86/62/CEE, Euratom, CECA: Decisione della Commissione del 3 febbraio 1986 concernente la Repubblica francese, adottato in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 concernente le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 072 del 15/03/1986 pag. 0035 - 0035
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1986 concernente la Repubblica francese, adottato in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 concernente le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (86/62/CEE, Euratom, CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, vista la decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri mediante risorse proprie della Comunità (1), visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie delle Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3625/83 (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 2, considerando che, per gli esercizi 1979-1984 la Commissione ha adottato, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, le decisioni 80/821/CEE, Euratom, CECA (4), 81/1017/Euratom, CECA, CEE (5), 82/759/CECA, CEE, Euratom (6), 83/142/CEE, Euratom, CECA (7) e 84/276/Euratom, CECA, CEE (8); considerando che in Francia le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi e delle organizzazioni di circuiti turistici per i viaggi all'interno della Comunità sono tassate a decorrere dal 1o aprile 1985 e che non occorre più accordare, a partire da tale data, un'autorizzazione a tale titolo; considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione nella quale sono esposti i pareri dei suoi membri sulla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il paragrafo 8 dell'articolo 2 della decisione 83/142/CEE, Euratom, CECA è abrogato a decorrere dal 1o aprile 1985. Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1986. Per la Commissione Henning CHRISTOPHERSEN Vicepresidente (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19. (2) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8. (3) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 239 del 12. 9. 1980, pag. 20. (5) GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 33. (6) GU n. L 320 del 17. 11. 1982, pag. 18. (7) GU n. L 96 del 15. 4. 1983, pag. 46. (8) GU n. L 135 del 22. 5. 1984, pag. 20.