31985S0145

Decisione n. 145/85/CECA della Commissione del 18 gennaio 1985 che modifica la decisione n. 3544/73/CECA che attua la decisione 73/287/CECA relativa ai carboni da coke e al coke

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 19/01/1985 pag. 0022 - 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0158
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0158


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DECISIONE N. 145/85/CECA DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1985

che modifica la decisione n. 3544/73/CECA che attua la decisione n. 73/287/CECA relativa ai carboni da coke e al coke

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione 73/287/CECA della Commissione, del 25 luglio 1973, relativa ai carboni da coke e al coke destinati all'industria siderurgica della Comunità (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 759/84/CECA (2), in particolare l'articolo 12,

visto il parere del comitato consultivo,

visto il parere del Consiglio,

considerando che in base all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3544/73/CECA della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione n. 2287/78/CECA (4), gli impegni che vertono su una quantità fissa possono prevedere una variazione non superiore ad un massimo del 10 % in relazione alla durata del contratto;

considerando che le variazioni delle quote di produzione di acciaio attribuite ad ogni impresa potrebbero determinare una variazione della domanda di coke e di carbone superiore al tasso fisso previsto nel contratto; che le parti contraenti debbono avere la facoltà di sostituire tale variazione al tasso fisso;

considerando che per agevolare l'adeguamento di contratti all'andamento della domanda derivante in particolare dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica e dalla sua evoluzione tecnica, alle parti contraenti deve essere concesso un periodo di tempo per le trattative volte ad adeguare se necessario, con effetto retroattivo al 1o gennaio 1984, i loro contratti;

considerando che la tecnica moderna consente in alcuni casi di migliorare il funzionamento e i risultati dell'altoforno sostituendo parte del coke introdotto nello strato superiore con carbone iniettato in quello inferiore; che di conseguenza tale carbone deve essere incluso nel regime dei carboni da coke,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 3544/73/CECA è modificata come segue:

1. Al paragrafo 2 dell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

« c) L'impegno che verte su una quantità fissa può anche prevedere che la variazione stabilita in conformità di quanto disposto sub a), possa essere sostituita dalla differenza in percentuale risultante tra le medie annue delle quote di produzione di acciaio attribuite all'acquirente siderurgico da una parte per il periodo di esecuzione dell'impegno e, dall'altro, per il periodo di riferimento compreso fra il 1o luglio 1983 e il 30 giugno 1984. ».

2. Il paragrafo 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 4. a) Fatte salve le condizioni di durata di cui ai paragrafi 1 e 2 lettera a), l'eventuale adeguamento dei contratti in corso ai criteri suddetti mediante clausole addizionali e proroghe riguardanti gli anni 1984 e 1985, può essere effettuato fino al 28 febbraio 1985.

b) Parimenti, i nuovi contratti relativi al periodo 1984-1986 (per i contratti triennali) e al periodo successivo (per i contratti di quattro o più anni) possono essere conclusi fino al 28 febbraio 1985. ».

3. All'articolo 13 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

« 4. A decorrere dal 1o gennaio 1984 la quantità di carbone da coke per la quale può essere erogato un aiuto alla produzione o allo smercio è assimilato alla quantità di carbone comunitario iniettato direttamente in altoforno a condizione che per la sua fornitura sia stato concluso un contrattato a lungo termine, notificato conformemente all'articolo 1 e conforme ai criteri dell'articolo 3. Il contributo dell'industria siderurgica è calcolato aggiungendo al consumo di carbone iniettato in altoforno quello del coke d'altoforno.

Gli obblighi delle imprese e degli Stati membri relativi alle informazioni e alle dichiarazioni da trasmettere alla Commissione sui carboni da coke e i coke sono estesi al carbone iniettato in altoforno; dette informazioni e dichiarazioni dovranno essere fornite su moduli i cui particolari saranno precisati dalla Commissione. ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1984.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1985.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione

(1) GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36.

(2) GU n. L 80 del 23. 4. 1984, pag. 14.

(3) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 18.

(4) GU n. L 275 del 30. 9. 1978, pag. 78.