86/220/CEE: Sesta Decisione della Commissione del 16 marzo 1986 relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Il testi in lingua spagnola e portoghese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 07/06/1986 pag. 0054
***** SESTA DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1986 relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (I testi in lingua spagnola e portoghese sono i soli facenti fede) (86/220/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (1), modificata dalla direttiva 84/5/CEE (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che il 22 aprile 1974 gli uffici nazionali di assicurazione dei nove Stati membri hanno concluso in conformità dei principi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE una serie di accordi con gli uffici nazionali di assicurazione dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca in virtù dei quali gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri si rendono garanti per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno dei suddetti paesi terzi; considerando che la Commissione ha in seguito adottato la terza decisione della Commissione 75/23/CEE (3) relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE che impone a ciascuno Stato membro di astenersi dal 1o gennaio 1975 dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Ungheria, della Cecoslovacchia o della Repubblica democratica tedesca se ed in quanto tali veicoli sono coperti dalle condizioni degli accordi stipulati il 22 aprile 1974 tra i rispettivi uffici nazionali degli Stati membri e i corrispondenti uffici dei suddetti paesi terzi; considerando che tra l'ufficio nazionale della Grecia e gli uffici dei paesi terzi in questione non esiste ancora un accordo di questo tipo; considerando che il 14 marzo 1986 sono stati firmati gli accordi tra gli uffici nazionali di assicurazione della Spagna e del Portogallo e gli uffici dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca; considerando quindi che sussistono tutte le condizioni per poter sopprimere il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile nelle relazioni della Spagna e del Portogallo con detti paesi terzi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Dal 1o giugno 1986 la Spagna e il Portogallo si astengono dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Ungheria, della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca come previsto dagli accordi del 22 aprile 1974. Articolo 2 La Spagna e il Portogallo informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione. Articolo 3 Il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17. (3) GU n. L 6 del 10. 1. 1975, pag. 33. ALLEGATO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE COMPLEMENTARE del 12 dicembre 1973 (Conclusa a Sintra, Portogallo, il 14 marzo 1986) (I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede) 1. Gli uffici di cui al successivo paragrafo 2 hanno stipulato una convenzione multilaterale, complementare alla convenzione uniforme stipulata tra uffici nazionali, l'11 dicembre 1973. 2. Gli uffici nazionali di assicurazione (in relazione ai territori rispettivamente indicati) sono i seguenti: 1.2 // Bureau Belge des Assureurs Automobiles // Belgio // Bureau Central Français des Sociétés d'Assurance contre les Accidents d'Automobiles // Francia (e Monaco) // Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents Automobiles // Lussemburgo // Dansk Forening for International Motorkoeretoejsforsikring // Danimarca // HUK-Verband // Repubblica federale di Germania (compresa Berlino Ovest) // Irish Visiting Motorists' Bureau Ltd. // Repubblica d'Irlanda // Liikennevakuutusyhdistys // Finlandia // Motor Insurers' Bureau // Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (incluse le Isole della Manica e l'isola di Man ma esclusa Gibilterra) // Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars // Paesi Bassi // Syndicat Suisse d'Assureurs Automobiles // Svizzera (e Liechtenstein) // Trafikfoersaekringsfoereningen // Svezia // Trafikkforsikringsforeningen // Norvegia // Ufficio centrale italiano (UCL) // Italia (compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano) // Verband der Versicherungsunternehmungen OEsterreichs // Austria 3. La convenzione complementare del 12 dicembre 1973 dichiara che le parti contraenti si basno sulla direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 103 del 2 maggio 1972). 4. La convenzione complementare del 12 dicembre 1973 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 87 del 30 marzo 1974) è entrata in vigore alla data fissata dalla Commissione delle Comunità europee per l'applicazione integrale della direttiva di cui sopra. Il presente allegato entrerà in vigore alla data fissata dalla Commissione di concerto con il Consiglio degli uffici nazionali di assicurazione. 5. Con il presente allegato, la convenzione complementare del 12 dicembre 1973 viene estesa, con effetto decorrente dalla data di entrata in vigore convenuta, di cui al precedente punto 4, ai seguenti uffici (in relazione ai territori rispettivamente menzionati): 1.2 // Oficina Portuguesa De Seguradores // Portogallo // Oficina Española de Aseguradores de Automóviles // Spagna 6. I veicoli a due ruote elencati nell'allegato I della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 dalle parti contraenti continuano ad essere considerati come aventi il loro stazionamento abituale nei territori nazionali di tali parti. Analogamente, il presente allegato stabilisce che i seguenti veicoli a due ruote sono considerati come aventi il loro stazionamento abituale rispettivamente in Portogallo e in Spagna: PORTOGALLO Veicoli a due ruote con un motore di cilindrata non superiore a 50 cc e aventi targa municipale secondo le prescrizioni in vigore in Portogallo. SPAGNA Veicoli a motore a due ruote muniti di pedali e di motore ausiliario, di cilindrata non superiore a 50 cc, il cui conducente ha in Spagna il proprio domicilio. 7. Le categorie di veicoli elencati dalle parti contraenti nell'allegato II della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 sono escluse dal campo d'applicazione di tale convenzione e del presente allegato. Analogamente, con il presente allegato vengono escluse dagli uffici nazionali di Portogallo e Spagna le seguenti categorie di veicoli: Portogallo 1. Macchine agricole e macchine operatrici automotrici per le quali la legislazione portoghese non richiede targhe d'immatricolazione. 2. Veicoli appartenenti a Stati stranieri e a organizzazioni internazionali delle quali il Portogallo è uno Stato membro (targhe bianche con cifre rosse precedute dalle lettere CD o FM). 3. Veicoli appartenenti allo Stato portoghese (targhe nere con cifre bianche, precedute dalle lettere AM, AP, EP, ME, MG o MX, a seconda del ministero in questione). Spagna 1. Veicoli a motore utilizzati per lavori agricoli o industriali che non sono soggetti alle norme concernenti le assicurazioni e/o le autorizzazioni. 2. Veicoli a motore non soggetti alle norme sulle autorizzazioni e che recano un simbolo militare. 3. Veicoli a motore per i quali il ministero dell'interno, direzione generale della circolazione, rilascia una targa d'immatricolazione di durata temporanea. Tali targhe d'immatricolazione sono le seguenti: - Targhe « in prova » di colore vermiglio, che terminano con la lettera P. - Targhe di trasporto di colore blu, che terminano con la lettera T. - Targhe temporanee di colore verde, con cifre separate dalla lettera T o R e che terminano con un numero fra 0 e 99. - Targhe per il controllo tecnico di colore verde chiaro con cifre separate delle lettere ITV e che terminano con un numero fra 0 e 9999. 4. Veicoli a motore che portano una targa d'immatricolazione rossa, il cui numero è preceduto dalle lettere CD. 8. Inoltre, il presente allegato modifica la convenzione complementare del 12 dicembre 1973 come segue: 1.2 // Articolo 1 a) // // Dansk Forening for International Motorkoeretoejsforsikring // Danimarca (comprese le isole Faeroeer) // Motor Insurers' Bureau // Regno Unito di Granbretagna e Irlanda del Nord (comprese le isole della Manica, Gibilterra e l'isola di Man) Articolo 2 c) I seguenti veicoli vengono considerati come aventi il loro stazionamento abituale in uno dei territori indicati nei precedenti paragrafi 2 o 5: - il territorio dello Stato del quale il veicolo porta la targa di immatricolazione, o - veicoli a due ruote che non sono soggetti ad immatricolazione e che sono conformi alle definizioni di cui all'allegato I della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e del precedente paragrafo 6. ALLEGATO II DANIMARCA Viene soppressa l'esclusione concernente i veicoli immatricolati nelle isole Faeroeer. LUSSEMBURGO: Viene soppressa la prima esclusione (« trattori agricoli »). La seconda esclusione (« macchine operatrici automotrici ») viene modificata come segue: « macchine agricole a trazione autonoma, a funzionamento meccanico, di peso inferiore a 400 kg ». La terza esclusione (« veicoli a immatricolazione temporanea ») viene modificata come segue: « veicoli ad immatricolazione temporanea, a decorrere dalla data di scadenza indicata sulla targa d'immatricolazione ». SVIZZERA La quarta esclusione (« veicoli ad immatricolazione temporanea ») viene modificata come segue: « veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) a decorrere dalla data di scadenza indicata sulla targa d'immatricolazione ». REGNO UNITO Viene modificato come segue: « Per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, le isole della Manica e l'isola di Man 1. Le vetture per invalidi il cui peso a vuoto non superi i 5 cwt (254 kg). 2. Veicoli a motore destinati a spostarsi sul suolo ma che non sono concepiti né adattati per la circolazione stradale. 3. I veicoli della NATO che sono soggetti alle disposizioni proprie della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 e del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952 ». UNICAMENTE PER GIBILTERRA Veicoli con targhe di immatricolazione temporanea (cifre precedute dalle lettere GG). 9. Tutte le altre disposizioni della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e degli allegati restano immutate. CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE Il presente allegato viene stipulato sotto l'egida del Consiglio degli uffici nazionali di assicurazione a Sintra, Portogallo, il 14 marzo 1986, in tre esemplari in lingua inglese e tre esemplari in lingua francese. Un esemplare in ciascuna delle due lingue viene inviato rispettivamente al segretariato del Consiglio degli uffici nazionali di assicurazione, al segretariato generale del Comitato europeo delle assicurazioni e alla Commissione delle Comunità europee. Il segretariato del Consiglio degli uffici nazionali di assicurazione rilascerà copie conformi del presente allegato a tutti i firmatari dello stesso. Firmato per: Associação Portuguesa de Seguradores 1.2 // Il Presidente // Il Vicepresidente // Ruy O. M. DE CARVALHO // Pedro R. A. SEIXAS VALE Bureau Belge des Assureurs Automobile Il Direttore Hubert ANCIAUX Bureau Central Français des Sociétés d'Assurance contre les Accidents Automobiles Il Presidente Jean RIPOLL Bureau Luxembourgeois des Assureurs Contre les Accidents Automobiles 1.2 // L'Amministratore // Il Segretario // Jos. ZEIMES // Paul HAMMELMAN Dansk Forening International Motorkoe Retoejsforsikring 1.2 // L'Amministratore delegato // Il Vice amministratore delegato // Steen Leth JEPPESEN // Lars Noerby JOHANSEN HUK-Verband 1.2 // Il Vice amministratore delegato // Il Segretario // Ulf D. LEMOR // Hilmar HOLLE Irish Visiting Motorist' Bureau Limited Il Segretario Noel S. MULVIN Liikennevakuutusyhdistys 1.2 // Il Membro del Consiglio // L'Amministratore delegato // Ingolf ROTKIRCH // Pentti AJO Motor Insurers' Bureau Il Presidente Timothy KENT Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars Il Presidente Jan SMIT Oficina Española de Aseguradores de Automóviles 1.2 // Il Presidente // Il Vicepresidente // Ricardo PATRÓN // Enrique MARCO Swiss Group of Motor Insurers Il Segretario generale George FEHR Trafikforsaekringsforeningen Il Direttore Lennart LINDSTRAND Trafikkforsikringsforeningen Il Direttore Anders BULL-LARSEN Ufficio centrale italiano (UCL) 1.2 // Il Presidente // Il Direttore // Ruggero COLOMBO // Raffaele DEIDDA Verband der Versicherungsunternehmungen OEsterreichs 1.2 // Il Membro del Consiglio // Il Segretario // Robert KRIEGEL // Gerhard TOELG