31985Y0726(04)

Risoluzione del Consiglio, del 16 luglio 1985, sugli orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni

Gazzetta ufficiale n. C 186 del 26/07/1985 pag. 0003 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 5 pag. 0010
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 5 pag. 0010


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIOdel 16 luglio 1985sugli orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni(85/C 186/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE; visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, visto il progetto di risoluzione presentato dalla Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che, ai sensi dell'articolo 117 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, gli stati membri hanno convenuto sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori della Comunità; considerando che il punto 10 del comunicato finale della conferenza dei capi di stato e di governo riuniti a Parigi nei giorni 9-10 dicembre 1974 raccomanda l'armonizzazione progressiva delle normative vigenti sugli stranieri; considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa ad un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari (1) prevede un esame dei futuri sviluppi seccessivi alla suddetta risoluzione; considerando che nella risoluzione del 27 giugno 1980 sugli orientamenti per una politica comunitaria del mercato del lavoro (2) , il Consiglio ha posto in evidenza che l'integrazione del mercato del lavoro comunitario deve essere favorita nell'ambito della libera circolazione della manodopera all'interno della Comunità, in particolare mediante apposite consultazioni sulle politiche in materia di migrazione seguite nei confronti dei paesi terzi, in conformità delle conclusioni del Consiglio del 22 novembre 1979, che invitavano la Commissione a prendere le necessarie misure per favorire la collaborazione tra gli stati membri in materia di politica del mercato del lavoro; considerando a questo riguardo l'importanza della direttiva 77/486/CEE (3) relativa alla scolarizzazione dei figli di lavoratori migranti; considerando che i cambiamenti economici e sociali successivi alla risoluzione del 9 febbraio 1976 e la nuova situazione delle popolazioni straniere richiedono che venga aggiornata la politica comunitaria in materia di migrazione; considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Fontainebleau del 25-26 giugno 1984 ha invitato la Commissione ad avviare il programma di lavoro di cui alle conclusioni del Consiglio del 22 giugno 1984 relative ad un programma comunitario di azione sociale a medio termine (4) , il quale ribadisce l'importanza dei problemi della migrazione; considerando che è necessario proseguire gli sforzi intesi a realizzare appieno il diritto di libera circolazione dei cittadini degli stati membri; considerando che la presenza di gruppi di popolazione provenienti da paesi terzi tende sempre più a stabilizzarsi e che pertanto lo sviluppo di una politica comunitaria in materia d'inserimento, integrazione e partecipazione sociale dovrebbe anche contribuire alle misure adottate per un consolidamento progressivo di detti gruppi; considerando che è necessario sviluppare le attività a carattere informativo, consultivo e sperimentale ai fini di una coesistenza armoniosa delle popolazioni; considerando che è necessario intensificare la concertazione e la collaborazione a livello comunitario per quanto attiene all'attuazione delle politiche nazionali seguite in materia migratoria nei confronti dei paesi terzi; considerando tuttavia che i settori concernenti l'accesso, il soggiorno e l'occupazione dei lavoratori migranti dei paesi terzi sono di competenza dei governi degli stati membri, fatti salvi gli accordi comunitari vigenti con taluni paesi terzi, ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE: 1. Il Consiglio prende nota della comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni. 2. Riconosce che nel settore della regolamentazione comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori degli stati membri debba essere dato carattere prioritario alle azioni seguenti: a) migliorare l'applicazione della regolamentazione vigente, rendendola più familiare a tutti gli interessati, in particolare mediante la pubblicazione di un manuale, ed esaminando se sia necessario modificarla o ampliarla, soprattutto per talune categorie di lavoratori migranti; b) proseguimento dell'analisi dei diritti e delle modalità di inserimento o di partecipazione, sia individuali, sia collettivi, dei migranti nei vari aspetti della vita del paese ospite; c) in materia di sicurezza sociale per i lavoratori, cittadini degli stati membri, adeguare e semplificare la regolamentazione comunitaria sulla base dell'articolo 51 del trattato, per tener conto dei mutamenti intervenuti nelle legislazioni nazionali e della giurisprudenza della Corte di giustizia. 3. Riconosce che è opportuno promuovere la cooperazione e la concertazione tra gli stati membri e la Commissione per quanto riguarda la politica migratoria, anche nei confronti dei paesi terzi, e prende nota dell'intenzione della Commissione di stabilire un ambito appropriato a questo fine. 4. Manifesta la ferma volontà di attuare le disposizioni di sicurezza sociale contenute negli accordi di associazione e cooperazione. 5. Conferma il proprio auspicio che ciascuno, nel rispetto delle competenze della Comunità, possa avere uguali possibilità di trarre vantaggi e di apportare il proprio contributo all'interno della Comunità stessa. 6. Ritiene inoltre che ai fini di una coesistenza armoniosa tra i cittadini degli stati membri ed i lavoratori migranti nonché le loro famiglie, si debbano sviluppare, a livello della Comunità, degli stati membri ed a livello locale, iniziative d'informazione e di sensibilizzazione quali: - adozione di una dichiarazione comune contro la xenofobia e il razzismo; -definizione di progetti pilota per l'organizzazione di riunioni informative in loco destinate al personale delle amministrazioni locali che sono in contatto con gli immigrati; -miglioramento, della qualità dell'assistenza amministrativa gratuita in settori quali la giustizia, l'istruzione, l'alloggio, in particolare mediante un'informazione più precisa e un aiuto sul piano linguistico, affinché la qualità di questi servizi per i lavoratori migranti sia uguale da quella offerta ai cittadini degli stati membri. Riconosce inoltre l'opportunità di un dialogo a livello comunitario con le associazioni dei lavoratori migranti. 7. Invita la Commissione a prendere le iniziative necessarie per attuare le azioni di cui alla presente risoluzione e a presentargli le opportune proposte al riguardo. 8. Il finanziamento comunitario delle azioni di cui alla presente risoluzione sarà deciso nell'ambito della procedura di bilancio e in conformità degli impegni giuridici che il Consiglio ha già assunto o che dovrà assumere. I progetti specifici che richiederanno l'intervento del Fondo sociale europeo saranno realizzati in base alle possibilità e alle norme in materia di finanziamento. 9. Invita la Commissione ad informarlo periodicamente dei progressi realizzati nell'applicazione delle misure di cui alla presente risoluzione. (1) GU n. C 34 del 14. 2. 1976, pag. 2.

(2) GU n. C 168 dell'8. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 199 del 6. 8. 1977, pag. 32.

(4) GU n. C 175 del 4. 7. 1984, pag. 1.