86/330/CEE: Decisione della Commissione del 23 giugno 1986 che approva il programma concernente il trattamente e la commercializzazione di cereali di qualità pregiata nel Land Renania del Nord-Vestfalia, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 201 del 24/07/1986 pag. 0037
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1986 che approva il programma concernente il trattamente e la commercializzazione di cereali di qualità pregiata nel Land Renania del Nord-Vestfalia, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (86/330/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che, in data 23 maggio 1985, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato un programma concernente il trattamento e la commercializzazione di cereali di qualità pregiata nel Land Renania del Nord-Vestfalia; considerando che il programma prevede l'ampliamento e il miglioramento degli impianti di ricevimento, essiccazione e ammasso di cereali di qualità pregiata al fine di soddisfare la domanda del mercato e di migliorare il reddito dei produttori cerealicoli nella zona interessata; considerando che esso costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che il programma contiene i dati prescritti all'articolo 3, del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per quanto riguarda i cereali di qualità pregiata prodotti nel Land Renania del Nord-Vestfalia; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del predetto regolamento; considerando tuttavia che gli impianti d'ammasso di malterie costruiti o migliorati tramite la partecipazione finanziaria della Comunità devono servire unicamente all'ammasso dell'orzo e non del malto; considerando inoltre che l'approvazione del programma non pregiudica le decisioni che saranno adottate a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 355/77 relative alla partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti, in particolare per quanto riguarda l'esistenza di possibilità di smercio per i cereali di qualità pregiata prodotti; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma concernente il trattamento e la commercializzazione di cereali di qualità pregiata nel Land Renania del Nord-Vestfalia, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania il 23 maggio 1985 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.