31986D0077

86/77/CEE: Decisione della Commissione del 21 febbraio 1986 relativa all'approvazione di operazioni d'aiuto alimentare realizzate da un ente avente finalità umanitarie, ai fini dell'esenzione dell'applicazione degli importi compensativi monetari (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 21/03/1986 pag. 0054 - 0055


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1986

relativa all'approvazione di operazioni d'aiuto alimentare realizzate da un ente avente finalità umanitarie, ai fini dell'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(86/77/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985 relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), in particolare l'arti- colo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione (2), ha stabilito le modalità d'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85;

considerando che le esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito di azioni d'aiuto alimentare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3154/85 devono essere dispensate dall'applicazione degli importi compensativi monetari quando le suddette operazioni sono effettuate da organismi aventi finalità umanitarie e riconosciuti secondo una procedura comunitaria;

considerando che, con decisione 81/983/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 83/289/CEE (4), sono stati riconosciuti certi organismi aventi finalità umanitarie; che altri organismi possono essere considerati come organismi aventi finalità umanitaire in base al loro riconoscimento conforme a disposizioni legislative nazionali in materia;

considerando che il Consiglio ha disposto l'11 giugno 1985 un regime coerente delle disposizioni agromonetarie; che le Commissione ha pubblicato il 21 novembre 1985 una versione codificata del regolamento recante modalità di applicazione amministrative degli importi compensativi monetari; che conviene di aggiornare e ripubblicare la lista degli organismi aventi finalità umanitarie indicati all'allegato della decisione 81/983/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le azioni di aiuto alimentare effettuate dagli organismi indicati in allegato sono riconosciute ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3154/85 a decorrere dal 23 dicembre 1985.

2. Il Regno Unito stabilisce le condizioni cui debbono soddisfare gli enti di cui al paragrafo 1 per poter beneficiare dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3154/85.

Articolo 2

Il Regno Unito informa la Commissione:

- il 1o febbraio di ogni anno, delle quantità esportate a titolo di aiuto alimentare dagli enti di cui all'arti- colo 1;

- immediatamente, di qualsiasi modifica nella natura della attività di detti enti.

Articolo 3

La decisione 81//983/CEE è abrogata.

Articolo 4

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.

(3) GU n. L 361 del 16. 12. 1981, pag. 23.

(4) GU n. L 155 del 14. 6. 1983, pag. 18.

ALLEGATO

Elenco degli organismi aventi finalità umanitarie

Congregation of Marian Fathers, Food for Poland Fund

Polish Relief Fund (Midlands)

Polish Relief Fund (Worthing)

Medical Aid for Poland Fund

Oxfam

The Save the Children Fund

The British Red Cross Society

The Ockenden Venture

The Sue Ryder Foundation

Central British Fund for World Jewish Relief

Band Aid Charitable Trust