31986D0168

86/168/CEE: Decisione della Commissione del 9 aprile 1986 recante approvazione di un nuovo programma relativo al settore delle carni suine e industrie connesse in Irlanda, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 16/05/1986 pag. 0045 - 0045


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1986

recante approvazione di un nuovo programma relativo al settore delle carni suine e industrie connesse in Irlanda, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(86/168/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il governo irlandese ha notificato, il 30 aprile 1985, un nuovo programma relativo al settore delle carni suine e industrie connesse, approvato con decisione 80/408/CEE della Commissione (3), ed ha comunicato, il 18 ottobre 1985, ulteriori informazioni;

considerando che la suddetta modifica concerne la riorganizzazione, l'ammodernamento e il rinnovo di impianti di macellazione dei suini e di stabilimenti per la lavorazione delle carni in Irlanda, per dare nuovo slancio all'industria e favorire l'introduzione di nuove tecniche e, pertanto, assicurare agli allevatori un reddito equo e stabile; che tale modifica costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che i progetti che riguardano le norme igieniche e l'ambiente possono beneficiare dell'aiuto comunitario; che, d'altra parte, una volta ultimati, gli stabilimenti per la macellazione di suini - di nuova costruzione o ristrutturati - devono possedere una capacità di 200 000 suini all'anno e possono beneficiare dell'aiuto soltanto qualora, contemporaneamente, possiedano una determinata proporzione di capacità non razionalizzata e il tasso medio di utilizzazione di detto potenziale dopo tre anni dal completamento del progetto risulti pari ad almeno il 60 % delle capacità tecniche, calcolate sulla base di 1 800 ore di lavoro annue;

considerando che i progetti concernenti l'installazione di impianti di refrigerazione possono beneficiarie degli aiuti soltanto qualora i depositi frigoriferi siano collegati con gli impianti di lavorazione o di commercializzazione;

considerando che il nuovo programma è corredato di informazioni particolareggiate sufficienti, richieste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, da cui risulta che gli obiettivi di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento possono essere realizzati per quanto riguarda il settore delle carni suine in Irlanda; che il calendario previsto per la realizzazione del programma non supera i limiti di tempo previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del suddetto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il nuovo programma relativo al settore delle carni suine e industrie connesse, comunicato il 30 aprile 1985 dal governo irlandese a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 e per il quale sono state fornite informazioni supplementari il 18 ottobre 1985, è approvato, fatte salve le riserve formulate nei considerando che precedono.

Articolo 2

La Repubblica di Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 97 del 15. 4. 1980, pag. 57.