86/110/CEE: Decisione della Commissione del 27 febbraio 1986 relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell' uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 08/04/1986 pag. 0023 - 0023
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1986 relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (86/110/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3, considerando che, a norma dell'articolo 3 della decisione 85/356/CEE, qualora vengano effettuate nell'ambito della Comunità operazioni di « rietichettatura » e « richiusura » secondo i sistemi OCSE, devono essere applicate, per quanto di ragione le disposizioni della direttiva 66/400/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE (3) e dall'atto di adesione della Grecia, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE della Commissione (5), della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE (7) e della direttiva 69/208/CEE del Consiglio (8), modificata da ultimo dalla direttiva 82/859/CEE della Commissione (9), applicabili alla richiusura degli imballaggi di sementi prodotte nella Comunità, fatte salve le norme OCSE applicabili a tali operazioni; che l'articolo 3 vieta d'impiegare a tale scopo etichette CEE; che, secondo lo stesso articolo 3, può tuttavia essere presa una decisione sulle condizioni in cui possono essere previste deroghe a tale divieto; considerando che, per facilitare talune operazioni che richiedono il reimballaggio delle sementi prodotte in paesi terzi, si devono stabilire le condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto di cui sopra; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga al divieto di cui all'articolo 3, seconda frase, della decisione 85/356/CEE, è autorizzato, nell'ambito della Comunità, l'impiego di etichette CEE per la rietichettatura dei seguenti tipi d'imballaggi contenenti sementi prodotte in paesi terzi: a) imballaggi contenenti una miscela di sementi provenienti da due o più imballaggi di sementi della stessa varietà e categoria, sempreché almeno uno degli imballaggi originari contenga sementi di produzione comunitaria e rechi una etichettatura conforme alle norme comunitarie, ed a condizione che: - le sementi di una o più partite non soddisfino, prima della miscela, alle norme CEE o ad altre condizioni per quel che riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica o il tenore in sementi di altre specie di piante, - la miscela sia omogenea, e - l'etichetta indichi i singoli paesi produttori; b) piccoli imballaggi CEE, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto G, della direttiva 66/400/CEE; c) piccoli imballaggi CEE A, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto F, della direttiva 66/401/CEE; d) piccoli imballaggi CEE B, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto G, della direttiva 66/401/CEE, qualora contengano sementi certificate; e) imballaggi contenenti un miscuglio di sementi, quale previsto all'articolo 13 della direttiva 66/401/CEE o all'articolo 13 della direttiva 66/402/CEE. Articolo 2 Gli stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 195 del 16. 7. 1985, pag. 20. (2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66. (3) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13. (4) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. (5) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 41. (6) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. (7) GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52. (8) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. (9) GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 31.