31986D0383

86/383/CEE: Decisione della Commissione del 23 luglio 1986 relativa ai programmi specifici in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca nel territorio metropolitano della Francia per il periodo 1986-1990, presentato dalla Francia in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 13/08/1986 pag. 0020


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1986

relativa ai programmi specifici in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca nel territorio metropolitano della Francia per il periodo 1986-1990, presentato dalla Francia in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(86/383/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il governo francese ha comunicato alla Commissione il 17 aprile e il 30 maggio 1985 i programmi specifici in materia, rispettivamente, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca nel territorio metropolitano della Francia ed ha comunicato il 15 aprile 1986 le ultime informazioni complementari concernenti tali programmi;

considerando che detti programmi sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che detti programmi contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca e contengono i dati stabiliti all'articolo 3 del suddetto regolamento;

considerando che detti programmi devono essere coerenti con i programmi di orientamento pluriennali per la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del settore della pesca e lo sviluppo del settore dell'acquicoltura adottati dalla Commissione con le decisioni 85/281/CEE (3) e 85/282/CEE (4);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere congiunto del comitato permanente delle strutture agricole e del comitato permanente per le strutture della pesca;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

I programmi specifici in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca nel territorio metropolitano della Francia, notificati dalla Francia il 17 aprile 1985 e il 30 maggio 1985 e completati da ultimo il 15 aprile 1986 e i cui elementi essenziali sono esposti negli allegati I e II, sono approvati con riserva delle disposizioni dell'allegato III.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 11.

(4) GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 14.

ALLEGATO I

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA RELATIVO AD UN'AZIONE COMUNE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA ELABORATO DAL GOVERNO FRANCESE NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 355/77

1. Oggetto del programma

Sostenere lo sforzo di riflessione e le attività delle industrie francesi della trasformazione dei prodotti della pesca, nella misura in cui tali attività contribuiscano a:

- valorizzare i prodotti della pesca;

- sviluppare le attività ad alto valore aggiunto;

- ripristinare la competitività delle imprese;

- limitare la dipendenza di approvvigionamento da paesi terzi.

2. Delimitazione della zona interessata dal programma

L'intero territorio metropolitano della Francia.

3. Durata del programma

Il programma si applica dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1990.

4. Obiettivi del programma

Le direttrici prioritarie di intervento sono le seguenti:

- Per il settore delle conserve:

- mantenimento dei rapporti con i produttori nazionali di cui si possa appurare la competitività in termini di prezzi e di qualità;

- ammodernamento della struttura e dell'equipaggiamento dell'industria;

- messa a punto di nuovi prodotti.

- Per il settore dei prodotti surgelati e congelati:

- valorizzare le fonti di approvvigionamento e/o aumentare la dimensione delle imprese in modo da garantire loro possibilità di approvvigionamento saddisfacenti;

- investire in impianti efficaci;

- sviluppare una politica di marca;

- valorizzare, grazie alle tecniche del freddo, alcune specie che sono poco o per nulla valorizzate allo stato fresco.

5. Previsioni d'investimento

L'importo globale degli investimenti necessari nel corso del programma per realizzare gli obiettivi previsti è di 450 milioni di FF, ossia 67 milioni di ECU. La loro suddivisione è la seguente:

(1) investimenti a favore dello sviluppo delle industrie conserviere francesi:

in impianti industriali 240 milioni di FF

(2) fabbisogno delle imprese di surgelamento e di congelamento:

investimenti in impianti industriali 160 milioni di FF

(3) fabbisogno delle imprese che utilizzano altre tecniche di trasformazione:

investimenti in impianti industriali 50 milioni di FF

6. Aiuti nazionali

Gli investimenti sopra elencati potranno beneficiare di contributi concessi dallo Stato sotto forma di aiuto di equipaggiamento, premio di orientamento marittimo e premio di sistemazione del territorio, cumulabili fino al 35 % dell'importo degli investimenti approvati.

Lo Stato può altresì concedere, cumulandoli con una sovvenzione o in luogo di questa prestiti a tassi e/o condizioni di rimborso più favorevoli di quelli del mercato. Le imprese di trasformazione dei prodotti del mare possono beneficiare di tali prestiti nella stessa misura in cui ne beneficiano le industrie agroalimentari.

ALLEGATO II

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA NEL TERRITORIO METROPOLITANO DELLA FRANCIA PER IL PERIODO 1986-1990, ELABORATO DAL GOVERNO FRANCESE NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 355/77

1. Oggetto del programma

Sviluppare e razionalizzare la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura unicamente per quanto concerne l'accesso al mercato per la prima vendita e la rivendita da parte dei venditori al minuto. Il programma interessa anche le strutture di terraferma per la prima commercializzazione dei molluschi pescati o coltivati.

2. Delimitazione della zona interessata dal programma

L'intero territorio metropolitano della Francia.

3. Durata del programma

Il programma si applica dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1990.

4. Obiettivi del programma

- ridurre il disavanzo commerciale della bilancia relativa ai prodotti della pesca grazie ad un miglioramento delle capacità di esportazione;

- salvaguardare l'occupazione in regioni spesso colpite dalla disoccupazione e nelle quali esistono limitate possibilità di riconversione, dal punto di vista dell'occupazione, sia nelle attività marittime che nelle attività connesse con la pesca o da questa indotte;

- conferire maggiore trasparenza ai mercati, generalizzando la vendita all'asta;

- valorizzare maggiormente i vari tipi di produzione, soprattutto per quanto riguarda specie diversificate non soggette al regime dei contingenti.

5. Previsioni di investimento

L'importo degli investimenti necessari nel corso del programma per realizzare gli obiettivi previsti è di 555 milioni di FF, ossia 82 milioni di ECU, ripartiti come segue:

1.2 // (1) Costruzioni di locali per le vendite all'asta e ampliamento degli edifici esistenti: // 135 milioni di FF // (2) Costruzione di edifici per la raccolta e la spedizione dei prodotti: // 61 milioni di FF // (3) Impianti ed attrezzature nei porti, nei punti di sbarco, nei locali di vendita all'asta e negli altri edifici: // 244 milioni di FF // - depositi frigoriferi per le partite destinate alla vendita all'asta: // 71 milioni di FF // - magazzini frigoriferi: // 26 milioni di FF // - impianti frigoriferi e macchine per la produzione di ghiaccio: // 20 milioni di FF // - celle frigorifere e tunnel di congelamento: // 50 milioni di FF // - impianti di sbarco e di cernita: // 41 milioni di FF // - materiali di manutenzione: // 17 milioni di FF // - vivai di deposito: // 16 milioni di FF // - mezzi di trasporto: // 3 milioni di FF // (4) Materiale di informatica: // 29 milioni di FF // (5) Impianti per laboratori di pescherie: // 81 milioni di FF.

Questi dati finanziari e la ripartizione tra i vari tipi di investimento hanno valore puramente indicativo.

6. Aiuti nazionali

I suddetti investimenti potranno beneficiare di sovvenzioni concesse dallo Stato tramite il Fondo di intervento e di organizzazione dei mercati, nonché di prestiti a tasso agevolato e di sovvenzioni erogate dalle collettività territoriali.

ALLEGATO III

CONCLUSIONI FINALI

1. La Commissione constata che i programmi presentati dal governo francese, che costituiscono il quadro in cui dovranno inserirsi i futuri interventi finanziari comunitari o nazionali, rappresentano una base appropriata per facilitare lo sviluppo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.

A questo riguardo, la Commissione sottolinea che l'eventuale sviluppo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca deve inserirsi nel quadro della prevedibile evoluzione delle risorse e tener conto delle conseguenze e degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali per i settori della flotta peschereccia e dell'acquicoltura.

2. Dato che le misure strutturali relative alla ristrutturazione della flotta peschereccia e allo sviluppo dell'acquicoltura scadono alla fine del 1986, la Commissione si riserva di riesaminare i presenti programmi al momento opportuno, affinché le misure strutturali relative alla flotta peschereccia e all'acquicoltura previste per l'esercizio 1987 e successivi possano essere prese in considerazione in misura adeguata in relazione con il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.

3. Tuttavia la Commissione rammenta che:

- gli investimenti concernenti la creazione di centri d'assistenza tecnica non sono suscettibili di contributo a valere sul regolamento (CEE) n. 355/77.

- inoltre gli investimenti concernenti dei prodotti destinati al consumo umano e che non sono inclusi nell'allegato II del trattato, saranno esaminati tenendo conto, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 355/77. Tali prodotti dovranno comprendere una parte consistente di prodotti ittici.

4. Tenuto conto della situazione che attualmente caratterizza a livello comunitario il mercato delle conserve di sardine tradizionali, la Commissione precisa che, nella realizzazione dei presenti programmi, non dovrà essere erogato nessun aiuto a investimenti che comportino un aumento della capacità di produzione di questo tipo di prodotti.

5. La Commissione ricorda che le previsioni d'investimento che figurano nei presenti programmi non pregiudicano eventuali contributi finanziari della Comunità.