86/193/CEE: Decisione della Commissione del 23 maggio 1986 recante chiusura della procedura antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie di Taiwan
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 27/05/1986 pag. 0052 - 0052
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1986 recante chiusura della procedura antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie di Taiwan (86/193/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto, considerando quanto segue: A. Procedura 1. Nell'ottobre 1985 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato dei costruttori europei di macchine da scrivere (CETMA) a nome dei produttori tedeschi e italiani di macchine da scrivere elettroniche che rappresentano sostanzialmente tutta la produzione comunitaria del prodotto in oggetto. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping ed al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, che è stato quindi annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). La procedura riguardava tutti i tipi di macchine da scrivere elettroniche di cui alla sottovoce ex 84.51 A o ex 84.52 B della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.51 ex 12, ex 14, ex 19 e ex 20 e 84.52 ex 95, originarie di Taiwan. 2. La Commissione ha debitamente informato l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati, nonché i ricorrenti, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese. 3. Un produttore-esportatore ha reso note per iscritto le sue osservazioni. 4. Non sono state formulate osservazioni da parte degli acquirenti comunitari del prodotto. 5. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini di una conclusione preliminare ed ha svolto un'inchiesta presso la sede della società Brother International Europe Ltd, Manchester, Regno Unito. 6. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo 1o gennaio 1985-31 dicembre 1985. B. Risultato dell'inchiesta 7. Dall'inchiesta è emerso che, durante il periodo in esame, le importazioni del prodotto in oggetto sono state dichiarate in dogana come originarie di Taiwan e vendute come tali nella Comunità. 8. Benché le macchine da scrivere elettroniche suddette fossero spedite da Taiwan nella Comunità, durante l'inchiesta è stato accertato che le operazioni effettuate a Taiwan non erano sufficienti per conferire l'origine ai prodotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio (3); il costo di tali operazioni era infatti inferiore a quello necessario per rappresentare l'ultima trasformazione sostanziale necessaria; ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68, per conferire l'origine di Taiwan ai prodotti in questione. 9. Non essendosi quindi verificate importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie di Taiwan durante il periodo oggetto dell'inchiesta, la procedura dev'essere chiusa. DECIDE: Articolo unico È chiusa la procedura antidumping concernente le importazioni di macchine da scrivere elettroniche di cui alle sottovoci ex 84.51 A o 84.52 B della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.51 ex 12, ex 14, ex 19 e ex 20 e 84.52 ex 95, originarie di Taiwan. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1986. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. C 338 del 31. 12. 1985, pag. 7. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.