero la propria quota di mercato rispetto al precedente anno o periodo di riferimento. Tuttavia, mediante lo scambio mensile d'informazioni sulle forniture, gli altri produttori erano almeno in grado di modificare il proprio comportamento e la propria percezione del mercato, in modo da tener conto dell'atteggiamento dei produttori più aggressivi. Tuttavia, anche nel corso del 1981 e del 1982 fu possibile mantenere un sostanziale equilibrio tra i produttori rispetto agli anni precedenti. Alcuni produttori hanno richiamato l'attenzione sugli scarti che esistono tra i loro obiettivi originari in termini quantitativi e le loro forniture effettive in un determinato anno (in particolare nel 1980), sostenendo che tale fenomeno smentisce l'esistenza di un sistema di quote: in realtà, nel corso di tale anno gli obiettivi in termini di «quantitativi» vennero riveduti di continuo, e la divisione concordata del mercato era stata intesa da tutti i partecipanti in termini di quote percentuali. Per esempio, ATO ha fatto presente l'aumento progressivo del quantitativo venduto ogni anno nell'Europa occidentale (da 39 000 t nel 1979 a 45 000 nel 1982). In realtà, la quota di mercato da essa realizzata in termini percentuali si mantenne sempre costante (fra il 3,1 % e il 3,2 %), e corrispondeva quasi esattamente all'obiettivo percentuale assegnato a questa impresa per ciascun anno. Si è inoltre sostenuto che le modifiche della quota di mercato di taluni produttori dal 1977 in poi dimostrano che non vi era «restrizione» di concorrenza, ma quest'argomentazione trascura il fatto che le quote od obiettivi venivano concordati in modo da tener conto delle ambizioni dei nuovi arrivati, e le imprese di maggiore importanza erano disposte ad accettare una certa riduzione delle rispettive quote di mercato nell'intento d'incrementare i livelli dei prezzi. (92) Il fatto che, in pratica, la monopolizzazione del mercato fosse incompleta e non escludesse interamente l'azione di forze concorrenziali non osta all'applicazione dell'articolo 85: a causa del numero elevato di produttori e della disparità dei loro interessi commerciali, nonché della mancanza di misure coattive da applicare nel caso di mancata osservanza, da parte di un produttore, delle disposizioni concordate, un cartello non era in grado di controllare totalmente le attività dei partecipanti. La Commissione non accetta l'argomentazione implicita nelle osservazioni scritte e orali dei vari produttori e nello studio econometrico da essi commissionato, secondo cui, in mancanza degli accordi, gli sviluppi del mercato sarebbero stati i medesimi: ciò che sarebbe potuto succedere se non vi fosse stato nessun accordo è una questione puramente teorica, ma è significativo che i produttori stessi abbiano riconosciuto l'efficacia delle loro riunioni, quando nel maggio 1982 respinsero il suggerimento di non tenerne più, in quanto ritennero preferibile, in una situazione di equilibrio tra offerta e domanda, prendere «misure attive» per un rialzo dei prezzi, anziché rimettersi, a tal fine, al gioco del mercato. V. Effetto sugli scambi tra gli Stati membri (93) L'accordo tra i produttori era tale da esercitare un considerevole effetto sugli scambi tra gli Stati membri. L'articolo 85 riguarda accordi che possono pregiudicare la realizzazione di un mercato unico tra gli Stati membri, sia in quanto comportino ripartizioni dei mercati nazionali, sia in quanto incidano sulla struttura della concorrenza all'interno del mercato comune. Nel caso in oggetto, il carattere ampiamente diffuso dell'accordo collusivo, che riguardava praticamente tutto il commercio all'interno della CEE (nonché altri paesi dell'Europa occidentale) per un prodotto industriale di grande importanza, non poteva non provocare automaticamente un dirottamento degli scambi dai canali che si sarebbero sviluppati in mancanza di un simile accordo. Il fissare i prezzi a un livello artificiale, mediante un accordo, anziché lasciare al mercato la possibilità di trovare il proprio equilibrio, ha sbilanciato la struttura della concorrenza all'interno della Comunità: le imprese erano esentate dalla necessità immediata di rispondere alle forze del mercato e di affrontare l'asserito problema degli eccessi di capacità. (94) È inevitabile che la fissazione di prezzi-obiettivo per ciascuno Stato membro, per quanto fosse necessario tenere in una qualche considerazione le condizioni locali predominanti discusse nei particolari nelle riunioni nazionali, abbia inciso in senso distorsivo sugli scambi commerciali e sugli effetti che le differenze di rendimento tra i vari produttori potevano avere sui prezzi. Il sistema di «guida contabile» («account leadership»), in virtù del quale i clienti venivano indirizzati ai produttori particolarmente rinomati, aggravava l'effetto degli accordi in materia di prezzi. La Commissione riconosce che, allorché stabilivano quote od obiettivi, i produttori non suddividevano le assegnazioni per Stato membro o per regione: senonché, l'esistenza stessa di una quota o di un obiettivo è tale da avere effetti restrittivi su quelle che potrebbero essere le opportunità di un produttore. È anche significativo il fatto che, pur non essendovi accordi espliciti al riguardo, i produttori nazionali fossero ansiosi, nei negoziati riguardanti i volumi, di mantenere o di acquistare il diritto ad una certa percentuale nei loro mercati tradizionali o nazionali. VI. Competenza (95) L'articolo 85 del trattato CEE si applica agli accordi restrittivi della concorrenza che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri, anche se le imprese partecipanti hanno uno stabilimento o la sede centrale fuori della Comunità. La circostanza che due imprese abbiano la propria sede fuori della Comunità non elimina la loro responsabilità per le infrazioni contestate. Sia Linz, sia Saga esportavano direttamente verso la CEE e svolgevano in quest'ultima una considerevole attività nel settore del polipropilene, attività che era oggetto del cartello al quale le due imprese suddette partecipavano. Entram- be le imprese avevano in vari Stati membri filiali ed agenti locali, ai quali impartivano in materia di prezzi istruzioni conformi agli obiettivi concordati. Le intese relative alle quote comprendevano non soltanto le vendite effettuate dalle due imprese fuori della CEE, ma anche le forniture nella Comunità, le quali in pratica costituivano la parte principale dell'attività svolta dalle due imprese nel settore del polipropilene. Per quanto riguarda le attività svolte dal cartello in relazione a Stati che non sono membri della CEE (Svizzera, Austria, Svezia, Finlandia e, all'epoca, Spagna e Portogallo), tali attività esulano dal campo di applicazione della presente decisione. L'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE, alle imprese norvegesi e austriache destinatarie della presente decisione non è preclusa dagli accordi di libero scambio stipulati tra la Comunità economica europea da un lato e la Norvegia (7) e l'Austria (8) dall'altro. Tali accordi internazionali, mentre stabiliscono che sono con essi incompatibili gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese e le pratiche concordate che sono contrarie alla concorrenza, nella misura in cui possano pregiudicare il commercio tra la CEE e lo Stato in questione, e istituiscono una procedura per la repressione delle infrazioni delle regole di concorrenza, non contengono d'altra parte alcuna disposizione che impedisca alla Commissione di applicare immediatamente l'articolo 85, paragrafo 1 ad accordi che trovino attuazione nella CEE e pregiudichino il commercio fra Stati membri. Nelle sue procedure relative a Linz e Statoil, la Commissione ha seguito le raccomandazioni dell'OCSE in materia di concorrenza. VII. Imprese (96) L'industria petrolchimica europea è stata oggetto di una riorganizzazione sia nel periodo delle indagini svolte dalla Commissione sia successivamente; in certi casi, è stata modificata la struttura societaria delle imprese interessate. Alcuni produttori che hanno partecipato ai casi d'infrazione in oggetto hanno ceduto le proprie attività nel settore ad altre imprese: per esempio, le attività di Anic nel settore del polipropilene sono state rilevate da Montepolimeri, in sede di ristrutturazione dell'industria italiana delle materie plastiche, ma Anic esiste ancora come impresa. La Commissione non ritiene che con il trasferimento delle proprie attività in tale settore a Montepolimeri, Anic si sia liberata dalla responsabilità delle infrazioni alle quali aveva parte- Il cambiamento verficatosi all'interno del gruppo Montedison (dall'avvio della presente procedura le attività del gruppo in materia di propilene si svolgono sotto la denominazione di Montedipe) non pregiudica l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1; né agisce in tal senso la creazione dell'impresa comune Himont da parte di Hercules e del gruppo Montedison, che continuano ad esistere come enti distinti, responsabili delle infrazioni indicate. (97) Un esame distinto merita la ristrutturazione dell'industria petrolchimica norvegese e l'assorbimento di Saga Petrokjemi da parte del gruppo Statoil, di proprietà statale. La ristrutturazione è stata ultimata ed è divenuta giuridicamente operativa poco dopo le indagini svolte dalla Commissione, e cioè dal 1g gennaio 1984. La capacità produttiva dell'industria norvegese della termoplastica è di proprietà di Is Norpolefin, una società avente personalità giuridica istituita nel 1973, nella quale Norsk Hydro, la Statoil e Saga Petrokjemi detenevano ciascuno un terzo del capitale. Tuttavia, la gestione degli impianti Norpolefin e la commercializzazione della sua produzione erano affidate a Saga Petrokjemi. Fino al 1982, gli azionisti di Saga Petrokjemi erano in gran numero, ma nel 1982 uno di essi, Saga Petroleum, rilevò il 100 % del capitale. Nel 1983 la Saga Petroleum entrò in trattative per cedere Saga Petrokjemi, che fu acquistata infine da Statoil. La vendita fu approvata dal governo e dal parlamento norvegesi. (98) Il 1g gennaio 1984 Saga Petrokjemi, che era stata costituita come società a nome collettivo, avente personalità giuridica in base alla legge norvegese, ha cessato di esistere come ente giuridico distinto, in quanto è stata assorbita da Statoil: essa forma ora un centro distinto di profitto all'interno dell'organizzazione di Statoil. In seguito all'incorporazione di Saga Petrokjemi, Statoil ha rilevato il terzo delle azioni di Is Norpolefin possedute da Saga Petrokjemi ed è subentrata a quest'ultima nella direzione che le era stata affidata di tale società. Statoil gestisce ora in proprio l'azienda di termoplastica di cui in precedenza Saga Petrokjemi aveva la rappresentanza, svolgendo «funzioni di dirigenza» delle attività di Norpolefin. Le consociate commerciali di Saga Petrokjemi in Danimarca e nel Regno Unito hanno assunto la veste di consociate di Statoil, svolgendo peraltro la medesima attività che in passato per quanto riguarda la vendita e la commercializzazione dei prodotti termoplastici. Statoil sostiene di non essere responsabile di alcuna infrazione eventualmente commessa da Saga Petrok- jemi, poiché quest'impresa ha cessato di esistere il 1g gennaio 1984, cioè tra la data del comportamento contestatole e il periodo in cui la Commissione ha effettuato la comunicazione degli addebiti. (99) La Commissione ammette che non esistono prove del fatto che Statoil abbia persistito nell'infrazione, dopo aver rilevato Saga Petrokjemi, partecipando a riunioni o in altra maniera, né intende sostenere che Statoil, con tale acquisto, intendesse vanificare l'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. Anzi, anche se Statoil ha sempre partecipato alla gestione di Norpolefin (all'inizio ne possedeva un terzo, ed attualmente due terzi), la Commissione ammette che l'eventuale infrazione dell'articolo 85 è stata commessa non da Norpolefin, ma da Saga Petrokjemi, nell'esercizio e in conseguenza delle sue funzioni dirigenziali e commerciali. È incontestabile che, se la Saga Petrokjemi avesse continuato ad esistere nella sua forma originaria, la Commissione avrebbe potuto imporle un'ammenda per la sua partecipazione al cartello, nei limiti in cui si trattava di attività svolte da tale società all'interno della CEE. Ai fini del caso in oggetto il problema essenziale è se, in seguito all'avvenuta incorporazione e nonostante le modifiche della struttura e della forma giuridica, l'impresa che ha commesso l'infrazione esista tuttora oppure sia stata liquidata. Il problema deve essere risolto esclusivamente con riferimento alle norme del diritto comunitario, escludendo l'applicazione di norme del diritto nazionale. Le norme comunitarie in materia di concorrenza si applicano ad imprese, e la nozione di «impresa» che tali norme presuppongono non è identica a quella di «impresa con personalità giuridica» utilizzata dal diritto societario o dal diritto tributario. Il termine di «impresa» non è definito nel trattato, ma può riferirsi a ogni ente che esercita attività commerciali e, nel caso di gruppi, può riferirsi ad una società capogruppo o ad una consociata, oppure all'unità formata congiuntamente dalla società capogruppo e dalle consociate. Benché Saga Petroleum detenesse il 56 % e successivamente il 100 % del capitale di Saga Petrokjemi, la Commissione non ritiene che queste due società formassero una singola «impresa», cosicché il comportamento di Saga Petrokjemi si possa imputare a Saga Petroleum, facendo leva sulla nozione di «identità d'impresa»: Saga Petrokjemi ha sempre operato come entità commerciale distinta e non la si può considerare parte di una medesima unità economica unitamente a Saga Petroleum; viceversa, le consociate di Saga Petrokjemi in Danimarca e nel Regno Unito formavano effettivamente parte di una medesima attività commerciale e le loro azioni possono essere imputate alla Saga Petrokjemi. (100) Nel caso in oggetto la Commissione ritiene che l'impresa che ha commesso l'infrazione abbia continuato ad esistere, pur cessando di avere personalità giuridica distinta in seguito all'incorporazione in Statoil. Il fatto che l'impresa in questione sia stata assorbita in un gruppo o in un'impresa più ampia, cioè Statoil, non è determinante: se Statoil, acquistando Saga Petrokjemi, ne avesse fatto una sua consociata distinta, non vi sarebbero stati impedimenti per la Commissione ad infliggere una sanzione a Saga o a Statoil: come hanno osservato i consulenti legali di Statoil (pur nell'ottica di una tesi diversa), la forma precisa di una cessione è dovuta a circostanze fortuite e può essere dettata dalle peculiarità del diritto nazionale. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 386D0398.2 Non è necessario dimostrare che Statoil abbia proseguito o adottato il comportamento illecito di Saga Petrokjemi, perché la Commissione sia legittimata a comprenderla tra le imprese destinatarie della decisione. Il fattore determinante è l'esistenza o meno di una continuità economica e funzionale fra l'impresa originaria e quella che ad essa subentra. Statoil non ha annullato le attività di Saga Petrokjemi, né ne ha liquidato il patrimonio: anzi ha proseguito le attività economiche e le funzioni essenziali svolte da Saga in ordine alla gestione degli stabilimenti Norpolefin e alla commercializzazione dei suoi prodotti. Gli annunci di Statoil nella stampa specializzata subito dopo l'incorporazione confermano la continuità della direzione e del personale: «i numerosi clienti che comprano materie di base plastiche da Bamble non noteranno alcun significativo cambiamento. L'unico mutamento rilevante è il nome dell'impresa. Sia la struttura che l'organico restano immutati. I dipendenti di Saga Petrokjemi continueranno a lavorare per Statoil» (Supplemento ECN Scandinavia del 26 marzo 1984). La continuità di direzione è confermata dal fatto che il funzionario di Saga Petrokjemi che rappresentava la società alle riunioni dei «dirigenti» non solo ha mantenuto dopo l'incorporazione la carica di vicepresidente per la commercializzazione e le vendite già occupata nella società Saga ma è stato successivamente promosso a presidente della divisione petrolchimica e materie plastiche di Statoil. (101) Il caso di Saga Petrokjemi va distinto da quelli di Anic e di Rhône Poulenc. In questi ultimi due casi, l'impresa che ha commesso l'infrazione continua ad esistere come ente distinto, anche se ha ceduto le proprie attività nel settore del polipropilene ad altri produttori (Montepolimeri e BP). Di conseguenza, la Commissione ritiene Anic e Rhône Poulenc responsabili dell'infrazione da esse commessa finché non hanno cessato di partecipare al cartello, ritirandosi dal settore del polipropilene. Invece, nel caso di Saga Petrokjemi l'impresa che ha commesso l'infrazione è stata incorporata e unita con un'altra impresa: anche se è evidente che le attività di Statoil sono molto più ampie di quelle di Saga Petrokjemi, da essa incorporata, la Commissione ritiene che l'incorporazione non annulli la responsabilità per il comportamento anticoncorrenziale dell'impresa assorbita: sotto il profilo economico, l'impresa ha proseguito la sua esistenza. Anzi, le attività della società incorporata, Saga Petrokjemi, costituiscono ora un centro distinto di profitto all'interno di Statoil e, in quanto tali, sono tuttora un'entità identificabile separatamente in termini economici; tuttavia, ai fini esecutori, è sempre necessario identificare un ente dotato di personalità giuridica, poiché non è possibile infliggere un'ammenda alla divisione di una società, se essa non è costituita come ente giuridico distinto. In tal caso, la Commissione deve procedere contro la società, anche se le attività di questa comprendono altri settori oltre a quello attinente all'infrazione. L'impostazione della Commissione è in piena coerenza con la prassi già seguita nella causa IV/30.907 - Prodotti del perossigeno (decisione del 23 novembre 1984, GU n. L 35 del 7. 2. 1985, pag. 1), nella quale Pcuk, l'impresa che aveva commesso l'infrazione, dopo la cessazione dell'infrazione stessa era stata scissa e l'attività da essa svolta nel settore dei prodotti del perossigeno era stata assorbita da Atochem. La Commissione ritenne che, poiché Pcuk aveva cessato di esistere come ente giuridico distinto, Atochem, che ne aveva rilevato le attività nel settore dei prodotti del perossigeno, adottandone gli obiettivi economici, dovesse essere la destinataria di qualsiasi decisione e ad essa andava addebitato il pagamento di eventuali ammende inflitte per le infrazioni commesse da Pcuk. (102) Nel gruppo Shell, l'impresa responsabile del coordinamento e della pianificazione strategica nel settore della termoplastica è la compagnia di «servizio» Shell International Chemical Company. È stata quest'impresa a partecipare alle riunioni con le altre imprese principali e a fungere da canale di comunicazione tra il cartello e le varie compagnie Shell (di produzione e di vendita) operanti nella CEE. Queste compagnie hanno partecipato alle riunioni nazionali o locali. Considerata la sua responsabilità globale per la pianificazione e il coordinamento delle attività delle compagnie del gruppo Shell nel settore del polipropilene, la Commissione ritiene che Shell International Chemical Company sia destinataria della presente decisione. Petrofina non svolgeva una distinta funzione commerciale al di fuori di Montefina - la società comune di produzione Montepolimeri-Fina - fino al marzo 1982. Fino a tala data Montefina vendeva la produzione dello stabilimento di Feluy per conto di entrambe le società madri. D'altra parte, nel periodo considerato, le quote di ciascuna delle due società madri venivano di regola calcolate separatamente: di conseguenza, a partire dal 1980 Petrofina ha partecipato in via autonoma agli accordi sulle quote. Comunque, anche se così non fosse, Petrofina deve assumersi una responsabilità solidale per la partecipazione di Montefina al cartello, fino al marzo 1982. VIII. Regolamento (CEE) n. 2988/74 (103) Vari produttori menzionati in connessione con «l'accordo sui prezzi di base» della metà del 1977 hanno sostenuto che le misure in tal senso adottate erano del tutto distinte da qualsiasi sistema di riunioni regolari sviluppatosi successivamente: di conseguenza, la Commissione non può imporre le ammende a norma del regolamento (CEE) n. 2988/74 (9) che prevede un periodo di prescrizione di cinque anni per l'imposizione di ammende. La Commissione non è d'accordo sul fatto che gli accordi in materia di «prezzi di base» della metà del 1977 siano così distinti dal comportamento successivo dei produttori, posto in essere a partire dalla fine del 1977, da poter beneficiare del regolamento: la differenza tra i «prezzi di base» ed i prezzi «minimi» od «obiettivo» stabiliti successivamente in riunioni regolari è in gran parte di ordine terminologico. ICI e Shell hanno cercato con ogni mezzo di dimostrare che i dibattiti sui «prezzi di base» non erano limitati ai quattro principali produttori, ma comprendevano anche altri. Si è sostenuto che tanto il sistema dei «prezzi di base» quanto quello delle riunioni, più strutturate, che furono organizzate successivamente, furono originati da una stessa e identica situazione: l'arrivo sul mercato di nuovi produttori e il sensibile calo dei prezzi che ne conseguì. Considerato il chiaro nesso fattuale e circostanziato tra i vari accordi, la Commissione ritiene che nell'irrogazione di ammende il regolamento (CEE) n. 2988/74 non le precluda di tener conto del cosiddetto «accordo sui prezzi di base» concluso alla metà del 1977. IX. Durata dell'infrazione (104) La partecipazione dei quattro principali produttori - Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell - data dall'«accordo sui prezzi di base» concluso a metà 1977 e dall'«iniziativa» condotta da Montepolimeri (allora Montedison) alla fine di tale anno. Hercules, Linz, Rhône Poulenc, Saga e Solvay hanno tutti espresso il proprio «sostegno» all'iniziativa in materia di prezzi del dicembre 1977, in forme e secondo modalità che denotano la loro adesione e partecipazione ad un piano comune che andava ben al di là di semplici considerazioni commerciali che ciascuna di tali imprese formulasse per conto proprio. ICI ha dichiarato che tra coloro che partecipavano regolarmente alle riunioni di produttori - che erano iniziate sullo scorcio del 1977, all'incirca all'epoca dell'iniziativa del dicembre 1977, ed erano state precedute da contatti non ufficiali - si trovavano, oltre ai produttori summenzionati, i seguenti: Anic, ATO, BASF, DSM e Huels, nonché, in un secondo tempo, Petrofina. (105) La data precisa in cui ciascun produttore iniziò a partecipare regolarmente alle riunioni plenarie non può determinarsi con certezza, ma per Hoechst, ICI, Montepolimeri, Shell, Hercules, Linz, Rhône Poulenc, Saga e Solvay la loro partecipazione all'«accordo sui prezzi di base» e/o agli accordi collusivi concernenti l'iniziativa in materia di prezzi del dicembre 1977 risulta comunque accertata e la relativa data può collocarsi alla metà del 1977 o alla fine di tale anno. La data in cui Anic, ATO, BASF, DSM e Huels incominciarono a partecipare agli accordi non può essere posteriore al 1979, perché tutti questi cinque produttori risultano aver partecipato ai sistemi di ripartizione dei mercati o ai sistemi di quote, che entrarono in vigore per la prima volta precisamente in quell'anno. Petrofina (tramite Montefina) ha fatto il suo ingresso sul mercato nel 1980 ed anche se i suoi rappresentanti hanno incominciato a partecipare regolarmente alle riunioni solo nel marzo 1982 (la posizione di Petrofina al riguardo è ambigua) la sua partecipazione agli accordi sulle quote risale al 1980. Il sistema delle riunioni continuò almeno sino alla fine del settembre 1983. La maggior parte dei produttori sostiene che con le indagini svolte dalla Commissione il 13 e 14 ottobre di tale anno le riunioni cessarono, o quantomeno cessò la partecipazione ad esse dei produttori in questione. Senonché, qualunque sia la data dell'ultima riunione, l'accordo continuò a produrre i suoi effetti almeno fino al novembre 1983, che è l'ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi-obiettivo. Per determinare le ammende, la Commissione ritiene che, mentre l'infrazione risale alla metà del 1977, il meccanismo che l'ha resa operante non sia stato definitivamente messo a punto se non all'inizio del 1979. B. Rimedi I. Articolo 3 del regolamento n. 17 (106) Se la Commissione constata un'infrazione dell'articolo 85, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17 essa può obbligare le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. Tutte le imprese hanno energicamente negato l'esistenza di un'infrazione dell'articolo 85: alcune di esse hanno continuato a sostenere che nelle riunioni regolari non sono state mai trattate questioni relative alla concorrenza. Mentre alcune di tali imprese hanno informato la Commissione di aver preso provvedimenti perché i propri rappresentanti non partecipassero più a riunioni di tal genere, non risulta se siano in effetti mai cessate le riunioni o comunicazioni tra imprese. È quindi necessario che la Commissione non soltanto accerti la sussistenza di un'infrazione, ma intimi altresì alle imprese di porvi fine. Nel caso dello scambio d'informazioni Fides, si deve vietare alle imprese in questione di intrattenere contatti non ufficiali che portino allo scambio d'informazioni aventi rilevanza concorrenziale, normalmente coperte dal segreto commerciale, che possano facilitare il proseguimento di accordi o intese, espressi o taciti, di ripartizione del mercato. II. Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 (107) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che intenzionalmente o per negligenza partecipano all'infrazione dell'articolo 85, paragrafo 1. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto nel contempo della gravità e della durata dell'infrazione. Le imprese destinatarie della decisione hanno infranto deliberatamente l'articolo 85: pienamente consapevoli del divieto imposto dalla legislazione comunitaria e dei rischi di gravi sanzioni, esse hanno deliberatamen- te istituito e applicato un sistema segreto e istituzionalizzato di riunioni regolari, per stabilire i prezzi e le quote di un importante prodotto industriale. A varie delle imprese interessate - BASF, Hoechst, ICI - la Commissione aveva già inflitto ammende per collusione nel settore chimico (coloranti, decisione del 24 luglio 1969, GU n. L 195 del 7 agosto 1969, pag. 11). L'infrazione ha avuto una durata relativamente lunga, in quanto ebbe inizio nel 1977, ma ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione ritiene che nei suoi aspetti più gravi essa sia stata commessa tra la fine del 1978 e l'inizio del 1979, quando furono istituiti, in appoggio alle iniziative in materia di prezzi, regimi di controllo di quote o di volumi. Le riunioni sono proseguite almeno sino alle indagini della Commissione, e gli effetti dell'accordo sono continuati almeno fino all'iniziativa in materia di prezzi del 1g novembre. Vi sono fondati motivi di ritenere che se la Commissione non avesse effettuato gli accertamenti senza preavviso dell'ottobre 1983, il cartello sarebbe proseguito a tempo indeterminato. Anche se non vi è nessuna prova sostanziale che l'infrazione sia di fatto cessata, la Commissione determinerà le ammende basandosi sull'assunto che il cartello sia stato operativo soltanto sin verso la fine del 1983. La Commissione ritiene l'infrazione particolarmente grave e quindi passibile di ammende di importo considerevole. (108) Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni: - la collusione in materia di prezzi e la ripartizione del mercato costituiscono per la loro stessa natura gravi restrizioni della concorrenza; - il mercato del polipropilene è un settore industriale importante e in rapida espansione, che nel 1983 rappresentava nell'Europa occidentale un valore di circa 1 500 milioni di ECU; - le imprese che hanno partecipato all'infrazione assorbono la quasi totalità di tale mercato; - la collusione è stata istituzionalizzata in un sistema di regolari riunioni di cartello, organizzate per regolare e gestire in ogni particolare il mercato del polipropilene; - le riunioni si sono svolte in condizioni di grande segretezza; - come elemento per attenuare le sanzioni, si riconosce tuttavia che per un periodo piuttosto lungo le imprese hanno subito perdite sostanziali nelle loro operazioni relative al polipropilene, che in generale le iniziative in materia di prezzi non conseguirono appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non vennero adottate misure coattive per assicurare l'osservanza delle quote o di altre decisioni. (109) Nel determinare le ammende da infliggere alle singole imprese, la Commissione ha tenuto conto della funzione svolta da ciascuna di esse negli accordi collusivi, della durata della loro partecipazione all'infrazione, delle rispettive forniture di polipropilene all'interno della Comunità e della cifra globale d'affari di ciascuna. I quattro principali produttori - Montepolimeri, Hoechst, ICI e Shell - costituivano il nucleo degli accordi, formando una direzione non ufficiale, i membri della quale ritenevano di avere speciali responsabilità nell'assicurare il successo del cartello. Per un certo periodo, Montepolimeri e ICI hanno detenuto ciascuna la presidenza del gruppo e, dalla documentazione disponibile, risulta che tale funzione non era puramente nominale. In particolare, ICI dichiarò che avrebbe assunto la responsabilità di dirigere il gruppo soltanto a condizione che tutti si adoperassero con maggiore impegno per realizzare gli aumenti di prezzi, e prese l'iniziativa di proporre un nuovo e più efficace sistema di quote. A giudizio della Commissione, non rileva la circostanza attenuante individuale che Shell non partecipasse alle sessioni plenarie, poiché essa fu coinvolta sin dall'inizio nelle iniziative in materia di prezzi e nei sistemi di quote. Società operative del gruppo Shell hanno partecipato a riunioni locali; inoltre, prima di cominciare a partecipare a «riunioni preliminari» dei «quattro grandi» nell'ottobre 1982, Shell incontrava già gli altri principali produttori per discutere nei particolari le questioni oggetto delle sessioni regolari dei «dirigenti» e degli «esperti». Non costituisce neppure circostanza attenuante il fatto che, mentre beneficiava delle informazioni fornite dagli altri produttori, Hercules non forniva ai medesimi cifre precise sul proprio fatturato. La Commissione non ammette neppure che si possa operare una distinzione sostanziale tra gli altri produttori, in base al loro rispettivo grado d'impegno negli accordi stipulati: talvolta possono esservi state divergenze nelle valutazioni degli interessi individuali, ma tutti i produttori partecipavano frequentemente alle riunioni e prendevano i provvedimenti necessari per eseguire le decisioni del cartello. Nel caso di Petrofina, Rhône Poulenc e Anic, la Commissione tiene conto della minore durata della loro partecipazione agli accordi rispetto a quella degli altri produttori. La Commissione tiene inoltre conto del fatto che un numero molto ridotto di produttori hanno cooperato (ma non nella misura da essi sostenuta) alle indagini della Commissione, se non altro dopo che erano state reperite le prove dell'infrazione, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: Articolo 1 Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI PLC, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & CIE e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, partecipando: - nel caso di Anic, all'incirca dal novembre 1977 sino fine del 1982 o all'inizio del 1983; - nel caso di Rhône Poulenc, dal novembre (all'incirca) del 1977 sino alla fine del 1980; - nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983; - nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983; - nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all'incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983; - nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983; - nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983, ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE: a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali; b) stabilivano periodicamente prezzi «obiettivo» (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE; c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di «direzione contabile», volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti; d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi; e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una «quota» di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982). Articolo 2 Le imprese menzionate all'articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d'ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d'informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l'entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costi o di investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l'adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della CEE. Ogni sistema di scambio d'informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema. Articolo 3 Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito: i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 Lit; ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF; iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM; iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 FL; v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 FB; vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 ECU, o 19 304 010 DM; vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM; viii) ICI PLC ammenda di 10 000 000 ECU, o 6 447 970 UK £; ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 ECU, o 1 471 590 000 Lit; x) Montedipe ammenda di 11 000 000 ECU, o 16 187 490 000 Lit; xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 FB; xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF; xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 ECU, o 5 803 173 UK £; xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 FB; xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokyemi) ammenda di 1 000 000 ECU, o 644 797 UK £. Articolo 4 Le ammende di cui all'articolo 3 devono essere versate, entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione, sui seguenti conti bancari: Belgio ( v), xi), xiv)): n. 426-4403001-52, Kredietbank Agence Schuman, 2, Rond Point Schuman, 1040 Bruxelles; Repubblica federale di Germania ( iii), vi), vii)): n. 260/00/64910, Sal. Oppenheim und Cie, Untersachsenhausen 4, 5000 Koeln 1; Francia ( ii), xii)): n. 9957 M, Crédit Lyonnais, Agence Intern. in 693, 16, rue du 4 Septembre, 75002 Paris Cedex 02; Italia ( i), ix), x)): n. 26952/018, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Via Monte di Pietà, 8, 20121 Milano; Regno Unito ( viii), xiii), xv)): n. 108 63 41, Lloyds Bank Ltd, Overseas Department, PO Box 19, 6, Eastcheap, London EC 3P 3AB; Olanda (iv)): n. 41 60 95 518, Amrobank, Rembrandtplein 47, Postbus 1220, 1000 EH Amsterdam. Articolo 5 Sono destinatarie della presente decisione: - Anic SpA, direzione generale, 2097 San Donato Milanese, Casella Postale 12120, I-20100 Milano; - Atochem SA, La Défense 5, Cedex 24, F-92091 Paris la Défense; - BASF AG, Karl-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen; - DSM NV, Postbus 65, NL-6400 AB Heerlen; - SA Hercules Chemicals NV, Mercure Centre, Rakestraat 100, B-1130 Bruxelles; - Hoechst AG, Postfach 80 03 20, D-6230 Frankfurt am Main 80; - Huels AG, D-4370 Marl; - ICI PLC, Imperial Chemical House, Millbank, GB-London SW1 P 3JF; - Chemische Werke Linz AG (Austria): (a) Postfach 2 96, A-4021 Linz (Austria), (b) c/o Chemie Linz Italia, via Mascheroni 19, I-20145 Milano; - Montedipe SpA, via Taramelli 26, I-20124 Milano; - Petrofina SA, Chemical Sales Division, Rue de la Loi 33, B-1040 Bruxelles; - Rhône Poulenc SA, 25 Quai Paul Doumer, F-92408 Courbevoie-Cedex; - Shell Chemical International Trading Company, Shell International Chemical Co. Ltd, Shell Centre, UK-London SE 1 7PG; - Solvay & Cie, Rue du Prince Albert 33, B-1050 Bruxelles; - Statoil, Den Norske Stats Oljeselskap AS, (a) N-3960 Stathelle (Norvegia), (b) c/o Statoil (UK) Ltd, 25-29 Queen Street, Maidenhead, UK-Berks SL 6 1NB. La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato CEE. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1986. Per la Commissione Peter SUTHERLAND Membro della Commissione (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63. (3) Il produttore spagnolo Alcudia e il produttore portoghese CNP hanno partecipato saltuariamente alle riunioni. Essi rifornivano tuttavia solo la Spagna e il Portogallo che all'epoca non erano Stati membri della Comunità. (4) La capacità «nominale» è la capacità teorica annuale di uno stabilimento, valutata dai progettisti sul presupposto che esso funzioni ininterrottamente durante l'anno e fabbrichi un unico prodotto standard. La capacità «effettiva» (generalmente l'85 o il 90 % della capacità «nominale») corrisponde invece alla produzione ottimale, in condizioni ideali, di un insieme di prodotti. (5) A quanto risulta, non veniva pubblicato né distribuito ai clienti alcun listino di prezzi, ma nella loro documentazione interna i produttori spesso impiegavano indifferentemente l'uno o l'altro dei due termini «prezzi di listino» e «prezzi-obiettivo». (6) Tra i produttori che non risultano aver «appoggiato» l'iniziativa del dicembre 1977, Anic ammette di aver partecipato sin dall'inizio alle riunioni; ATO ammette di avervi partecipato dal 1978; BASF sostiene di aver partecipato solo «saltuariamente» prima del 1980; DSM afferma di ignorare la data in cui iniziarono le riunioni e ammette solo di avervi partecipato dal 1980, mentre Huels dichiara di aver partecipato fino alla metà del 1982 ad una sola riunione. (7) GU n. L 171 del 25. 6. 1973, pag. 1. (8) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 3.cipato sin verso la fine del 1982. Lo stesso vale per Rhône Poulenc, che ha rinunciato alle proprie attività nel settore del polipropilene all'inizio del 1981. (9) GU n. L 319 del 29. 11. 1974, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>